AVVISO DI PAGAMENTO: esclusa la giurisdizione del giudice amministrativo

AVVISO DI PAGAMENTO: esclusa la giurisdizione del giudice amministrativo

T.A.R. Lombardia – Milano, 5 novembre 2015, n. 2336

a cura di Paolo Ferone

L’avviso di pagamento non sottende l’esercizio di un potere autoritativo, speso dall’Amministrazione in sede di adozione del regolamento, ma di un potere paritetico, sottratto alla cognizione del giudice amministrativo, in coerenza con il citato art. 133 lett. b) c.p.a., che esclude dalla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di beni pubblici le controversie relative ad indennità, canoni ed altri corrispettivi.

Fatto

L’istante impugnava il regolamento comunale per l’applicazione del canone patrimoniale non ricognitorio* e la relativa nota con cui il Comune richiedeva il pagamento delle somme a lui dovute.

Diritto

In primis, il T.A.R. ha affrontato la questione di giurisdizionalità conseguente ai rapporti contestati. Invero sottolinea il Collegio che per quanto attiene l’impugnazione del regolamento comunale, sussiste in capo al Giudice Amministrativo una giurisdizione esclusiva, configurabile ai sensi dell’art. 133 lett. b) c.p.a., trattandosi di una controversia incidente su rapporti pubblicistici relativi all’utilizzazione di beni pubblici. Consequenziale ai fini della giurisdizione è quella di escludere dalla contestazione in essere l’avviso di pagamento, che integra nella fattispecie un atto paritetico di mera quantificazione del debito vantato dall’Amministrazione. Proprio sul punto sostiene il T.A.R. che “l’avviso di pagamento non sottende l’esercizio di un potere autoritativo, speso dall’Amministrazione in sede di adozione del regolamento, ma di un potere paritetico, sottratto alla cognizione del giudice amministrativo, in coerenza con il citato art. 133 lett. b) c.p.a., che esclude dalla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di beni pubblici le controversie relative ad indennità, canoni ed altri corrispettivi (cit.).”

Potremmo domandarci se la giurisdizione amministrativa è radicabile anche per l’avviso di pagamento, portando a sostegno di tale ipotesi che l’impugnazione nel suo complesso ha ad oggetto un rapporto pubblicistico. Tale tesi è spesso sostenuta in sede giurisprudenziale ma nel caso in esame, una tale ipotesi non è invocabile, dato che l’avviso di pagamento non è portatore della contestazione sulla sostanza di un rapporto pubblicistico, poiché non ha ad oggetto l’esistenza di uno specifico rapporto concessorio, ma solo il potere dell’Amministrazione di determinare, la debenza e la misura del cd. Canone patrimoniale non ricognitorio.

Che interesse potrebbe allora esservi nell’impugnare l’avviso di pagamento?

E’ utile solo ai fini della dimostrazione in fatto di un interesse attuale all’impugnazione, non sussistendo il carattere immediatamente lesivo delle norme regolamentari impugnate, la cui lesività in concreto si manifesta solo quando l’Amministrazione quantifichi la propria pretesa patrimoniale.

Passando al merito della questione affrontata, il T.A.R. sottolinea la similitudine di questo canone con la COSAP, ovvero c.d. tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP).

I Giudici hanno evidenziato il rapporto tra il canone non ricognitorio e la TOSAP alternativa al COSAP.

In particolare:

  • il canone non ricognitorio ed il COSAP, si basano entrambi sullo stesso presupposto di fatto;
  • la disciplina del COSAP, impone la sottrazione dal COSAP dell’importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal comune e dalla provincia per la medesima occupazione;
  • deve essere escluso il cumulo di una pluralità di canoni legati all’occupazione del medesimo bene;
  • la misura del canone non ricognitorio dipende dalla disciplina di ciascun rapporto concessorio, dunque è il titolo del rapporto a dover determinare la somma dovuta.

I Giudici hanno ritenuto il regolamento impugnato incoerente rispetto al quadro normativo ad esso riferito. Infatti l’art. 27 c.d.s, impone di parametrare l’an ed il quantum del canone alle caratteristiche specifiche del singolo rapporto pubblicistico, cosa non verificatasi con il regolamento in questione. A fronte della delimitazione in concessione degli oneri patrimoniali gravanti sul concessionario, è palesemente illegittima l’introduzione direttamente ed unilateralmente, con atto autoritativo regolamentare generale ed astratto, del canone non ricognitorio, in quanto l’art. 27 non consente l’applicazione del canone se non attraverso la modificazione del singolo titolo concessorio.

* Canone concessorio non ricognitorio: previsto ex art. 27 del D. Lgs. 285/1992, il quale dispone che sia stabilito dall’ente proprietario della strada “per l’uso o l’occupazione delle strade e delle loro pertinenze”. E’ un corrispettivo dovuto ad una Amministrazione per un uso particolare del suolo pubblico; si differenzia da quello ricognitorio, poiché quest’ultimo viene stabilito senza considerare il parametro del beneficio economico scaturente dall’occupazione del suolo.


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