Assistenza Legale Integrata. L’Assistente Sociale libero professionista a supporto dell’attività giuridica in giudizio
L’Assistenza legale integrata è un’attività giuridica coadiuvata – in tutte le fasi del procedimento o soltanto in alcune di esso – dal contributo tecnico di un Assistente Sociale libero professionista.
L’idea di un metodo di lavoro “non usuale” in ambito squisitamente giuridico, origina dal costante riscontro del crescente disagio emotivo del cliente coinvolto in giudizi spesso oltremodo articolati nei tempi e nelle fasi[1], di una esacerbazione delle relazioni interpersonali (fra le parti in conflitto)[2] e delle ostilità di coppia – come accade nelle separazioni ad alta conflittualità – nonché del coinvolgimento dei figli (anche in tenera età) in contesti giudiziari (fin troppo) belligeranti.
Posto quanto in premessa, appare evidente che tutte queste (nuove) condizioni – proprio per le intrinseche specificità umano-relazionali – richiedono sempre più la necessità di una contestuale gestione altra.
Una supervisione professionale differente da quella di matrice giuridica che, attraverso uno specifico processo di aiuto, supporti il cliente nei suoi momenti di criticità e cooperi con l’avvocato, attraverso un differente metodo analitico per la lettura dei fatti a chiarimento di (particolari) dinamiche non sempre ed immediatamente interpretabili anche ad utilità della stessa difesa.
Accertata pertanto l’oggettiva difficoltà per il legale di fare fronte a determinate esigenze poste dal cliente, fosse solo per la necessità di ascoltare oltre la “mera” raccolta dei dati per il giudizio, da una contestuale riflessione professionale da parte di chi per mestiere si occupa di processi di ascolto e gestione del problema, nasce l’idea di un progetto-modello che mira a far convergere due attività che – all’unisono – possono supportare chi si trova coinvolto in processi lunghi e faticosi nella gestione degli aspetti anche pratico-emotivi, sebbene i punti di partenza professionale possano apparire distanti per mandato ed identità.
Nell’esperienza maturata – soprattutto nella prospettiva di consolidare nel e per il futuro un metodo di lavoro innovativo e di miglior servizio al cliente – in un contesto tipicamente giuridico, dunque, la consulenza (anche a mera richiesta di parte e non necessariamente in qualità di C.T.P. ai sensi degli artt. 61, 194 e 201 C.P.C.) di un Assistente Sociale ha favorito[3] la fruizione di una lettura specialistica integrata di un fatto costituitosi in giudizio[4], completando e particolareggiando così[5] la valutazione legale con una analisi tecnica di servizio sociale.
Nel tempo, pertanto, questa peculiare trama cooperativa è divenuta[6] – per chi l’ha sperimentata – condizione senza la quale appare inverosimile poter affrontare le casistiche trattate, poiché la garanzia[7] di una lettura “ulteriore” dei fatti – a beneficio come detto della prospettiva difensiva (legale) – ha conferito (sempre più) la certezza della completezza del dato.
Dopo un primo periodo di sperimentazione[8] – della durata di due anni – ciò che emerge, anche dalla testimonianza e dal gradimento degli stessi beneficiari del servizio proposto ed accolto, è che l’Assistente Sociale[9] è stato in grado di fornire un significativo supporto alla persona e contribuito, con un’analisi tecnico-oggettiva delle situazioni, ad una più ampia lettura ed esposizione delle componenti familiari, ambientali, sociali ed anche di talune dinamiche relazionali che – in ogni fase del procedimento – devono sempre essere tenute in debita considerazione.
—
Nella sua sostanza più pratica si tratta quindi di una definita valutazione tecnica che tiene conto di tutti quegli elementi[10] che, nel pieno del giudizio, sono spesso determinanti per il buon andamento del caso e della causa.
Elementi che – se ben contestualizzati e collegati ai fatti di diritto – possono apportare alla lettura del fatto in giudizio e allo stesso Giudice, anche in fase iniziale, contributi ed idee significative.
Proprio a tal proposito potrebbero sorgere osservazioni[11] – soprattutto per la (contro)parte che non fa utilizzo di questo metodo contributivo – circa la “validità” di un tale apporto vista la natura di parte, ovvero di una lettura d’interesse che per molti potrebbe non avere alcun valore probante.
Tuttavia – sempre nell’ambito dell’esperienza sviluppata e tenuto conto che la procedura non vieta[12] il deposito di contributi tecnici (di parte) anche in fase propedeutica del giudizio – si è sempre riscontrato un interessamento dell’Organo Giudicante che – per svariati motivi – ha sempre preso in esame quanto agli atti[13].
Nella pratica, sebbene in alcuni casi il Tribunale abbia ad esempio delegato ai Servizi Sociali del territorio l’approfondimento di taluni altri aspetti d’interesse per il miglior e buon esito dell’attività giudicante, si è avuto modo di riscontrare non solo un interesse del Giudice per quanto preventivamente analizzato dal tecnico di parte, ma anche l’importanza di continuare a procedere sulla scia delle osservazioni tecniche poste all’inizio del procedimento stesso[14].
Ciò che alla fine è emerso è che l’analisi iniziale – sebbene non richiesta ma depositata in forma volontaria – ha sempre avuto un riscontro e favorito maglie riflessive ad ogni livello.
—
A mero titolo esemplificativo, è possibile sostenere che, nell’ambito del Diritto Penale ad esempio – con specifico riferimento alle tematiche quali reati contro la persona, maltrattamenti in famiglia, violenza assistita in presenza di minori e tutela delle parti deboli facenti parte di contesti familiari potenzialmente pregiudizievoli – le due figure, in una duale e concordata presa in carico per quanto di competenza, hanno la possibilità di leggere uno stesso fatto (partendo da prospettive diverse) che sovente è strutturato da dinamiche comportamentali devianti significative tanto dal punto di vista giuridico[15], quanto da quello sociale ma che nella sostanza può contribuire alla decisione in giudizio.
A tal uopo è bene ricordare che spesso, nel comportamento oggettivamente illecito, è funzionale individuare la motivazione dell’azione stessa che non ha nulla o poco a che fare con l’intenzione di giustificare un determinato comportamento per Legge punibile ma che incide – ad esempio – sulla concessione delle attenuanti specifiche e/o generiche nonché sulla sussistenza dell’elemento psicologico del reato.
Allo stesso modo, nell’area del Diritto di Famiglia – con riferimento a separazioni e divorzi caratterizzati da notevole conflittualità tra le parti in causa e che spesso conducono all’instaurazione di azioni legali propedeutiche all’emanazione di decisioni giudiziarie volte alla limitazione o decadenza della responsabilità genitoriale – il tecnico[16] contribuisce sin dall’inizio a fornire l’intervento difensivo di strategie che mirano innanzitutto a limitare comportamenti dannosi per le fasce deboli quali i minori (anche portatori di disabilità) e spesso attuati dallo stesso cliente in maniera non del tutto consapevole[17].
Proprio in molti casi di ostilità e scontro – sempre più frequenti nelle separazioni coniugali – l’intervento ad ausilio dell’Assistente Sociale, attraverso un’induzione alla riflessione dei costi-benefici delle pretese ostentate dal cliente, ha evitato (o per lo meno limitato) condotte inutilmente strumentalizzanti che, oltre a non apportare alcun contributo al buon esito della causa, non avrebbero prodotto nessun beneficio alle persone coinvolte.
Non è inusuale infatti che il cliente, travolto dalle più disparate e contrastanti emozioni, inneschi un meccanismo di richieste pretestuose ma ben fuori dalla portata del ciò che si può realmente fare ed ottenere, inducendo (lo stesso legale) ad azioni giudiziarie temerarie e dannose e sovente a discapito – paradossalmente – dell’interesse dello stesso assistito.
—
In ultimo – al di là del concetto di difesa tecnica e fatto salvo il contributo alla strategia difensiva per il tramite dell’apporto di elementi altriutili in giudizio – la filosofia deontologica a fondamento di questo modello d’intervento è quella della tutela responsabile attraverso differenti metodologie e pensieri di aiuto alla persona (ben) integrabili tra loro e che auspicano – sin dalle fasi anamnestiche e propedeutiche – alla salvaguardia delle fasce deboli coinvolte in un qualsiasi procedimento.
Un fatto giuridico è in sé un fatto sociale, un evento nel quale spesso le persone implicate necessitano di un supporto, di un indirizzo e di un agente facilitatore della comunicazione anche nei riguardi delle aspettative in giudizio non sempre aderenti alla realtà dei fatti ma che per il tramite del processo di aiuto vuole instillare nel cliente atteggiamenti e comportamenti responsabili per sé e per i propri affetti più cari (al di là delle egoistiche esigenze di vittoria a tutti i costi).
—
L’Assistenza Legale Integrata dall’intervento professionale dell’Assistente Sociale, non è dunque una sostituzione del professionista “principale”, ma un contributo tecnico che – partendo da metodologie differenti – ambisce al miglior beneficio del cliente tanto nei confronti del rapporto fiduciario ed alla sua soddisfazione, quanto alla migliore forma di apporto funzionale al buon esito della difesa.
Ne consegue che un tale contributo professionale – che per deontologia mira al primario interesse della persona – offre la possibilità di supportare ed integrare, in scienza e coscienza, l’azione legale con indagini difensive anche attraverso una dedicata analisi comparativa della documentazione di carattere socio-familiare e dei Servizi interessati e coinvolti, conferendo valore aggiunto all’interezza dell’attività giudiziale.
L’attività in tal senso rappresenta dunque oggi una nuova esperienza di metodo e di lavoro che, con questo contributo, si intende promuovere anche a beneficio di una maggiore diffusione tra i professionisti e nell’ottica di un ampliamento delle politiche professionali occupazionali.
Taranto / Palermo lì, 22 gennaio 2023
Avvocato Grazia MAPPA
Foro di Taranto
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TARANTO – N. ISCR. 4125
—
Assistente Sociale dott. Lorenzo SCALABRINO
Palermo
ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI REGIONE SICILIA – N. ISCR. B/7739
[1] I lunghi tempi della Giustizia – su cui lo Stato ha cercato con le sue ultime riforme di porre un limite con il D. Lgs. n. 150/2022 – convertito in L. n. 199/2022 – sottopongono costantemente la persona a considerevoli stress emotivi, a perdita di interesse o, peggio ancora, a sentimenti di vendetta e rivalsa per il torto subito a causa del coinvolgimento ad esempio dell’ex coniuge in procedimenti estenuanti intrisi di rinvii e sentenze ritenute ingiuste e che, di conseguenza, inducono a ricorsi altrettanto impegnativi.
[2] Se è vero che – in ogni situazione di confronto – ognuno pensa di essere dalla parte della ragione, spesso il “voler vincere a tutti i costi” irrigidisce il pensiero di chi dovrebbe, invero, valutare oggettivamente ogni posizione e ragione.
[3] Attraverso un regolare e strutturato contributo professionale.
[4] Che in sé rappresenta sempre e comunque un fatto sociale.
[5] Ai fini di un esame più ampio ed articolato.
[6] Per chi l’ha sperimentata traendone ogni beneficio del caso. Ciò che ne è emerso è il beneficio che nasce dal confronto, dal contribuito di idee e visioni differenti, da prospettive che si integrano per lo stesso obiettivo finale (la soddisfazione del cliente). Ancora, la mescolanza delle differenti culture professionali ha permesso una crescita ed un arricchimento, un ampliamento della conoscenza ad ampio spettro da apprezzare quale ulteriore strumento di lavoro adisposizione tanto per l’Avvocato quanto per l’Assistente Sociale.
[7] Conferita da una dettagliata analisi di specie.
[8] È giusto chiarire al lettore che, quanto riportato in questo articolo è frutto di una sperimentazione empirica, ovvero la prova delle realtà. È il risultato di una verifica sul campo che nasce dall’intuizione degli stessi autori. Nel caso di specie – per una serie di casualità – i professionisti che hanno voluto intraprendere un siffatto metodo di lavoro, coinvolgendo attivamente e consapevolmente i clienti, sulla base di una serie di ragionamenti logico-deduttivi e supportati dalle più ben note teorie del lavoro di rete e di equipe multidisciplinare, hanno iniziato poco alla volta a condurre ogni lavoro secondo questa “nuova logica” registrando buoni risultati in giudizio con altrettanta soddisfazione personale da parte di chi ha usufruito del servizio, anche in quei casi in cui il risultato ottenuto in giudizio non ha pienamente rispecchiato le aspettative iniziali.
[9] Edotto sulle basilari conoscenze del Diritto Civile, Penale ed Amministrativo ed entro i limiti della propria sfera specialistica.
[10] Come detto socio-familiari, relazionali ed ambientali anche ad esempio di natura scolastica nel caso di presenza di minori scolarizzati.
[11] Talune volte nella forma della critica severa.
[12] Si pensi: ai procedimenti instaurati presso il Tribunale Per i Minorenni in materia di autorizzazione ex art. 31 D. Lgs. 286/98 T.U.I., per i quali non vige alcun divieto di analisi sociale e produzione di relativa documentazione; ai procedimenti instaurati ai sensi dell’art. 317 bis c.c.; alla proroga dell’affidamento consensuale e/o l’affidamento disposto direttamente del T.M. (art 4 l. 184/83); decadenza dalla responsabilità genitoriale (art. 330 c.c.); controllo della responsabilità genitoriale, ovvero gli interventi a tutela di minori in situazioni di disagio (art. 333 c.c.); alla mediazione penale e Giustizia Riparativa, Riabilitazione Penale artt. 178-181 c.p. art. 683 c.p..
[13] Cfr. anche http://www.salvisjuribus.it/il-permesso-di-soggiorno-ex-art-31-del-d-lgs-n-286-98/
[14] Si richiama qui una richiesta di autorizzazione a permanere sul territorio Italiano – ai sensi dell’art. 31 D. lgs. 286/98 T.U.I. – avanzata presso il Tribunale per i Minorenni di Taranto con ricorso corredato da relazione tecnica di parte. L’indagine integrata condotta ha voluto precipuamente e analiticamente tener conto delle peculiarità familiari e di ogni possibile variabile – età, condizioni di salute, scolarizzazione, continuità e presenza del rapporto genitoriale – influente sul benessere globale del minore, ovvero di ogni altro elemento sociale vantaggioso come norma prescrive. La corte di Appello di Lecce Sezione distaccata di Taranto, pronunciandosi sul reclamo proposto, revoca quindi il decreto n. 1079/2021 emesso dal Tribunale per i Minorenni ed aderisce in toto all’assunto socio-giuridico secondo il quale, alla luce dell’analisi condotta sul minore e sulla famiglia da parte dell’Assistente Sociale, ritiene che, “l’allontanamento coattivo degli odierni reclamanti, possa avere con elevata probabilità effetti pregiudizievoli sull’equilibrio psicofisico del minore; tenuto conto dell’età, della scolarizzazione e dell’assenza di condizioni economiche e sociali in Georgia in grado di garantirgli una esistenza degna come in Italia”
[15] Il comportamento deviante che si configura quale illecito per il Diritto.
[16] Sempre incaricato a richiesta di parte o coinvolto dallo stesso legale con l’autorizzazione ed il coinvolgimento del cliente.
[17] Alcuni genitori, trascinati nel turbinio dei sentimenti di vendetta, non esitano ad attivare condotte non condivisibili che – alla lunga – arrecano danni proprio ai figli che dovrebbero proteggere e tenere distanti da ogni discussione e diatriba legale.
Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Direttore responsabile Avv. Giacomo Romano
Listed in ROAD, con patrocinio UNESCO
Copyrights © 2015 - ISSN 2464-9775
Ufficio Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it
***
Metti una stella e seguici anche su Google News
The following two tabs change content below.
Mappa - Scalabrino
Avv. Grazia Mappa - Assistente Sociale dott. Lorenzo Scalabrino.
Lo Studio Legale Mappa è il primo studio in Italia che - nell'ambito del Diritto di Famiglia, della Tutela Internazionale, della Tutela dei diritti della Disabilità anche in ambito scolastico ed in alcune fattispecie del Diritto Penale e del Penale Minorile - si avvale costantemente della consulenza tecnica dell'Assistente Sociale libero professionista, apportando così - ad ogni azione in giudizio - un duplice punto di vista ed un contributo tecnico-analitico allo stesso fatto giuridico che, al tempo stesso, è un fatto sociale.
Questa specifica metodologia di lavoro consente pertanto di garantire un costante ed articolato supporto fornito da due professionisti che, contestualmente e muovendosi attraverso due differenti ma sinergici modelli di lavoro, operano per l'apporto del miglior beneficio al cliente.
Attraverso quindi il supporto tecnico-legale e l'apporto del processo di aiuto sociale, si ha l'opportunità - dal punto di vista tecnico - di un maggior approfondimento dei punti di forza e di debolezza del contesto in difficoltà anche al fine di fornire in giudizio un quadro analitico d'insieme particolareggiato.
Lo Studio Legale MAPPA, con sede legale in Taranto, opera principalmente sul territorio pugliese e siciliano e fornisce sistematicamente consulenze da remoto con la possibilità di spostarsi su tutto il territorio nazionale.
E' possibile mettersi in contatto con lo Studio ed il suo consulente attraverso gli indirizzi e-mail grazia.mappa@gmail.com / morfeuspanormus@libero.it lasciando un breve messaggio ed un contatto telefonico per essere ricontattati nel tempo di 2 gg. lavorativi.