Autonoma risarcibilità del danno catastrofale. Intervento e chiarimenti del Tribunale di Lecce
Il risarcimento del danno, in ambito della responsabilità medica, è soggetto a innumerevoli suddivisioni; una delle tante è rappresentata dal c. d. danno “catastrofale” conseguente alla sofferenza patita dalla vittima nell’assistere, nel lasso di tempo compreso tra l’evento lesivo e la morte, alla perdita della propria vita.
Con riferimento a tale tipologia di danno molteplici sono stati gli interrogativi sorti.
Due tra i tanti concernono la inclusione o meno dello stesso nella categoria del danno non patrimoniale ex articolo 2059 c. c. e la risarcibilità in favore degli eredi del defunto.
A tali interrogativi ha, recentemente, risposto il Tribunale di Lecce – Sezione I – con la Sentenza del 16 Gennaio 2019.
La vicenda. La questione giuridica affrontata dal Tribunale di Lecce riguarda la richiesta degli eredi del proprio congiunto derivante dall’improvviso exitus di quest’ultimo.
Successivamente, si è accertato che la causa del decesso è stato un arresto cardiocircolatorio da verosimile rottura di aneurisma dissecante dell’aorta addominale dovuto alla errata diagnosi iniziale e al ritardo nell’esecuzione degli accertamenti e nell’intervento del rianimatore; inoltre, veniva accertata anche la mancata acquisizione del consenso informato da parte del paziente.
Quanto detto avrebbe legittimato gli eredi a richiedere il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale e, iure hereditatis, quello patito dal congiunto per la mancata acquisizione del consenso informato e per l’attesa lucida della morte.
La questione di diritto. Nell’ambito del risarcimento del danno derivante da responsabilità medica la giurisprudenza ha distinto tra il danno cosiddetto “catastrofale”, conseguente alla sofferenza patita dalla vittima – a causa delle lesioni riportate – nell’assistere, nel lasso di tempo compreso tra l’evento che le ha provocate e la morte, alla perdita della propria vita, e il cosiddetto danno “tanatologico”, connesso alla perdita della vita – come massima espressione del bene salute – per avere la medesima vittima sofferto, per un considerevole lasso di tempo, una lesione della propria integrità psico-fisica costituente un autonomo danno “biologico”, accertabile con valutazione medico legale) (Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 7126 del 21/03/2013).
A differenza di quest’ultima tipologia di danno, il danno catastrofale – incluso nella categoria del danno non patrimoniale ex articolo 2059 c. c. – è autonomamente risarcibile in favore degli eredi del defunto.
Ciò detto, nel caso di specie – dalla perizia medico – legale redatta dal CTU nominato – è intercorso un lasso di tempo di 13 minuti, durante i quali il paziente è stato sottoposto le cure dei sanitari e per i quali gli eredi hanno richiesto il risarcimento a titolo di danno catastrofale.
Intervenendo sulla questione, il Tribunale adito non ha inteso ritenere il trascorre di 13 minuti un periodo ti tempo apprezzabile e considerevole tale da considerarsi causa di un danno catastrofale e soggetto a autonoma forma di risarcimento anche nei confronti degli eredi.
In conseguenza di tale ragionamento logico – giuridico il Tribunale di prime cure ha inteso rigettare la domanda di risarcimento del danno iure hereditatis proposta.
Da ciò ne deriva che, il danno cosiddetto “catastrofale” – derivante dalla sofferenza dalla vittima patita nell’assistere alla perdita della propria vita – deve includersi nella categoria del danno non patrimoniale di cui all’articolo 2059 c. c. oltre che essere considerato autonomamente risarcibile in favore degli eredi del defunto.
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Gabriella Fabiani
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