Avviso di addebito I.N.P.S.: ecco i motivi di opposizione più ricorrenti

Avviso di addebito I.N.P.S.: ecco i motivi di opposizione più ricorrenti

Cos’è l’avviso di addebito INPS. Come è noto, l’avviso di addebito INPS è uno speciale titolo esecutivo, introdotto dal D.L. 78/2010, del tutto simile ad una cartella esattoriale e che può essere formato direttamente dall’ente di previdenza sociale in ipotesi di debiti originati da contributi previdenziali e/o assistenziali e somme aggiuntive (sanzioni e interessi di mora).

In particolare, è dal 1° gennaio 2011 che l’avviso di addebito I.N.P.S. ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto.

Il comma 2 dell’art. 30 del citato D.L. 78/2010 individua gli elementi che l’avviso di addebito deve contenere, precisando che la loro assenza è causa di nullità dell’avviso emesso.

L’avviso dovrà riportare, con riferimento alla posizione del contribuente, tutti gli elementi che consentono l’esatta identificazione della pretesa dell’Istituto ed in particolare: il codice fiscale del contribuente; la tipologia del credito con l’informazione della gestione previdenziale di riferimento e, in caso di crediti derivanti da atto di accertamento dell’INPS o di altri Enti, l’indicazione degli estremi dell’atto e la relativa data di notifica; l’anno ed il periodo di riferimento del credito; l’importo del credito distinto per singolo periodo e ripartito tra quota capitale, sanzioni e interessi, ove dovuti; l’importo totale dei crediti contenuti nell’avviso comprensivi dei compensi del servizio di riscossione; l’indicazione dell’Agente della Riscossione competente in base al domicilio fiscale del contribuente alla data di formazione dell’avviso di addebito; la sottoscrizione, anche mediante firma elettronica, del responsabile dell’ufficio dell’Inps che ha accertato l’omissione contributiva e che ha emesso l’atto; in ultimo, l’avviso dovrà riportare l’intimazione ad adempiere al pagamento all’Agente della Riscossione in esso individuato, entro 60 giorni dalla sua notifica.

L’Avviso di addebito può seguire ad un accertamento ispettivo, qualora siano contestate all’azienda omissioni ed essa non versi quanto richiesto nel verbale di accertamento (si tratta del c.d. “Avviso di addebito da accertamento”), oppure potrà conseguire anche a una verifica d’ufficio, qualora risultino dagli atti dell’Istituto mancati o erronei versamenti di contributi alle previste scadenze (è il c.d. “Avviso di addebito da omissione contributiva”).

Dal momento della notifica dell’avviso di addebito, il contribuente disporrà di un termine perentorio di quaranta giorni per proporre, eventualmente, opposizione dinanzi al Tribunale alla competente Sezione del Lavoro.

Premesso quanto sopra, il presente elaborato è mirato ad enucleare i motivi più ricorrenti di opposizione agli avvisi di addebito emessi dall’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, sulla base della prevalente giurisprudenza di merito e di legittimità ed allo scopo di ottenere l’annullamento del predetto titolo esecutivo.

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1) Illegittimità dell’avviso di addebito I.N.P.S. per intervenuta prescrizione del credito contributivo

Un primo potenziale motivo di impugnazione dell’avviso di addebito emesso dall’ente previdenziale concerne innanzitutto l’avvenuta decorrenza del termine di prescrizione del credito contributivo.

A tal riguardo, come è noto, le richieste di pagamento fondate su crediti di natura contributiva sono di regola assoggettate al termine di prescrizione di cinque anni, il quale decorre dal primo momento in cui l’ente previdenziale avrebbe potuto richiedere il pagamento dei contributi.

In altri termini, il dies a quo della prescrizione coincide con il giorno successivo all’ultimo utile per saldare un determinato contributo previdenziale e può essere interrotto dall’ente di previdenza attraverso l’invio al contribuente di una formale richiesta di pagamento.

Nel dettaglio, l’art. 3 della Legge 335/1995 non lascia adito ad alcun dubbio laddove dispone che il credito dell’INPS per il pagamento di contributi cada in prescrizione una volta decorsi cinque anni dalla data di scadenza del medesimo.

Nel conteggio del termine prescrizionale, occorrerà verificare sia la data di scadenza del debito contributivo prevista per l’anno in cui esso avrebbe dovuto essere saldato, sia la presenza di ipotetici periodi di sospensione dei termini prescrizionali di pagamento, eventualmente imposti dalla legge a causa di situazioni particolari.

A quest’ultimo proposito, occorre rammentare le sospensioni dei termini prescrizionali imposte dal Governo italiano per fronteggiare le difficoltà finanziarie -da parte dei contribuenti- ed organizzative -da parte dell’ente previdenziale- tutte causate dalla recente epidemia del virus Covid-19 e dalle conseguenti restrizioni governative.

Si segnala, sul punto, un’interessante Circolare dell’I.N.P.S., identificata al numero 126 del 10 agosto 2021, la quale sintetizza i diversi periodi di sospensione dei termini prescrizionali motivati dall’emergenza sanitaria, consentendo di risolvere ogni dubbio interpretativo in relazione al conteggio della prescrizione nei periodi di “congelamento” dei termini.

Si osservi in ultimo che ai sensi dell’art. 2941 c.c., n. 8, il termine di prescrizione è sospeso se “il debitore ha dolosamente occultato l’esistenza del debito e il creditore, finché il dolo non sia stato scoperto”.

Ciò implica in buona sostanza che laddove il contribuente abbia consapevolmente impedito o reso più ardua all’ente di previdenza la verifica della propria situazione contributiva, in tal caso il termine di prescrizione dovrà ritenersi “congelato”, fino alla data di scoperta della condotta dolosa posta in essere dal contribuente.

Un’interessante questione riguarda poi il termine di prescrizione delle somme aggiuntive (sanzioni ed interessi di mora) richieste dall’ente di previdenza, in quanto si era ritenuto che esse potessero essere soggette al termine ordinario di dieci anni e non a quello ridotto di cinque anni previsto per i crediti contributivi.

La giurisprudenza di merito e di legittimità ha però sposato l’orientamento opposto, giacché si è sostenuto che alle somme dovute a titolo di sanzioni ed interessi di mora debba ugualmente applicarsi il termine di prescrizione di cinque anni, rilevato che “Tale credito ha la stessa natura dell’obbligazione principale e deve essere assoggettato allo stesso termine prescrizionale. Ovvero, il rapporto di accessorietà e dipendenza funzionale tra debito contributivo e somme dovute per omesso o ritardato pagamento fa sì che il credito per le somme aggiuntive si origini de iure alla scadenza del termine legale per il pagamento del debito contributivo, in relazione al periodo di contribuzione e segue lo stesso regime prescrizionale delle omissioni contributive” (Corte appello Roma sez. lav., 02/02/2018, n.310; Cass. SS.UU. sent. n. 5076 del 2015; Cass. sent. n. 9054 del 2004; Cass. sent. n. 2620 del 2012).

Peraltro, anche in seguito alla mancata impugnazione dell’avviso di addebito emesso dall’I.N.P.S. il termine prescrizionale resterà sempre pari a cinque anni posto che “la prescrizione dei contributi previdenziali, nel caso di mancata o tardiva opposizione a cartella esattoriale [o avviso di addebito INPS] rimane quinquennale e non si converte in decennale ai sensi dell’art. 2953 c.c.” (Cass. Civ. SS.UU., 17/11/2016, n. 23397).

Tale ultima disposizione si applica difatti soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre l’avviso addebito INPS, avendo natura di atto amministrativo, è privo dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato.

In ultimissima analisi, si osservi che secondo l’orientamento granitico della giurisprudenza della Suprema Corte l’intervenuta prescrizione della pretesa contributiva è rilevabile d’ufficio dal Giudicante e difatti si è stabilito che “Nella materia previdenziale, a differenza che in quella civile, il regime della prescrizione già maturata è sottratto, ai sensi dell’art. 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alla disponibilità delle parti anche per le contribuzioni relative a periodi precedenti l’entrata in vigore della nuova normativa e con riferimento a qualsiasi forma di previdenza obbligatoria. Ne consegue che, una volta esaurito il termine, la prescrizione ha efficacia estintiva (non già preclusiva) – poiché l’ente previdenziale creditore non può rinunziarvi -, opera di diritto ed è rilevabile d’ ufficio” (ex multis cfr. Cass.15.10.2015, n. 21830, Cass. del 10.12.2004, n. 23116).

2) Nullità dell’avviso di addebito INPS in seguito ad accertamento dell’Agenzia dell’entrate non definitivo e soggetto ad impugnazione

Accade talvolta che a seguito di accertamento effettuato dall’Agenzia delle Entrate che riscontri un “maggior reddito” prodotto dal contribuente l’INPS richieda i contributi sull’eccedenza riscontrata.

Al riguardo, è ormai pacifico in giurisprudenza che debba ritenersi illegittimo l’avviso di addebito per crediti previdenziali notificato dall’Inps al contribuente, qualora esso tragga le sue origini soltanto da un precedente accertamento eseguito dall’Agenzia delle Entrate, il quale risulti oggetto di autonoma impugnazione dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale.

Si è ritenuto difatti che stante l’indubbia autonomia dei due contenziosi, fiscale e previdenziale, l’accertamento dell’Agenzia delle Entrate rappresenti solo una circostanza pregiudiziale, diversamente dall’esito della verifica fiscale che rappresenta il presupposto in forza del quale il convenuto può rideterminare i contributi dovuti.

Tuttavia, la definizione fiscale della lite tra il contribuente e l’Agenzia delle Entrate non rende definitivo l’accertamento e pertanto l’INPS non può limitarsi a dedurre l’intervenuta definitività dell’avviso di accertamento in sede giudiziale, in quanto ha l’onere di dare prova della propria pretesa contributiva (v. Tribunale di Siracusa, sez. lav. 23/09/2021; Tribunale Ferrara, sez. lav., 14/11/2019, n. 170; Tribunale Arezzo, sez. lav., 16/05/2014, n. 203; Tribunale Milano, sez. lav., 24/06/2013, n. 5304).

Anche la Corte Suprema si è pronunciata sulla tematica, rilevando che “in tema di iscrizione a ruolo di crediti degli enti previdenziali, l’art. 24, co. 3 del D.Lgs. n. 46/1999, che prevede la non iscrivibilità a ruolo del credito previdenziale sino a quando non vi sia il provvedimento esecutivo del giudice, qualora l’accertamento su cui la pretesa creditoria si fonda sia impugnato davanti all’autorità giudiziaria, va interpretato nel senso che l’accertamento, cui la norma si riferisce, non è solo quello eseguito dall’ente previdenziale, ma anche quello operato da altro ufficio pubblico come l’Agenzia delle Entrate, né è necessario, ai fini della non iscrivibilità a ruolo, che, in quest’ultima ipotesi, l’INPS sia messo a conoscenza dell’impugnazione dell’accertamento innanzi al giudice tributario” (Cass. Civ. sez. lav., 17/06/2016, n. 12333; Cass. Civ., sez. lav., 27.01.2015, n. 1483).

In conclusione, all’INPS è preclusa l’iscrizione a ruolo in pendenza dell’impugnativa innanzi alla Commissione Tributaria, se essa risulti fondata solo sull’accertamento fiscale e non anche su altri elementi che costituiscano prova dell’omissione contributiva.

3) Illegittimità per indeterminatezza dell’avviso di addebito INPS e/o per vizi di notifica dell’atto

Come tutti gli atti amministrativi, l’avviso di addebito emesso dall’ente previdenziale può risultare illegittimo laddove non siano osservati i requisiti di forma normativamente imposti.

Al riguardo, si evidenzia in primo luogo che per contestare i predetti vizi il termine perentorio non è quello ordinario di 40 giorni, bensì è ridotto a venti giorni dal ricevimento dell’avviso di addebito a pena di tardività delle eccezioni sollevate, dovendosi equiparare tale gravame ad un giudizio di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.

Ciò chiarito, si evidenzia in primo luogo che l’avviso di addebito deve consentire di determinare a quale credito contributivo si faccia riferimento ed in quale modo esso sia stato quantificato.

In una sua recente pronuncia -con la quale è stata confermata la sentenza di annullamento di un avviso di addebito INPS- la Corte Suprema ha ad esempio stabilito che l’atto impugnato che indichi solo genericamente la somma complessiva dei contributi dovuti per ciascun anno d’imposta, senza contenere ulteriori specificazioni in merito alla quantificazione dei cd. contributi minori dovuti, debba reputarsi illegittimo (Cass. Civ. sez. lav., 14/01/2022, n. 1095).

Pur tuttavia, occorre considerare che per giurisprudenza costante un eventuale vizio formale dell’avviso di addebito comporta soltanto l’impossibilità per l’Istituto di avvalersi del titolo esecutivo ma non lo fa decadere dal diritto di chiedere l’accertamento in sede giudiziaria dell’esistenza e dell’ammontare del proprio credito (Cass. Civ., sez. lav., 23/02/2016, n. 3486).

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Un ulteriore profilo di frequente contenzioso attiene poi alla regolarità della notifica degli avvisi di addebito suddetti, in special modo nelle ipotesi di un’impugnazione di un avviso di pagamento, fondato su avvisi di addebito INPS notificati in precedenza al contribuente.

Il contenzioso si sviluppa soprattutto allorquando la notifica sia stata effettuata per compiuta giacenza ex art. 140 c.p.c., atteso che la lettera raccomandata A.R. che l’ente è tenuto a produrre in giudizio deve recare il timbro dell’ufficio postale e non soltanto, come sovente accade, delle generiche annotazioni a mano difficilmente comprensibili.

In ogni caso, tale missiva deve altresì contenere la specifica indicazione della data in cui si sarebbe perfezionata la notifica, nonché dell’avvenuto effettivo rilascio del prescritto avviso e dei motivi eventualmente impeditivi di tale adempimento, altrimenti la “compiuta giacenza” dovrà reputarsi del tutto irregolare per assoluta carenza di tutti gli elementi previsti per facilitare la conoscenza dell’atto, ivi compreso, in particolare, il decorso del tempo necessario per potersi ritenuta “compiuta” la “giacenza” del plico presso l’ufficio postale a disposizione del destinatario per il ritiro (v. Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, dott. Lorenzo Audisio sentenza n. 1386 del 15-12-2020).

Tale vizio di notifica avrà assoluta rilevanza anche ai fini dell’osservanza del termine prescrizionale, il quale non potrà reputarsi validamente interrotto da un atto notificato in maniera irrituale.

4) Illegittimità dell’avviso di addebito INPS notificato prima di 60 giorni dall’emissione del verbale di accertamento di omissioni contributive

L’ente previdenziale che a seguito di verifiche espletate presso un datore di lavoro gli contesti talune irregolarità contributive stilerà un apposito verbale di accertamento, il quale assumerà il valore giuridico di una mera diffida nei confronti del contribuente.

In caso di mancato pagamento di quanto contestato, il predetto verbale sarà seguito da un avviso di addebito dell’I.N.P.S., sebbene un’apposita norma dello Statuto dei Contribuenti, nello specifico l’art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000, stabilisca che il medesimo avviso potrà essere emesso soltanto qualora siano trascorsi 60 giorni dal processo verbale di chiusura delle operazioni di verifica.

Così è previsto per consentire al contribuente di poter presentare delle proprie osservazioni, allo scopo di convincere l’ente di previdenza a rivedere, in tutto o in parte, le conclusioni illustrate nel verbale di accertamento.

Il citato art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000 prevede difatti che “Nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. L’avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza”.

Il problema interpretativo si pone però per il fatto che la norma in questione si riferiva all’avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate, posto che è soltanto dal 1° gennaio 2011 che l’avviso di addebito I.N.P.S. ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto.

Ci si è chiesti pertanto se il menzionato termine dilatorio di 60 giorni trovi o meno applicazione anche in ipotesi di emissione di un avviso di addebito I.N.P.S., anziché di un avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate.

Al quesito la Corte Suprema ha dato risposta positiva in quanto l’art. 7, comma 2, lett. d), del d.l. n. 70 del 2011, conv., con modifiche, dalla Legge n. 106 del 2011, ha stabilito espressamente che le disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente dovranno trovare applicazione anche al procedimento per omissioni contributive, seppur non in riferimento al verbale di accertamento redatto dagli enti previdenziali in esito all’accesso ispettivo, che ha valore di mera diffida ad adempiere, bensì all’avviso di addebito, quale atto contenente l’intimazione ad adempiere l’obbligo di pagamento delle somme oggetto di recupero coattivo, strutturalmente e funzionalmente equiparabile all’avviso di accertamento in materia tributaria (v. Cass. Civ., sez. lav., 06/07/2021, n. 19157).

In definitiva, da quanto sopra esposto ne consegue che dovrà reputarsi illegittimo l’eventuale avviso di addebito I.N.P.S. che sia stato emesso prima dello spirare del termine dilatorio di 60 giorni dalla notifica del processo verbale delle operazioni di accertamento.


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Avv. Davide Longo

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