Autonomia differenziata: è legge

Autonomia differenziata: è legge

L’autonomia differenziata costituisce il riconoscimento, da parte dello Stato, dell’attribuzione a una Regione a statuto ordinario di autonomia legislativa sulle materie di competenza concorrente e in tre casi di materie di competenza esclusiva dello Stato.

Insieme alle competenze, le Regioni possono anche trattenere il gettito fiscale generato sul territorio per il finanziamento dei servizi e delle funzioni di cui si chiede il trasferimento.

Si parlò storicamente  di Autonomia nel 2001, con la modifica del Titolo V della Costituzione, ove all’articolo 116 si sancì che le Regioni fossero libere di chiedere “ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia“.

Il 19 giugno 2024, con 172 sì, 99 no e un astenuto, è stato approvato in via definitiva il disegno di legge che contiene le disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni.

La Legge, strutturata  su 11 articoli, definisce le procedure legislative e amministrative per l’applicazione del terzo comma dell’articolo 116 della Costituzione.

Le materie coinvolte sono quelle rientranti nella legislazione “concorrente” tra Stato e Regioni e riportate dall’art.117 della Carta secondo cui: “Rapporti internazionali e con l’Unione europea delle Regioni; commercio con l’estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale”.

All’elenco sopra enucleato si aggiungono ulteriori tre materie su cui lo Stato detiene l’esclusiva della legislazione: organizzazione della giustizia di pace; norme generali sull’istruzione; tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali.

Inoltre, le tre Regioni con cui finora lo Stato ha sottoscritto accordi preliminari, hanno chiesto l’autonomia rafforzata in tutte le materie.

Al fine di favorire il finanziamento statale, i Lep, i livelli essenziali delle prestazioni (da assicurare su tutto il territorio nazionale), promuovono l’esercizio effettivo dei diritti civili e sociali.

Gli stessi, dovranno essere adottati dal governo con uno o più decreti legislativi entro 24 mesi dall’entrata in vigore della legge.

Sono altresì previste misure perequative, ossia risorse aggiuntive estese anche a chi non chiede maggiore autonomia, per il finanziamento dei servizi e delle funzioni di cui si chiede il trasferimento, al fine di garantire un servizio maggiormente uniforme sull’intero territorio nazionale.

A tal fine, sarà una cabina di regia del governo nazionale, composta da ministri competenti, assistita da una segreteria tecnica, collocata presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio, a dover effettuare una periodica ricognizione del quadro normativo, in relazione a ciascuna funzione amministrativa statale e delle regioni ordinarie.

Per le intese, si prevede un negoziato tra il governo e ciascuna Regione che richiede l’autonomia rafforzata.

L’iter procedurale è complesso e stabilisce che il Consiglio dei ministri approvi un’intesa preliminare e che su di essa si esprima la Conferenza unificata e le competenti commissioni parlamentari, le quali si pronunceranno con “atti d’indirizzo”.

Tuttavia, il Presidente del Consiglio, non sarà tenuto a conformarsi agli atti enunciati e potrà decidere diversamente, riportando alle Camere le motivazioni della decisione assunta.

Le intese potranno durare fino a 10 anni e poi essere rinnovate ovvero terminare antecedentemente al periodo indicato con un preavviso di almeno 12 mesi.

L’undicesimo articolo, inserito nella nuova legge, reca la clausola di salvaguardia per l’esercizio del potere sostitutivo del governo.

Tale clausola, consente all’esecutivo di sostituirsi agli organi delle regioni, delle città metropolitane, delle province e dei comuni in particolari condizioni, ossia laddove vi sia un pericolo grave per la sicurezza pubblica e occorra tutelare l’unità giuridica o economica e nei casi in cui si riscontri che gli enti interessati si dimostrino inadempienti, rispetto a trattati internazionali.


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