Assenza dell’elemento oggettivo: è configurabile il reato di diffamazione?

Assenza dell’elemento oggettivo: è configurabile il reato di diffamazione?

Il presente contributo si propone di portare all’attenzione del lettore i requisiti necessari che devono sussistere al fine di poter qualificare una fattispecie delittuosa come diffamazione.

Il Capo II Titolo XII del Libro II del codice penale è dedicato ai delitti contro l’onore. Nel codice penale non si rinviene specificamente una nozione di onore e, tuttavia, la stessa può ricavarsi implicitamente da una lettura espansiva che viene fatta dell’art. 3 Cost.; infatti, la norma nel disciplinare il principio di uguaglianza nella sua accezione formale e sostanziale, pone in posizioni di parità tutti i cittadini, per cui attraverso la lettura di questa norma si deduce l’esistenza del divieto per i singoli di esprimere giudizi di indegnità nei confronti dei loro simili.

Il reato di diffamazione rinviene il suo fondamento normativo nell’art.595 cp. La ratio per la quale il legislatore ha previsto la punibilità di questa fattispecie è da rinvenirsi nel fatto che con la diffamazione viene offesa la reputazione, ossia la dignità personale di un soggetto determinato.

Ai fini della configurabilità di questo reato è opportuna l’esistenza di tre elementi:

– l’assenza del soggetto nei cui confronti è rivolta la diffamazione;

– l’offesa all’altrui reputazione;

– la comunicazione a più persone con qualsiasi mezzo del contenuto diffamatorio.

L’elemento soggettivo richiesto ai fini della punibilità  del soggetto che commette la diffamazione è il dolo generico, ciò vuol dire che basta il concretizzarsi della condotta diffamatoria, non rilevando ai fini della punibilità i motivi per i quali ha agito il soggetto agente.

Il reato di diffamazione non deve essere confuso con l’ingiuria, la quale è stata depenalizzata e oggi viene qualificata come mero illecito civile; tuttavia, giova ricordare che la principale differenza tra diffamazione e ingiuria era rinvenibile nel fatto che l’ingiuria si configurava quando l’offesa al decoro o all’onore del soggetto passivo era fatta alla sua presenza; la diffamazione si configura ogni qual volta l’offesa è rivolta alla reputazione di  un soggetto passivo che non è presente.

Conformemente alla disciplina dettata dal legislatore nel codice penale relativa alla diffamazione, la Cassazione in una recente sentenza (n.48489/2023) è tornata a pronunciarsi sulla fattispecie diffamatoria, escludendo che la stessa possa dirsi sussistente qualora manchi l’elemento oggettivo ossia la diffusione del contenuto diffamatorio a più persone.

In particolare, la fattispecie in virtù della quale la Corte ha dovuto pronunciare il nuovo principio di diritto ha avuto ad oggetto una lettera diffamatoria che l’ex moglie di un soggetto inviava al figlio di quest’ultimo minorenne al fine di porre l’ex compagno in cattiva luce agli occhi del figlio. All’esito del giudizio di primo grado, veniva rigettata la richiesta del ricorrente di condanna avverso l’ ex compagna per diffamazione e tale decisione veniva confermata anche in appello; il ricorrente non contento, proponeva ricorso in Cassazione precisando che, all’ epoca dei fatti, la lettera era stata spedita dall’ex compagna in una busta seppur sigillata al figlio minore dell’ uomo al fine di metterlo in cattivo luce, per cui vi sarebbe la sussistenza di tutti gli estremi per ottenere la condanna della donna.

All’ attenzione della Corte i  due requisiti che debbono sussistere al fine di poter qualificare un reato come diffamazione, ossia:

– la presenza di un elemento oggettivo, che consiste nella diffusione della notizia diffamatoria a più persone;

– la presenza di un elemento soggettivo ossia il dolo generico.

Nel caso esaminato, l’ex compagna dell’uomo non ha portato a conoscenza di altre persone la notizia diffamatoria, sicché, anche se in alcune ipotesi la Cassazione consente di qualificare un reato come diffamatorio anche qualora il contenuto della notizia diffamatoria sia portata a conoscenza di una sola persona, nel caso di specie manca l’esistenza dell’ elemento oggettivo, in quanto la lettera non è stata diffusa, e quindi è plausibile la decisione dei giudici di Piazza Cavour di rigettare la richiesta di condanna avanzata dall’uomo nei confronti dell’ex compagna per diffamazione e di avallare il principio di diritto in virtù del quale si ritiene che: <<in assenza di un elemento previsto dal legislatore non si possa essere puniti per diffamazione>>.


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Avvocato Antonella Fiorillo

Laureata in giurisprudenza. Avvocato.

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