Atto di destinazione-trust: applicabilità dell’azione revocatoria

Atto di destinazione-trust: applicabilità dell’azione revocatoria

L’art.2645 ter c.c  non detta una definizione di atto di destinazione ma descrive l’effetto che produce l’apposizione di un vincolo di destinazione su di un bene. Tale effetto si sostanzia nel ridurre il patrimonio dell’apponente il vincolo.

Attraverso il vincolo di destinazione previsto dall’art.2645 ter, dunque, si crea una situazione per la quale una frazione del patrimonio dell’apponente- quella su cui è imposto il vincolo di destinazione,- non può essere aggredita dai suoi creditori a meno che essi non vantino un credito legato alla destinazione.

In generale, l’art.2645 ter rappresenta una deroga all’art.2740 c.c. ossia al principio della par conditio creditorum, principio che prevede che il debitore, (l’apponente l’atto di destinazione) dovrebbe rispondere dei suoi debiti avverso i suoi creditori con tutti i beni del suo patrimonio presenti e futuri ma se vi è l’apposizione di un vincolo su di un bene è chiaro che su quel bene potranno soddisfarsi solo i creditori del beneficiario.

L’apposizione del vincolo di destinazione può, quindi, rappresentare un problema per i creditori dell’apponente, in quanto visto che il vincolo diminuisce il patrimonio dell’apponente i creditori non possono sottoporre a esecuzione forzata il bene su cui è stato apposto un atto di destinazione.

Allora ci si chiede se il codice civile contiene degli strumenti a tutela dei creditori per ovviare al rischio di perdita della possibilità di veder soddisfatto il proprio credito.

La risposta è affermativa, infatti, data la natura giuridica dell’atto di destinazione quale negozio giuridico unilaterale a titolo gratuito i creditori dell’apponente il vincolo di destinazione su un proprio bene possono aggredirlo esercitando l’azione revocatoria (art.2901 cc) o l’azione esecutiva anticipata (art.2929 bis cc) o nel caso in cui la costituzione del vincolo di destinazione sia simulata il regime della simulazione (co.3 art.1414 c.c.) o se manca una causa meritevole di tutela ai fini dell’apposizione del vincolo possono esercitare l’azione di nullità dell’atto di destinazione. In riferimento proprio all’azione revocatoria si prevede che l’effetto che essa produce è il seguente: i creditori possano ottenere una pronuncia dal giudice che gli riconosca la possibilità di agire in esecuzione ossia di sottoporre a pignoramento, e quindi in seguito a vendita forzosa il bene come se il vincolo di destinazione su esso non fosse mai esistito.

Quindi è come se il bene trasferito dal concedente al beneficiario non fosse uscito dalla sua sfera patrimoniale per cui i creditori a cui è concessa la possibilità di esperire l’azione revocatoria possono ottenere l’inefficacia dell’atto di destinazione.

L’art. 2901 c.c. pone una serie di requisiti che devono ricorrere affinché l’azione revocatoria sia esercitata correttamente:

– occorre che il creditore vanti un credito, ma la ratio dell’art.2901 c.c. è quella di allargare lo spettro della tutela revocatoria anche a situazioni in cui il credito è caratterizzato da un fattore di incertezza ossia è un credito condizionato;

– occorre che l’atto di destinazione sia stato posto in essere per ledere le ragioni del creditore, dimostrare ciò è semplice in quanto l’imposizione di un vincolo di destinazione sortisce un effetto preciso che è quello di delimitare la tipologia dei crediti che possono dar vita ad azione esecutive e quindi vi è un’alterazione della consistenza del patrimonio del concedente;

– occorre capire che cosa deve essere dimostrato dal creditore che agisce in revocatoria, in tal caso si ritiene che egli debba dimostrare non solo che l’atto sia lesivo ma occorre anche dimostrare che il soggetto che lo poneva in essere era consapevole della sua lesività;

– occorre dimostrare se c’è la volontà del concedente di danneggiarlo, in tal caso se l’atto di destinazione era anteriore al sorgere del credito il creditore non poteva fare affidamento su quel bene del patrimonio del suo debitore e quindi non può agire in revocatoria se non prova che egli ha agito con dolo;

– occorre dimostrare se il creditore è ancora in tempo per esercitare l’azione revocatoria o rischia che la controparte sollevi eccezione di prescrizione in quanto l’azione può essere esercitata entro 5 anni che decorrono dalla data di compimento dell’atto, ma se l’atto di cui si invoca la revocatoria è soggetto a pubblicità immobiliare il termine per l’azione decorre da quando l’atto è stato trascritto nei registri immobiliari;

– occorre dimostrare dinnanzi a quale giudice si deve promuovere l’azione. L’azione revocatoria è un’azione strumentale quindi il giudice competente è il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l’obbligazione;

– bisogna capire quali soggetti devono essere chiamati in giudizio in quanto  la giurisprudenza ha detto che il beneficiario anche se non è stato parte dell’atto può intervenire spontaneamente nella causa di revoca, e allo stesso modo deve consentirsi la loro presenza al giudizio ma essi saranno litisconsorti facoltativi la cui chiamata da parte del creditore è funzionale ad ottenere una sentenza in una prospettiva che faccia strada anche nei riguardi dei beneficiari affinché essi nulla possano eccepire e contestare quando si pignorerà il bene;

– occorre capire attraverso quale atto si esercita l’azione. L’azione revocatoria ha carattere costitutivo perché rende inefficace l’atto di trasferimento. Quindi o si propone con ricorso ex art.702 bis o con citazione. E’ preferibile esercitare l’azione revocatoria con ricorso perché quando si notifica la citazione nelle mani dell’ufficiale giudiziario si interrompono i termini di prescrizione dell’azione.

Caratteristiche dell’atto di destinazione

L’atto di destinazione può essere apposto su un bene del costituente a favore del beneficiario che può essere: (persona con disabilità, P.A. o altri enti e persone fisiche). E’ necessario però che l’apposizione dell’atto su di un bene persegua delle finalità (altruistiche, solidale o sociali) che trascendono dagli interessi individuali del costituente ecco perché sull’interesse deve essere effettuato un controllo di meritevolezza di modo tale che si verifichi che la destinazione sia realmente voluta e non abbia solo un effetto protettivo del patrimonio del costituente.

L’atto di destinazione deve essere trascritto mediante atto pubblico in forma scritta alla presenza di un notaio e di due testimoni, inoltre esso va trascritto al fine di rendere opponibile il vincolo ai terzi. La trascrizione ha valore di pubblicità costitutiva.

L’atto di destinazione si estingue se è stato fissato per la sua durata un termine non superiore a 90 anni o alla morte del beneficiario, si può estinguere se non si riesce a raggiungere lo scopo; può estinguersi per risoluzione per mutuo consenso se vi sia il consenso del conferente e del beneficiario.

Una problematica recente proprio in merito all’azione revocatoria è stata quella relativa alla possibilità di esperimento della stessa in riferimento all’atto istitutivo del trust. Il trust è un istituto di origine anglosassone ammesso in Italia a seguito della verifica da parte del giudice della sua compatibilità con le norme interne di ordine pubblico.

Con il trust un soggetto (settlor) trasferisce i beni facenti parte del suo patrimonio non ai beneficiari ma a un’amministratore (trustee) che ha l’obbligo di custodirli. I beni che formano oggetto di   trust non sono aggredibili nè dai creditori del settlor nè dai creditori del trustee perché essi costituiscono un patrimonio separato. I motivi in forza dei quali viene stipulato un trust possono essere molteplici: obblighi alimentari, costituzione di un fondo patrimoniale. Il trust, inoltre, può essere dichiarato nullo se abusivo, fraudolento, illecito o autodichiarato, tuttavia i creditori del settlor se il trust presenta una di queste caratteristiche negative possono tutelarsi proponendo azione revocatoria se hanno un titolo esecutivo.

La Cassazione con sentenza nr.13883/2020 ha affermato che << nel caso in cui all’istituzione del trust abbia fatto poi seguito l’effettiva intestazione del bene conferito al trustee la domanda revocatoria che assume ad oggetto l’atto istitutivo, appare comunque idonea a produrre l’esito di inefficacia dell’atto dispositivo a cui propriamente tende la predetta azione>>.

Alla luce di quanto affermato si può concludere precisando che: l’inefficacia dell’atto istitutivo conseguente all’accoglimento di una azione revocatoria, genera anche l’inefficacia dell’atto dispositivo.


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Avvocato Antonella Fiorillo

Laureata in giurisprudenza. Avvocato.

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