Attenuanti generiche… ma non troppo
L’art 62-bis c.p. , rubricato “circostanze attenuanti generiche”, prevede che il giudice, indipendentemente dalle circostanze previste nell’art 62 , possa prendere in considerazione altre circostanze, diverse, che ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena.
Il disposto, che pone la sua ragion d’essere nella necessità di consentire al giudice un miglior adeguamento del trattamento sanzionatorio in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni del fatto o del suo autore, ha trovato per molto tempo ampissima applicazione: la concessione delle attenuanti generiche da parte del giudice seguiva anche all’istanza fondata genericamente sull’incensuratezza dell’imputato o, addirittura, non motivata.
A porre limite a tale abuso applicativo della norma ed a restituirle l’originario senso voluto dal Legislatore, sono stati, da un lato la modifica disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, (per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell’imputato), e dall’altro un copioso intervento giurisprudenziale della Suprema Corte di Cassazione (si vedano, ex multi, Cass. pen., Sez. I, 16 febbraio 2017, n. 39566 e Cass. pen., Sez. III, 8 gennaio 2014, n. 11539).
A seguito di tali interventi, oggi, la meritevolezza della concessione delle circostanze attenuanti generiche non può mai essere data per scontata o presunta: quando se ne affermi l’esistenza, essa deve essere oggetto di istanza specificatamente motivata, dalla quale emergano gli elementi in positivo atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio.
Di contro, secondo l’ultimissimo arresto della Corte, laddove il giudice ritenga di escluderla in ragione dell’assenza di elementi di segno positivo ovvero di una specifica istanza adeguatamente motivata, egli non sarà nemmeno tenuto a motivarne il diniego (sentenza 9 giugno 2023, n. 24934 della Corte di Cassazione).
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Irene Amico
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