Assenza dell’elemento soggettivo nel reato di favoreggiamento

Assenza dell’elemento soggettivo nel reato di favoreggiamento

Il presente contributo si propone di esaminare la tematica, su cui di recente è tornata a pronunciarsi la Cassazione, inerente la non punibilità di un ex coniuge per la commissione del reato di favoreggiamento.

La fattispecie concreta su cui sono stati chiamati a pronunciarsi i giudici di legittimità ha avuto ad oggetto la condanna di una donna, la quale dai giudici di primo grado veniva accusata di aver commesso il reato di favoreggiamento, in quanto la stessa aveva accettato dal marito delle donazioni inerenti delle ingenti somme di denaro con cui aveva acquistato un’immobile che avrebbe poi fatto confluire in un fondo patrimoniale al fine, in ossequio alla separazione, di continuare a soddisfare i bisogni della propria famiglia. I giudici di prime cure, condannavano la donna in quanto ritenevano che la stessa, era conoscenza della provenienza illecita del denaro donatole dall’ex marito e che lo avesse utilizzato appositamente per acquistare un immobile fatto poi confluire in un fondo patrimoniale al solo fine di coprire le condotte illecite poste in essere dall’ex coniuge.

Tuttavia, il difensore dell’imputata, ritenuta illegittima la decisione dei giudici di prime cure, propone appello che viene accolto dai giudici della Corte d’ Appello, i quali hanno ritenuto infondata la decisione dei giudici di prime cure, posto che il denaro era stato trasferito alla donna con assegni tutti tracciabili e che mancava l’elemento psicologico-soggettivo per l’ascrizione del reato di favoreggiamento.

Ai fini della imputabilità, infatti, è indispensabile che vi sia la sussistenza non solo dell’elemento oggettivo del reato, ma anche di un elemento soggettivo, e ciò a seguito della costituzionalizzazione del principio di colpevolezza, contenuto nei commi due e tre dell’art. 27 Cost. La Corte Costituzionale, con sentenza 364/88 ha provveduto a interpretare in modo più ampio i due commi, ritenendo che non possa essere ammissibile la commissione di un reato in assenza di un elemento soggettivo.

Dunque, sulla base del principio di colpevolezza, rapportato alla fattispecie esaminanda la Corte di Cassazione ha avallato il principio di diritto in virtù del quale si è previsto  che: << non è punibile per il reato di favoreggiamento, in assenza dell’elemento soggettivo (il dolo), il coniuge che non conosceva la provenienza illecita del denaro donatole>>.


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Avvocato Antonella Fiorillo

Laureata in giurisprudenza. Avvocato.

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