Assenza e morte presunta, cenni

Assenza e morte presunta, cenni

In ipotesi di assenza di un soggetto, di cui non si ha notizia alcuna, è possibile, dopo un periodo di almeno due anni, procedere con una dichiarazione di assenza.

Legittimati a proporre tale istanza sono gli eredi legittimi, e tutti coloro che possono dimostrare di essere titolari di diritti scaturiti dalla morte del soggetto scomparso.

È da tenere ben presente che gli effetti di suddetta dichiarazione sono a carattere reversibile e temporaneo, in quanto, la situazione che è venuta a crearsi, può subire un mutamento nell’ipotesi di ricomparsa dell’assente.

Il coniuge può ottenere lo scioglimento della comunione legale, come all’art. 191 c.c., ma, al momento, con la sola dichiarazione di scomparsa, non può contrarre nuovo matrimonio. Può comunque ottenere, oltre a ciò che gli spetta dalla successione, anche un assegno alimentare, come forma di tutela, che verrà conferito in base alle condizioni  economiche e familiari dell’assente. Tale assegno ha principalmente lo scopo di proseguire il reciproco sostegno tra i coniugi, ove quest’ultimo sia in una situazione economica di rilevante difficoltà. L’assegno non mira assolutamente a garantire al coniuge uno stile di vita eguale a quello mantenuto durante il regolare andamento del matrimonio, ma semplicemente, ha lo scopo di sussidio per fronteggiare le difficoltà economiche del coniuge superstite.

Ai successori dell’assente spetta il possesso dei beni dello scomparso. Tale immissione nel possesso dei beni (a seguito di inventario) concede la facoltà agli ascendenti, ai discendenti ed al coniuge (come rilevabile dall’art. 53 c.c.) il pieno godimento, con la facoltà di amministrare suddetti beni e godere delle rendite.

Limiti alla disponibilità dei beni ad opera dei possessori temporanei, sono dati dalla loro impossibilità ad essere alienati, ipotecati o sottoposti a pegno. Laddove contravvengono a tali divieti, potrà essere fatta valere l’annullabilità da altri eredi o aventi causa.

Ove l’assente faccia ritorno, come asserito dall’art. 56 c.c., coloro che sono divenuti possessori dei beni dello scomparso dovranno restituirli, benché hanno tempo fino al giorno della costituzione in mora per godere dei vantaggi ottenuti dalla successione ovvero dall’immissione nel possesso dei beni.

L’assente può chiedere la restituzione anche delle rendite (oltre che dei beni da cui queste derivano), tuttavia, al fine di ottenere ciò, deve sussistere la fondamentale condizione per cui l’assenza non si stata volontaria, pena la perdita alla ripetizione delle rendite.

Se durante il possesso temporaneo giunge una prova che affermi la morte della persona scomparsa, si proseguirà all’ordinaria apertura della successione, a norma dell’art. 456 e seguenti, c.c.

A dieci anni, dall’ultima notizia dell’assente, è possibile procedere con la dichiarazione di morte presunta, per effetto di sentenza del tribunale competente, stabilito in riferimento all’ultimo domicilio o all’ultima residenza conosciuta del soggetto assente. Ove non sia conosciuto né il domicilio né la residenza, la competenza è riservata al tribunale del luogo in cui risiede la persona che presenta l’istanza per la dichiarazione della morte presunta.

Legittimati a proporre istanza sono il Pubblico Ministero, gli eredi testamentari e legittimi, i legatari, i donatari, e coloro che per effetto della morte dell’assente sarebbero liberati da obbligazioni.

Qualora l’istanza che ha l’intento di conseguire la dichiarazione di morte presunta è rigettata, potrà essere nuovamente riproposta dopo almeno due anni.

La Corte di Cassazione, con sentenza n° 536 del 24/01/1981, ha affermato che la dichiarazione di morte presunta rappresenta a tutti gli effetti una vera e propria successione mortis causa.

Dal momento in cui viene pronunciata sentenza che affermi la morte presunta, scaturiscono una serie di effetti, quali: coloro che avevano ottenuto l’immissione nel possesso temporaneo dei beni, ed i successori, possono ora disporre liberamente dei beni; le obbligazioni alimentari si estinguono; cessano cauzioni e misure cautelari che erano state precedentemente imposte; chi era stato temporaneamente liberato dalle obbligazioni, ne consegue la liberazione definitiva dalle medesime.

Come si evince dall’art. 65 c.c.: “ divenuta eseguibile la sentenza che dichiara la morte presunta, il coniuge può contrarre matrimonio”. Tuttavia, gli effetti di suddetto matrimonio risulteranno nulli in caso di ricomparsa del coniuge dichiarato morto. Tale condotta fu concepita in un periodo ove non era accolto il divorzio, così caratterizzarono l’istituto nell’ottica di un sistema incentrato sull’indissolubilità del vincolo matrimoniale. Tuttavia, rimangono validi gli effetti del matrimonio civile, come da art. 68 c.c., e trovano applicazione le regole del matrimonio putativo (art. 128 c.c), andando così a limitare l’efficacia retroattiva della dichiarazione di invalidità del matrimonio (in merito, Cass. N°11870 del 29/11/1991).

La dichiarazione di morte presunta ha, innanzitutto, lo scopo di conferire stabilità a tutti quei rapporti che nel corso del tempo sono venuti a formarsi. Tuttavia non dobbiamo scordare il requisito della precarietà degli effetti, in quanto una prova dell’esistenza del soggetto reputato deceduto, o il suo ritorno, fa venir meno tutti gli effetti della dichiarazione di morte presunta, e quindi, come nel caso della dichiarazione di assenza, gli eredi, i legatari ed i donatari (quindi i soggetti di cui all’art. 50 c.c.), hanno il dovere di restituire i beni.

Se suddetti beni, nel corso del tempo, sono stati alienati, coloro che li detenevano, dovranno corrispondere, alla persona cui era stata dichiarata morta, il ricavato delle vendite o l’ammontare dei frutti ricavati.

L’istanza per la dichiarazione di morte presunta può essere richiesta anche in alcune particolari ipotesi in ragione delle quali ricorre un’elevata probabilità della morte della persona.

Difatti, nei casi posti dall’art. 60 c.c., sono previsti termini più brevi per ottenere la dichiarazione di morte presunta,  come da testo di suddetto articolo: “1) Quando qualcuno è scomparso in operazioni belliche […] trascorso due anni dall’entrata in vigore del trattato di pace o, tre anni dalla fine dell’anno in cui sono cessate le ostilità. 2) Quando alcuno è stato fatto prigioniero dal nemico, o da questo internato o comunque trasportato in paese straniero, e sono trascorsi due anni dall’entrata in vigore del trattato di pace o, tre anni dalla fine dell’anno in cui sono cessate le ostilità senza che si siano avute notizie di lui […]. 3) Quando alcuno è scomparso per un infortunio e non si hanno più notizie di lui, dopo due anni dal giorno dell’infortunio o, se il giorno non è conosciuto, dopo due anni dalla fine del mese, o se neppure il mese è conosciuto, dalla fine dell’anno in cui l’infortunio è avvenuto”.

Con la dichiarazione di morte presunta, si ha quindi la concretizzazione degli effetti scaturiti dalla dichiarazione di assenza, almeno che non risulti in vita la persona dichiarata morta.


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