Avviso di fissazione dell’udienza preliminare: profili di invalidità

Avviso di fissazione dell’udienza preliminare: profili di invalidità

Con la sentenza n. 7697 del 17 febbraio 2017 i giudici di legittimità tornano ad affrontare la natura dell’invalidità relativa alla mancata notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza ai sensi dell’art. 419 c.p.p.

Con ordinanza del 22 settembre 2016 la Quarta Sezione penale ha rilevato un rinnovato contrasto giurisprudenziale sulla portata della nullità derivante dall’omesso avviso all’imputato dell’udienza preliminare. In particolare, la Suprema Corte riassumeva la questione evidenziando la natura di “avviso” e non di “citazione” di quanto disposto dall’art. 419 c.p.p. e il contrasto giurisprudenziale sorto in merito alla funzione di vocatio in judicium dell’avviso quale elemento preliminare all’apertura della fase giurisdizionale. Talché, secondo quest’ultima esegesi l’omesso avviso comporterebbe una carenza di valida instaurazione del rapporto processuale tale da integrare una nullità assoluta ed insanabile ai sensi dell’art. 179 c.p.p. Altro orientamento invece riteneva si trattasse di una nullità sanabile ex art. 180 c.p.p. in quanto il regime più severo è previsto tassativamente solo in relazione all’omessa citazione dell’imputato.

La questione di diritto rimessa alle Sezioni Unite può essere così enunciata: “se l’omessa notifica all’imputato dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare configuri un’ipotesi di nullità assoluta, insanabile e rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, derivante dalla omessa citazione dell’imputato”.

Giurisprudenza ormai consolidata ha ricondotto il vizio in esame ad un’ipotesi di nullità assoluta ex art. 179 c.p.p., equiparando l’omesso avviso all’omessa citazione. Le Sezioni Unite con la sentenza n. 35358 del 2003 ritengono che l’avviso deve essere notificato all’imputato unitamente alla richiesta di rinvio a giudizio del P.M., la quale racchiude l’imputazione (art. 417 c.p.p.) ed indica i mezzi di prova: esso rappresenta dunque l’aspetto sostanziale e contenutistico di una citazione, essendo finalizzato a consentire la partecipazione della parte personalmente all’udienza con la possibilità di esplicare la propria difesa. Inoltre, l’art. 420 c.p.p., comma 2, stabilisce che all’udienza preliminare “il giudice procede agli accertamenti relativi alla costituzione delle parti” ed è innegabile che il concetto di costituzione sia consequenziale a quello di citazione che rappresenta il suo antecedente storico e logico.

Nella nota sentenza del 2003 le Sezioni Unite attribuiscono alla citazione di cui all’art. 419 c.p.p. la connotazione non già di formale ed espresso invito a comparire, ma atto o meglio insieme di adempimenti a carico dell’ufficio con i quali l’imputato viene posto in condizione di partecipare ad una fase processuale che si conclude con una decisione, intendendosi per partecipare l’essere parte in contraddittorio con il P.M. dinanzi ad un giudice terzo.

Inoltre, occorre sottolineare che l’imputato con riguardo all’udienza preliminare non solo è parte necessaria, ma è altresì titolare di diritti che devono essere esercitati personalmente. Infatti, tale impostazione trova conferma nella relazione al progetto preliminare la quale individua nell’avviso e nella sua notifica una citazione, così fornendo un’interpretazione autentica dell’intenzione del legislatore, la quale a norma dell’art. 12 preleggi costituisce criterio fondamentale per l’interpretazione della legge, il testo così dispone: “è rimasta insanabile l’omessa citazione che va intesa come riferita non solo al dibattimento, ma anche a momenti diversi, come ad esempio, l’udienza preliminare”.

Ulteriore argomento a sostegno dell’assimilazione dell’avviso alla citazione è la mutata natura dell’udienza preliminare a seguito delle plurime riforme legislative, nonché degli interventi della giurisprudenza di legittimità e della Corte Costituzionale. L’udienza preliminare non può essere confinata ad una funzione di mero filtro processuale, ma assume rango di vero e proprio giudizio, con conseguente innalzamento delle garanzie per l’imputato in una prospettiva di valutazione di merito dell’accusa.

Dunque, attraverso la suesposta sentenza la Suprema Corte sancisce il principio di diritto secondo il quale l’omissione della notifica all’imputato dell’avviso di udienza preliminare costituisce un’ipotesi di nullità assoluta riconducibile all’alveo dell’art. 179 c.p.p.

Al contrario, alcune sentenze hanno di recente recuperato la tesi relativa alla natura intermedia di tale invalidità. Per quanto concerne le argomentazioni a sostegno dell’ invalidità di cui all’art. 180 c.p.p., i giudici di legittimità ritengono che nonostante la legge n. 479 del 1999 abbia determinato un avvicinamento dell’istituto dell’udienza preliminare al dibattimento, permarrebbe la sua eminente funzione di filtro, con impossibilità di assimilazione delle due diverse fasi processuali e dunque con diversa valenza della vocatio dell’imputato (Cass. Pen. Sez. IV, del 12 novembre 2015, n. 46991; Cass. Pen. Sez. V, del 9 ottobre 2013, n. 257182; Cass. Pen. Sez. VI, del 15 aprile 2010, n. 257181).

Infine, con la recente sentenza del febbraio 2017 le Sezioni Unite affermano il seguente principio di diritto “l’omessa notifica all’imputato dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare configura un’ipotesi di nullità assoluta, insanabile e rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, derivante dalla omessa citazione dell’imputato” (Cass. Pen. S.U. del 17 febbraio 2017 n. 7697).

Dunque, la Suprema Corte statuisce che la nullità della notificazione del decreto di citazione a giudizio dell’imputato, qualora incida direttamente sulla vocatio in judicium e quindi sulla regolare instaurazione del contraddittorio, deve essere equiparata all’omessa citazione dell’imputato medesimo in quanto impedisce a quest’ultimo di conoscerne il contenuto e di apprestare la propria difesa ed è pertanto assoluta ed insanabile (Cass. Pen. S.U. del 17 febbraio 2017 n. 7697; Cass. Pen. S.U. del 27 febbraio 2002, n. 17179). Tuttavia, perché tale nullità derivata sussista è necessario che la citazione sia stata omessa o che il vizio della notificazione sia tale da non consentire la conoscenza effettiva dell’atto.

La Suprema Corte in termini di ermeneutica relativa alla decisione delle questioni di invalidità degli atti procedimentali ha elaborato un criterio definito “criterio del pregiudizio effettivo”, il quale consiste nel valutare se un error in procedendo si sia effettivamente consumato in ordine alla sussistenza in concreto del principio di offensività secondo cui, affinchè si verifichi un caso di nullità, non è sufficiente che sia stato posto in essere un atto non conforme al tipo, ma è necessario valutare se la violazione abbia effettivamente compromesso le garanzie che l’ipotesi di invalidità è destinata a preservare.

Orientamenti conformi e precedenti al dettato interpretativo delle Sezioni Unite ritengono che la nullità assoluta prevista ex art. 179 c.p.p. non ricorra nel caso in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione della notificazione, non incidente sulla effettiva conoscenza conseguendo in tal caso l’applicabilità della sanatoria di cui all’art. 184 c.p.p. Viene sostenuto, inoltre, che le forme processuali sono un valore e lo sono in quanto funzionali alla celebrazione di un giusto processo, i cui principi non vengono compromessi da una nullità in sé irrilevante o inidonea a riverberarsi sulla validità degli atti processuali successivi, talché viene legittimata una lettura non formalistica degli effetti connessi ad un atto processuale nullo il quale non ha aggredito in concreto il nucleo della garanzia oggetto di tutela (Cass. Pen. S.U. del 17 ottobre 2006, n. 10251).

In conclusione, le Sezioni Unite, alla luce delle linee di tendenza suesposte, ritengono che ricorrano gli estremi per affermare la nullità assoluta ex art. 179 c.p.p. della notificazione dell’avviso all’imputato qualora tali estremi abbiano effettivamente inciso sulla validità della vocatio in judicium.


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