Atti unilaterali atipici e principio di relatività del contratto

Atti unilaterali atipici e principio di relatività del contratto

L’art. 1321 c.c. definisce il contratto “accordo” che due o più parti raggiungono per costituire, regolare o estinguere “tra loro” un rapporto giuridico patrimoniale, ragion per cui é evidente il rinvio all’art. 1372, co. 1 c.c. sul principio di relatività in forza del quale il contratto stesso ha forza di legge tra le parti, nel senso che vincola solo coloro i quali hanno concluso l’accordo contrattuale.

Tipici sono i contratti già previsti e disciplinati dalle norme di diritto comune, a dispetto di quelli atipici, comunque stipulabili ai sensi dell’art. 1322, co. 2 c.c., posto che la finalità perseguita coincida con un interesse meritevole di tutela da parte dell’ordinamento giuridico.

Pertanto, quando si conclude un contratto atipico, non basta che il predetto interesse sia lecito, ossia non contrario a norme imperative, ordine pubblico e buon costume, ma si richiede altresì che non sia in contrasto con l’utile sociale né con i diritti inalienabili e fondamentali della persona e, da ultimo, che sia socialmente apprezzabile e, per questo, meritevole di protezione a livello giuridico.

Premesso questo, occorre domandarsi se siano ammissibili o meno nell’ordinamento italiano anche atti unilaterali atipici, oltre quelli già tipizzati ex lege.

Due sono i principali orientamenti al riguardo, l’uno positivo e l’altro negativo.

Il primo ritiene che la tipicità sia un limite invalicabile, stabilendo l’art. 1987 c.c. che una promessa unilaterale vincola il suo autore, quindi produce nei suoi confronti effetti obbligatori nei soli casi stabiliti dalla legge e, segnatamente, qualora ricorra una promessa di pagamento ovvero una promessa al pubblico.

La promessa di pagamento o ricognizione di debito, addirittura, viene da taluni addotta come esempio di negozio causalmente astratto sul piano sostanziale, essendo il promittente obbligato ad estinguere il debito che egli stesso ha riconosciuto come esistente, a prescindere dal rapporto fondamentale sottostante con il promissario, suo creditore.

In verità, dall’art. 1988 c.c. é inferibile un’astrazione causale meramente processuale, atteso che il rapporto di cui sopra é presunto fino a prova contraria e l’onere di fornirla ricade giustappunto sul promittente.

Dunque, il destinatario della promessa é esonerato dalla prova di tale rapporto, ma l’inesistenza o l’illiceità di quest’ultimo può essere dimostrata con successo dal promittente stesso che, a quel punto, non dovrà più alcunché ovvero, se ha già pagato, avrà il diritto di ripetere il pagamento in applicazione delle regole sull’indebito ex art. 2033 ss. c.c.

Tornado al principio di tipicità, a differenza della promessa di pagamento, quella al pubblico, indirizzata ex art. 1989 c.c. ad una pluralità di destinatari non individuabili a priori, ha un contenuto atipico, di volta in volta adattabile alle peculiarità del caso concreto e questo é certamente uno degli argomenti a sostegno di quell’altra teoria, prevalente, che propugna la atipicità degli atti unilaterali gratuiti.

A ciò si aggiunge l’art. 1333 c.c. che disciplina uno schema generale e non specifico di formazione unilaterale di contratti a titolo gratuito quali ad esempio la fideiussione, l’opzione ed il patto di prelazione.

Viene in rilievo altresì l’art. 1324 c.c. in forza del quale, nei limiti della compatibilità e salvo che la legge preveda altrimenti, le norme sui contratti sono applicabili pure agli atti unilaterali, inter vivos e di contenuto patrimoniale : tra queste norme si annovera l’art. 1322, co. 2 c.c.

Difatti, non sussistendo alcun divieto al riguardo, se l’ordinamento consente di stipulare contratti atipici, a fortiori ratione tale possibilità dev’essere riconosciuta per gli atti unilaterali gratuiti, sempre che l’interesse perseguito sia comunque meritevole di tutela da parte dell’ordinamento medesimo.

Viste le considerazione testé formulate, bisogna riconoscere altresì l’ammissibilità di un tertium genus di negozio traslativo, atipico e alternativo tanto alla vendita quanto alla donazione che sono i contratti traslativi tipici per antonomasia, il primo a titolo oneroso e il secondo a titolo gratuito.

Questo terzo negozio potrebbe essere, ad esempio, una promessa di fideiussione, fatta da una società capogruppo in favore di un’altra che fa parte del gruppo in oggetto.

In tal caso, l’atto compiuto dalla holding avrebbe come causa concreta o ragione pratica un interesse societario di carattere patrimoniale, il che porterebbe ad escludere la natura liberale dell’atto in questione che sarebbe stato una liberalità, se solo l’interesse sotteso fosse stato non patrimoniale come lo spirito di gratitudine o la captatio benevolentiae.

L’ammissibilità, ormai pacifica, di atti unilaterali, gratuiti e atipici, ha avuto ripercussioni sul principio di relatività del contratto, richiamato all’inizio della presente trattazione.

Il secondo comma dell’art. 1372 c.c. stabilisce che il contratto é idoneo a produrre effetti nei confronti di terzi, solo qualora la legge lo consenta : exempli gratia, il contratto stipulato in favore di terzi ex art. 1411 c.c.

In tal caso, il terzo, pur avendo diritto alla prestazione che il promissario é obbligato ad eseguire in suo favore e non dello stipulante, rimane comunque estraneo al contratto, inteso sia come atto sia come rapporto.

Analoga considerazione vale per la promessa del fatto o dell’obbligazione del terzo di cui all’art. 1381 c.c.

L’autore della promessa deve adoperarsi con l’ordinaria diligenza affinché il terzo, estraneo al contratto, si obblighi o compia il fatto ma, ove ciò non avvenga, il promissario avrà diritto ad essere indennizzato in ordine al pregiudizio sofferto.

Senz’altro lecita, poi, é la stipula di un contratto “sul patrimonio del terzo” come la vendita di cosa altrui che obbliga l’alienante a procurare alla controparte l’acquisto della res, affinché si produca l’effetto reale o traslativo differito, ma avente titolo nel consenso che le parti hanno legittimamente esternato in sede di stipula del contratto stesso.

Diversa é la questione dei terzi “protetti” dal contratto, legittimati, secondo un certo orientamento, ad esperire un’azione risarcitoria contro uno dei contraenti : si pensi al bambino nato con una malattia che avrebbe potuto essere evitata o contenuta con una corretta diagnosi del sanitario che, invece, ha negligentemente eseguito il contratto terapeutico concluso con la gestante.

Da ultimo, é da ricordare il contratto per persona da nominare ex art. 1401 c.c. ai sensi del quale uno dei paciscenti, entro un termine legale o convenzionale, può effettuare la c.d. electio amici, così indicando un terzo quale nuova parte del rapporto contrattuale di cui il nominato acquista diritti e obblighi retroattivamente e a titolo originario.

Parrebbe proprio che l’efficacia del contratto verso terzi sia del tutto eccezionale e legalmente tipizzata, sennonché tale conclusione va ridimensionata, considerando per l’appunto la eventuale atipicità dei negozi unilaterali.

Difatti, se il singolo può autovincolarsi a titolo gratuito nei confronti di un terzo, anche al di fuori dei casi espressamente previsti ex lege, non é intuibile per quale motivo tale possibilità non debba sussistere, quando si stipula un contratto.

A sostegno di tali argomentazioni, si potrebbe citare, infine, l’art. 2645-ter c.c., avente ad oggetto l’atto pubblico costitutivo di un vincolo di destinazione di un bene immobile o di un bene mobile registrato al perseguimento di un interesse meritevole di tutela ex art. 1322, co. 2 c.c. e facente capo ad una P.A., ad altro ente o ad una persona fisica.

Può evincersi che si tratta di un negozio di destinazione atipico e attributivo al beneficiario di un diritto di credito alla gestione della res da parte del conferente, che ne conserva la piena proprietà, nel solo interesse del beneficiario stesso.

La meritevolezza a livello sociale del suddetto interesse che, ad esempio, può consistere nella tutela di un disabile, giustifica pienamente la deroga al principio della par condicio creditorum, sottraendo agli atti esecutivi dei creditori particolari del conferente il bene di cui sopra, aggredibile esclusivamente in relazione a debiti contratti nella gestione della res.

In definitiva, si può affermare che ogni negozio giuridico, sia esso unilaterale o bilaterale, può produrre direttamente i suoi effetti nei confronti di terzi, ma con due limiti : devono essere effetti esclusivamente favorevoli e il terzo ha sempre la facoltà di rifiutarli.

Questa lettura, del resto, é in linea con la Costituzione il cui art. 41, co. 1 sancisce la libertà di iniziativa economica privata, avente come logico corollario l’autonomia contrattuale, salvo il rispetto dell’utilità sociale e dei diritti della persona a mente del secondo comma del medesimo articolo.


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Jacopo Bracciale

Dopo aver conseguito la maturità classica con una votazione finale di 100/100, mi sono laureato cum laude in Giurisprudenza presso l'Università degli studi di Teramo con una tesi in Teoria generale del diritto dal titolo "Il problema dei principi generali del diritto nella filosofia giuridica italiana". In seguito, ho svolto con esito positivo presso il Tribunale di Teramo il tirocinio formativo teorico - pratico di 18 mesi ex art. 73 D.L. 69/2013 : per un anno nella Sezione Penale e, nei restanti sei mesi, in quella Civile. Parallelamente ho frequentato e, ancora oggi, frequento il corso di Rocco Galli per la preparazione al concorso in magistratura. Dal mese di novembre del 2020 collaboro con la rivista scientifica Salvis Juribus come autore di articoli di diritto civile, penale ed amministrativo.

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