Assenza dal lavoro per candidatura elettorale per il personale della Polizia di Stato

Assenza dal lavoro per candidatura elettorale per il personale della Polizia di Stato

La normativa in materia distingue la posizione dei dipendenti appartenenti all’Amministrazione della Pubblica Sicurezza rispetto ai dipendenti appartenenti all’Amministrazione Civile dell’Interno.

In particolare, le fonti giuridiche relative alla posizione dei primi sono costituite dall’art. 81 della Legge 1 aprile 1981, n. 121, dal D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, nonché dalle Circolari Ministeriali n. 333-A/9801.G.D.8 del 6 aprile 1995, n. 333.A/9807.F.4 del 30 marzo 1999 e n. 557/RS/01.102/1235 del 2 aprile 2004.

Per quanto concerne i dipendenti dell’Amministrazione Civile dell’Interno, detta materia, già regolata dall’art. 18 del C.C.N.L. Ministeri sottoscritto in data 16.05.1995, è adesso disciplinata dall’art. 32 del recentissimo C.C.N.L. Funzioni Centrali del 12.02.2018.

Il Nuovo Ordinamento dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza, così come regolato dalla Legge citata, nel disciplinare l’istituto della c.d. “aspettativa per candidatura elettorale”, dispone che “gli appartenenti alle forze di polizia candidati ad elezioni politiche o amministrative sono posti in aspettativa speciale con assegni dal momento della accettazione della candidatura per la durata della campagna elettorale e possono svolgere attività politica e di propaganda, al di fuori dell’ambito dei rispettivi uffici e in abito civile. Essi, comunque non possono prestare servizio nell’ambito della circoscrizione nella quale si sono presentati come candidati alle elezioni, per un periodo di tre anni dalla data delle elezioni stesse”.

L’Ordinamento del personale della Polizia di Stato, ai sensi del D.P.R. richiamato, aggiunge: “Il personale non può prestare servizio nella circoscrizione ove è stato eletto per tutta la durata del mandato amministrativo o politico, e, comunque, per un periodo non inferiore a tre anni, e deve essere trasferito nella sede più vicina, compatibilmente con la qualifica rivestita”.

Il dipendente, al momento della formale accettazione della candidatura, ha l’obbligo di informare tempestivamente – e comunque nell’arco della stessa giornata – l’Ufficio alle cui dipendenze è posto, anche in mancanza della relativa documentazione, che dovrà in ogni caso essere prodotta non appena disponibile.

Il Responsabile del predetto Ufficio, ricevuta la comunicazione di accettazione della candidatura del dipendente, dovrà formalmente e sostanzialmente disporre l’immediata e provvisoria sospensione dal servizio dello stesso e, conseguentemente, trasmettere senza indugio all’eventuale Ufficio cui è gerarchicamente dipendente a livello territoriale l’intero carteggio, comprensivo della documentazione rilasciata dall’ente attestante l’avvenuta presentazione della candidatura, ovvero copia autenticata della stessa.

L’Ufficio sovraordinato di P.S. ricevente, territorialmente competente a livello provvedimentale, provvederà all’istruzione della pratica ed alla conseguente emanazione del relativo provvedimento di collocazione del dipendente in aspettativa per candidatura elettorale, con effetto ex tunc a decorrere dalla data di accettazione della candidatura fino al termine della campagna elettorale, la quale, ai sensi dell’art. art. 9 della Legge 4 aprile 1956, n. 212, si intende conclusa alle ore 24:00 del secondo giorno precedente l’inizio delle consultazioni elettorali.

Per quanto concerne i dipendenti dell’Amministrazione Civile dell’Interno, gli stessi potranno assentarsi dal servizio nella misura di 3 giorni l’anno ovvero, in alternativa, di 18 ore complessive, per lo svolgimento della campagna elettorale, in quanto tale attività rientra a pieno titolo nella fattispecie dei “particolari motivi familiari o personali”, che danno diritto alla fruizione dei relativi permessi retribuiti ex art. 18 del richiamato Contratto Collettivo di comparto.

E’ necessario, tuttavia, ulteriormente precisare che, per effetto del comma IV dell’art. 71 del Decreto-Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, “nel caso di fruizione dell’intera giornata lavorativa, l’incidenza dell’assenza sul monte ore a disposizione del dipendente, per ciascuna tipologia, viene computata con riferimento all’orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza”.

Conseguentemente, per gli effetti della superiore novella normativa, il tempo fruibile a titolo di permesso per lo svolgimento della campagna elettorale da parte del personale civile non può, comunque, superare le 18 ore annue.

Ad ogni buon conto, con l’entrata in vigore del nuovo C.C.N.L. Funzioni Centrali (ex comparto Ministeri) sottoscritto in via definitiva in data 12 febbraio 2018, i suddetti permessi sono adesso disciplinati dall’art. 32 del predetto nuovo C.C.N.L, che prevede la fruizione dei permessi in parola non più in giorni, ma solamente in ore, confermate a n. 18 annue retribuite.

Incidentalmente si evidenzia come l’appartenenza ai ruoli dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza è incompatibile con l’espletamento delle funzioni di rappresentante di lista, così come espressamente specificato da una risposta a quesito formulata dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza e dal Dipartimento Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno in aderenza all’art. 81, comma 1, della legge 1° aprile 1981, n. 121. Tuttavia, tale incompatibilità non è prevista per i dipendenti appartenenti ai ruoli dell’Amministrazione Civile dell’Interno, mancando in tal senso un espresso divieto normativo.

Infine, il personale appartenente a qualsiasi ruolo del Ministero dell’Interno è incompatibile con l’esercizio delle funzioni di Presidente, Segretario e Scrutatore di seggio elettorale, ai sensi del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, art. 38, del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 23 e dell’art. 1492, comma 2, del decreto legislativo n. 66/2010.


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Avv. Fabio Schepis

Laureato in Giurisprudenza ed abilitato all’esercizio della professione forense, ha esercitato per alcuni anni l'attività di Avvocato. Successivamente è stato immesso nei ruoli del Ministero dell’Interno quale vincitore di concorso pubblico, per esami, per Funzionario dell'Amministrazione civile dell'Interno, e presta servizio presso un Ufficio periferico della Polizia di Stato - Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Ha approfondito alcuni rami del diritto, specialmente pubblico e giuslavoristico, attraverso il conseguimento di alcuni Master e la frequenza di numerose attività formative. Ha tra l'altro seguito un corso annuale di perfezionamento in Diritto Processuale Penale tenuto dalla Camera Penale presso la Corte di Appello, due corsi Jean Monnet sul diritto italiano e comunitario presso il centro studi universitario "Eurodip - Salvatore Pugliatti" e un seminario sui procedimenti disciplinari nel pubblico impiego presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione. Ha inoltre effettuato attività di docenza nei confronti del personale della Polizia di Stato nell'ambito delle attività di formazione ed aggiornamento professionale curate dalla Questura. I settori di competenza riguardano prevalentemente i seguenti rami del diritto: amministrativo, costituzionale, lavoro pubblico, , previdenza e assistenza sociale, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, gestione del personale e relazioni sindacali, ordinamento e attività istituzionali della Polizia di Stato e del Ministero dell'Interno.

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