Autovelox: multe annullate se la strada non ha determinate caratteristiche
La Cassazione, con la recente sentenza n. 5532 del 6 marzo 2017, ribadisce che sono da annullare le multe effettuate con l’autovelox nei casi in cui la strada su cui il rilevatore di velocità è installato non ha determinate caratteristiche specificamente individuate dalla legge.
Autovelox e caratteristiche della strada:
La Cassazione è recentemente tornata sul tema della validità delle multe effettuate con gli autovelox, questa volta focalizzando l’attenzione su un aspetto specifico: la strada su cui viene installato il rilevatore automatico di velocità.
Più segnatamente, i giudici di legittimità, hanno affermato – con specifico riferimento alle sanzioni irrogate su “strade urbane a scorrimento” e quindi “senza obbligo di fermo immediato del conducente”- che il decreto prefettizio con cui è autorizzata l’installazione dell’apparecchiatura di rilevazione automatica di velocità, può essere disapplicato nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa in quei casi in cui la strada non possegga i requisiti di cui all’art. 2 commi 2 e 3 c.d.s.
A ben vedere, tale apertura rispetto alla disapplicabilità del decreto prefettizio con cui si autorizza l’installazione dell’autovelox, è gravida di conseguenze.
Infatti, se è vero che le multe irrogate con gli autovelox, non necessitano di fermo immediato al conducente nel caso di “strade urbane a scorrimento”, è del pari vero che si rientra in una di tali casistiche solo quando la strada abbia i requisiti di cui all’art. 2 commi 2 e 3 c.d.s.: carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, un’eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate.
Orbene laddove, in mancanza degli esposti presupposti, il prefetto autorizzi ugualmente l’installazione di autovelox ritenendo all’uopo la strada quale “strada urbana a scorrimento”, il decreto prefettizio potrà essere oggetto di un provvedimento di disapplicazione nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, e ciò con evidenti ripercussioni demolitorie sulle multe effettuate con gli autovelox installati in forza di tale autorizzazione: queste ultime potranno evidentemente essere oggetto di annullamento.
I giudici di legittimità, dunque, rielaborando con estrema chiarezza considerazioni già evidenziate nella sentenza n. 7872 del 2011, canonizzano il principio alla stregua del quale ”il provvedimento prefettizio di individuazione delle strade lungo le quali è possibile installare apparecchiature automatiche per il rilevamento della velocità, senza obbligo di fermo immediato del conducente, previsto dal D.L. 20 giugno 2002, n. 121, art. 4, può includere soltanto le strade del tipo imposto dalla legge mediante rinvio alla classificazione di cui all’art. 2 C.d.S., commi 2 e 3, e non altre; è, pertanto, illegittimo – e può essere disapplicato nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa – il provvedimento prefettizio che abbia autorizzato l’installazione delle suddette apparecchiature in una strada urbana che non abbia le caratteristiche “minime” della “strada urbana di scorrimento”, in base alla definizione recata dal comma 2, lett. D), del citato art. 2 C.d.S.”.
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