Auto rubata nel parcheggio dell’aeroporto: si può chiedere il risarcimento?
La Corte di cassazione torna sul tema della natura del contratto di posteggio, confermando il proprio (ormai) consolidato orientamento in materia. In particolare, con la decisione n. 18277/2023 la Suprema Corte ha statuito che il contratto atipico di parcheggio – ed in specie il contratto di parcheggio meccanizzato a pagamento – deve considerarsi assimilabile, quanto alla disciplina da applicarsi, al contratto di deposito, con tutto ciò che ne consegue in punto di responsabilità ex recepto.
Nel caso di specie, invero, il ricorrente – che aveva avanzato richiesta di risarcimento dei danni subiti per il furto della propria autovettura nei confronti del gestore del parcheggio – lamentava violazione e falsa applicazione degli artt. 1571 ss. c.c. nonché degli artt. 1766 ss. c.c. per avere il giudice di merito erroneamente sussunto la fattispecie de qua entro l’alveo del contratto di locazione, anziché entro quello del contratto di deposito.
Nel primo grado di giudizio, infatti, il Tribunale aveva ritenuto il contratto stipulato dalle parti (il guidatore, da un lato, e la società che gestisce il parcheggio, dall’altro) quale “contratto di parcheggio privo di custodia”; mentre la Corte d’appello aveva qualificato il contratto in questione come “contratto di locazione” con esclusione dell’obbligo di custodia.
La Cassazione, censurando tali qualificazioni, stabilisce invece che “è innegabile che l’offerta contrattuale formulata attraverso la predisposizione di un’area recintata di parcheggio meccanizzato a pagamento ingeneri in chi accetta l’offerta predisposta dal gestore l’affidamento che in questa sia compresa anche la custodia del veicolo”, così confermando che – come nel contratto di deposito – anche nel contratto atipico di posteggio sussiste la responsabilità di colui che riceve in custodia la cosa.
Ebbene, ciò posto, al fine di andare esente da responsabilità, il gestore del parcheggio non può quindi neppure limitarsi ad invocare la clausola di esonero da responsabilità (per essere il parcheggio qualificato dal gestore stesso quale “parcheggio non custodito”) eventualmente contenuta in cartelli all’interno dell’area di parcheggio o sul biglietto ritirato all’entrata. Tale clausola, infatti, è pacificamente da considerarsi come vessatoria e, dunque, per avere efficacia deve essere specificamente approvata per iscritto ai sensi dell’art. 1341 c.c.
A tal proposito risulta interessante anche un ulteriore passaggio della decisione in commento, ove il giudice di legittimità afferma che la conclusione del contratto de quo è da collocarsi “nel momento in cui l’utente si presenta innanzi alla sbarra di accesso”. Di conseguenza, le eventuali segnalazioni di esonero da responsabilità poste all’interno dell’area di parcheggio – attenendo ad un momento successivo alla conclusione del contratto – sono “inidonee ad incidere sul contenuto di un contratto già concluso”.
In definitiva, è possibile affermare che in casi analoghi a quello da cui ha preso le mosse la decisione della Cassazione sarà possibile proporre una domanda di risarcimento del danno nei confronti del gestore del parcheggio, facendo valere la responsabilità ex recepto di quest’ultimo.
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Avv. Michael Costantini
Avvocato con Studio in Pisa, iscritto all'Albo dell'Ordine degli Avvocati di Pisa.
Esercito la professione forense con particolare riferimento al settore del diritto civile, ed in specie con riguardo alla responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, alle procedure esecutive, alla contrattualistica, nonché al diritto delle nuove tecnologie.
Attraverso mirate attività di formazione e mediante la concreta esperienza professionale ho maturato specifiche competenze nella contrattualistica informatica, nella materia del diritto d’autore e proprietà industriale, oltre che nella materia del diritto vitivinicolo.
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