Assunzioni colf e badanti: le regole per essere in regola
Il nostro ordinamento disciplina la figura del cd. lavoratore domestico, ossia di colui che interviene, dietro corrispettivo, per sopperire alle esigenze casalinghe del datore di lavoro.
Chi, dunque, chiamiamo quotidianamente colf o badante, ha, in realtà, una qualificazione ben precisa.
Ed infatti, rientrano nella nozione di lavoratore domestico baby sitter, cuochi, badanti, colf, ogni personaggio possa prestare il proprio operato in favore della casa.
E dunque, vediamo come non siano tra loro sinonimi ma indicatori di un impiego ben preciso.
Ad esempio, la colf sarà colei che si occupa prettamente delle pulizie, la governante dell’andamento della casa e, infine, la badante colei (o colui!) che si occupa delle esigenze di persone non autosufficienti.
L’assunzione di un lavoratore domestico non necessita di un contratto scritto: tuttavia, è prevista dal CCNL la redazione di un contratto di lavoro domestico che definisca le clausole del rapporto.
Ad ogni buon conto, riteniamo che la forma scritta sia quella preferibile onde evitare contestazioni future.
Una volta stipulato, occorre comunicare l’assunzione all’INPS: questo adempimento deve essere fatto entro le 24 ore antecedenti l’assunzione.
Ma chi assumere?
Un primo passo può essere quello di appoggiarsi a patronati o associazioni di categoria, autorizzati dal Ministero, che individuano la persona idonea.
Esistono infatti determinati di requisiti da rispettare.
Per i cittadini italiani o, comunque, europei andrà richiesto il documento di identità, lo stato di famiglia e le certificazioni professionali.
Più complicata è l’ipotesi di un cittadino extracomunitario.
Infatti, è ammessa l’assunzione dei soli cittadini già in possesso di permesso di soggiorno. Qualora ne siano sprovvisti, prima dell’assunzione sarà necessario attendere il nulla osta da parte del Ministero dell’Interno.
Una volta avviato, il rapporto sarà regolato dalle disposizioni del CCNL di riferimento e dalla L. 339/1958 sul lavoro domestico.
Va segnalato che questo particolare tipo di rapporto di lavoro non soggiace alle normali regole imposte in materia di orario di lavoro e, inoltre, può recare disposizioni particolari riguardo il vitto e l’alloggio.
Quando il rapporto di lavoro cessa, per dimissioni o licenziamento, si deve dare comunicazione all’INPS entro cinque giorni dalla cessazione.
Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
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Avv. Camilla Fasciolo
Nata il 07.09.1987 a Finale Ligure (SV), ha conseguito la laurea in Giurisprudenza nel luglio 2011 con una tesi in procedura penale, "La disciplina del patrocinio a spese dello stato nei procedimenti penali". Nel giugno 2013 si diploma presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell'Università di Genova, con una tesi in diritto di famiglia riguardante il nesso di causalità nell'addebito della separazione. Esercita la professione di avvocato dal Gennaio 2015.
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