Dalla Cassazione arriva una nuova indicazione per contestare le multe per autovelox: secondo una sentenza pubblicata ieri [1], se il verbale della polizia è incompleto, perché non cita l’ordinanza del Prefetto che ha autorizzato la rilevazione elettronica della velocità, la contravvenzione può essere annullata.
Autovelox e polizia:
Nel caso in cui il cavalletto con l’autovelox sia montato in un centro urbano, la contravvenzione è legittima solo se l’automobilista viene fermato immediatamente e gli viene contestata la contravvenzione. In altre parole è necessario che, insieme al misuratore elettronico della velocità, vi sia anche la polizia a controllarne il corretto funzionamento. In questo modo, il trasgressore ha anche la possibilità di difendersi subito, al momento della rilevazione dell’eccesso di velocità (potrebbe, ad esempio, giustificare il proprio comportamento con una fuga in ospedale per esigenze impellenti).
Fuori dalle città e, in particolare sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali l’autovelox non è sottoposto a limiti e può essere montato anche senza la presenza della volante; così l’automobilista potrà vedersi recapitare la multa direttamente a casa senza che gli sia contestata nell’immediatezza.
Infine resta il caso delle strade urbane ad alto scorrimento [2] e delle strade extraurbane secondarie: anche in questo caso l’autovelox può essere attivato “in modalità fissa e automatica”, ossia senza la presenza della polizia, ma – a differenza dell’ipotesi precedente – la sua apposizione deve essere previamente autorizzata da un decreto del Prefetto. Tale decreto, che deve indicare l’esatta chilometrica ove l’autovelox può essere montato, serve ad evitare eventuali abusi delle forze dell’ordine; difatti, posto che la regola generale è quella della contestazione immediata (onde dare al conducente la possibilità di difendersi subito e personalmente), l’eccezione è possibile solo quando le condizioni della strada non consentono l’inseguimento o l’arresto delle auto, perché pericoloso per il traffico. Così il decreto prefettizio serve proprio a verificare che l’installazione dell’autovelox in “modalità automatica” corrisponda davvero a esigenze di tutela della circolazione e non a scopi “di cassa” del Comune.
Con la sentenza in commento, la Cassazione afferma un principio sacrosanto: la multa per eccesso di velocità rilevata tramite autovelox sulla strada urbana ad alto scorrimento o extra-urbana secondaria è nulla se non contiene gli estremi del decreto prefettizio. In questo modo la giurisprudenza della Cassazione si allinea alle precedenti sentenze di merito e della stessa Corte secondo cui «la mancata indicazione degli estremi del decreto prefettizio nel verbale di contestazione integra un vizio di motivazione del provvedimento sanzionatorio, che pregiudica il diritto di difesa e non è rimediabile nella fase eventuale di opposizione». Insomma, come a dire che, una volta redatto il verbale, se questo è generico non può più essere sanato, neanche nel corso della causa davanti al giudice di pace.
[1] Cass. sent. n. 26441/16 del 20.12.2016.
[2] Si considera “strada a scorrimento” quella a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici. Esse devono avere semafori a tutti gli incroci e aree per la sosta solo esterne alla carreggiata.
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