Assenze ingiustificate del consigliere comunale e decadenza dalla carica
NOTA A CONSIGLIO DI STATO SEZ. V, SENTENZA 20 FEBBRAIO 2017, N. 743
di Pierfrancesco De Marco
Con una recente sentenza il Consiglio di Stato ha affrontato la delicata problematica connessa alla decadenza dalla carica di Consigliere Comunale per reiterate assenze ingiustificate alle sedute consiliari.
LA VICENDA
Un consigliere comunale, a seguito della comunicazione dell’avvio del procedimento di decadenza per assenza a tre sedute consecutive del Consiglio Comunale, presentava all’Ente le giustificazioni a ciascuna delle assenze contestategli.
In particolare: a giustificazione della prima assenza produceva copia di un biglietto aereo evidenziando l’impossibilità di partecipare alla seduta consiliare tenutasi lo stesso giorno del volo a causa della distanza dall’aereoporto al Comune e del traffico. Per la seconda assenza affermava di trovarsi all’estero per motivi di lavoro, producendo copia del biglietto aereo e della fattura di acquisto con data precedente rispetto a quella di comunicazione della data del Consiglio Comunale. Infine, per giustificare la terza assenza affermava che la motivazione era essenzialmente “politica”, tesa cioè a far mancare il numero legale alla seduta.
Le giustificazioni, però, non venivano ritenute esaustive e soddisfacenti dall’Ente: si evidenziava che quanto alla prima non era specificata la data di partenza nè il motivo del viaggio e tanto meno l’ora di arrivo in aereoporto, nè si evinceva se alla data del viaggio era stata già comunicata al consigliere la data del consiglio comunale. In merito alla seconda giustificazione si rilevava che gli incontri di lavoro si erano tenuti in date diverse rispetto a quella di svolgimento del consiglio comunale. Infine, sulla terza giustificazione si osservava che la finalità politica dell’assenza doveva essere preannunciata o almeno esplicitata in concomitanza del Consiglio e non molto tempo dopo lo svolgimento dello stesso.
Pertanto l’organo consiliare deliberava la decadenza del consigliere dalla carica.
Il provvedimento veniva quindi impugnato dall’interessato innanzi al Tribunale Amministrativo censurando l’erronea valutazione da parte dell’Ente delle ragioni giustificative addotte dal consigliere.
Il T.A.R. però respingeva la domanda di annullamento ritenendo congrue le valutazioni effettuate dal Comune.
Il consigliere, dunque, proponeva appello al Consiglio di Stato: dopo aver premesso che la sua fonte di reddito derivava principalmente dalla professione di architetto, l’appellante lamentava l’erroneità della sentenza di primo grado per non aver ritenuto congrue le giustificazioni alle prime due assenze per motivi di lavoro; quanto alla terza giustificazione evidenziava che se avesse preannunciato l’assenza alla seduta la finalità politica (far mancare il numero legale) sarebbe stata vanificata.
LA DECISIONE DEL CONSIGLIO DI STATO
Con la sentenza n. 743 depositata il 20 febbraio 2017 il Consiglio di Stato richiamando i principi elaborati dalla propria giurisprudenza in materia premette che le assenze del consigliere comunale non vanno giustificate preventivamente di volta in volta, ben potendo l’interessato fornire le giustificazioni anche dopo la comunicazione dell’avvio del procedimento di decadenza, restando sempre rimessa la valutazione della fondatezza e rilevanza delle stesse al libero apprezzamento del Consiglio comunale.
Passando poi ad esaminare le argomentazioni giustificative fornite dal consigliere, il Supremo Collegio soffermandosi innanzitutto sulla terza giustificazione ribadisce – uniformandosi alla propria giurisprudenza – che la protesta politica dichiarata a posteriori è inidonea a costituire valida giustificazione delle assenze alle sedute consiliari, essendo necessario che il consigliere esterni al Consiglio o renda pubblici i motivi prima o in concomitanza della seduta consiliare. Aggiungono, in proposito, i giudici di Palazzo Spada che è legittima la decadenza allorchè la giustificazione addotta dal consigliere è talmente relegata nella sfera soggettiva (come nel caso della protesta politica non esternata) da impedire l’accertamento della fondatezza, serietà e rilevanza del motivo dell’assenza. Nel caso specifico, osserva il Consiglio di Stato, il consigliere non aveva fornito alcun elemento di prova precostituito a sostegno dell’effettività della motivazione politica posta a giustificazione dell’assenza.
Rilevata l’incongruità della giustificazione alla terza assenza, i Giudici esaminano le altre due giustificazioni fornite dal consigliere per le relative assenze evidenziando, preliminarmente, che la condotta complessivamente tenuta dall’appellante durante tutta la consiliatura non denotava un atteggiamento di disinteresse o inadeguato rispetto agli impegni. Adeguandosi, quindi, ai canoni di restrittività e rigore cui deve conformarsi l’esame delle cause di decadenza, essendo in gioco il principio della rappresentanza politica, il Consiglio di Stato ritiene plausibili e non inconferenti i motivi addotti dal consigliere per giustificare la seconda assenza, soprattutto in considerazione dell’attività lavorativa dallo stesso svolta.
Accoglie, pertanto, l’appello ed annulla il provvedimento di decadenza dalla carica di consigliere comunale.
La pronuncia in commento evidenzia il rigore con cui i Giudici di Palazzo Spada interpretano ed applicano l’art. 43 del decreto l.vo n. 267/2000 privilegiando la tutela del principio di rappresentanza, avente evidente rilievo costituzionale, che verrebbe leso dalla decadenza del consigliere comunale. Allo stesso tempo, però, i Giudici pongono dei paletti al rigore interpretativo: onde evitare che si consenta un facile aggiramento della norma in parola richiedono che l’assenza dovuta a protesta politica sia rigorosamente provata. In tal modo, ad avviso di chi scrive, il Consiglio di Stato individua un punto di equilibrio tra la stretta e rigorosa interpretazione della norma e la necessità che ciò non costituisca uno strumento per giustificare chi mostra disinteresse al ruolo ed alla funzione connaturate alla carica elettiva.
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avv. Pierfrancesco De Marco
Avvocato con patrocinio innanzi alle Giurisdizioni Superiori con studio a Trebisacce e Castrovillari.
Si occupa di civile, penale ed amministrativo.
Collabora con studi di Roma, Napoli, Cosenza e Catanzaro.
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