AUTOVELOX E TELELASER: senza controllo annuale le multe sono nulle
Corte cost., Sent., 18 giugno 2015, n. 113
a cura della redazione di Salvis Juribus
Tutti gli strumenti elettronici deputati al controllo della velocità dei veicoli devono essere sottoposti a verifiche periodiche di funzionalità e taratura. A prescindere dall’impiego in modalità automatica o con pattuglia. Al pari di qualsiasi strumento di misura anche gli autovelox e i telelaser infatti sono soggetti ad usura ed invecchiamento e pertanto il controllo annuale è necessario per garantire la correttezza delle misurazioni effettuate dagli agenti.
Fatto
Un automobilista sanzionato per eccesso di velocità ha percorso tutti i gradi di giudizio. I giudici della Corte di cassazione alla fine hanno accolto le censure sulla mancata taratura dell’autovelox rinviando alla Consulta la decisione finale e specificando che la giurisprudenza ha disposto che in materia di controlli elettronici della velocità non trova applicazione la disciplina metrologica prevista dalla L. n. 273 del 1991.
La decisione
Con l’ordinanza interlocutoria n. 17766 del 7 agosto 2014 gli ermellini hanno richiesto alla Corte costituzionale di chiarire definitivamente se le apparecchiature elettroniche per il controllo della velocità devono essere sottoposte a verifica periodica.
A parere della Consulta, l’assenza di verifiche periodiche di funzionamento e taratura è suscettibile di pregiudicare l’affidabilità metrologica a prescindere dalle modalità di impiego. Qualsiasi strumento elettronico del resto è soggetto ad usura e pertanto deve essere controllato. Specialmente se preposto al controllo stradale e alle sanzioni.
E’ stata così dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 45, comma 6, del codice stradale, conclude la Consulta, “nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e taratura“.