Avvocati, compenso aumentato del 30% se gli atti informatici sono facili da consultare
L’art. 4, comma 1 bis, del D.M. 55/2014, dopo le modifiche introdotte dal D.M. 37.2018, denominato “Parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale” così prevede: “Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all’interno dell’atto e dei documenti allegati, nonché’ la navigazione all’interno dell’atto”.
Il Decreto del Ministro della Giustizia dell’8 marzo 2018 n. 37, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26.4.2018 n. 96, apporta importanti modifiche al Decreto del Ministro della Giustizia del 10 marzo 2014 n. 55, ossia al Regolamento concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell’articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
La normativa si inserisce in un processo evoluzionistico del processo civile telematico, teso a favorire l’operato della macchina giudiziaria.
Già da diverso tempo l’apporto della tecnologia informatica ha aiutato gli avvocati negli adempimenti quotidiani evitandogli lunghe code e attese, con notevole vantaggio per la produttività del loro operato, potendo svolgere comodamente seduti alla scrivania atti, quali una semplice notifica di un atto giudiziario o un’iscrizione a ruolo.
Sulla stessa scia si innestano le modifiche introdotte all’art 4 comma bis del D.M. n.55 del 2014, attraverso le quali si consente di facilitare l’operato del Giudice che nell’esaminare i documenti potrà muoversi in modo agevole tra essi a seconda della necessità e al tempo stesso incentivare l’avvocato diligente, che si vedrà liquidato, in sentenza, un compenso con un aumento del 30 per cento.
Ovviamente più un atto giudiziario è complesso e più i collegamenti tra gli stessi rendono veloce ed efficiente la sua lettura: si parla, infatti, di navigabilità dell’atto. Si pensi, ad esempio, ad un atto introduttivo che fa riferimento a numerosi allegati o ad una memoria difensiva in cui concentrare le difese, con articolate descrizioni del fatto in vari paragrafi descrittivi ed una parimenti complessa articolazione strutturazione della parte di diritto con numerosi riferimenti normativi e giurisprudenziali. Si aggiunga, poi, un’eventuale parte dedicata ai mezzi istruttori in cui vi siano testi indicati per insiemi non omogenei di capitoli di prova ed eventualmente richiami specifici a documenti prodotti.
Un atto del genere potrebbe esigere una grande quantità di tempo sia in fase di elaborazione che di lettura.
La redazione mediante tecniche di collegamento può concretamente aiutare sia l’autore che il lettore dell’atto, magistrato o avvocato che sia, riducendo significativamente i rispettivi tempi tenici ed aumentando la chiarezza espositiva.
Con la redazione però dei primi atti strutturati in tal senso, sono arrivati anche i primi dubbi sulla liceità della procedura.
Ed infatti, il provvedimento 16 aprile 2014 del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia – Specifiche tecniche previste dall’articolo 34, comma 1 del decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011 n. 44, recante regolamento concernente le regole tecniche per l’adozione, nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24, secondo il quale al capo III – trasmissione di atti e documenti informatici art. 12 denominato (formato dell’atto del processo in forma di documento informatico – art. 11 del regolamento) prevede che l’atto del processo in forma di documento informatico, da depositare telematicamente all’ufficio giudiziario, sia privo di elementi attivi.
La DGSIA, Direzione sistemi informativi automatizzati, del Ministero della Giustizia al riguardo ci offre, però, in chiarimento un parere del 2.4.2014: “Privo di elementi attivi significa che non sono ammessi macro o campi che possano pregiudicare la sicurezza (es. veicolare virus) e alterare valori quando il file viene aperto”.
Chiarendo come siano ammessi: 1. figure all’ interno del testo; 2. indirizzi mail/pec; 3. link a documenti allegati al deposito: consigliati in quanto migliorano la leggibilità e la fruizione dell’intero deposito. (Per inserire un link in un testo: selezionare la parola a cui legare il collegamento e selezionare la funzione “inserisci collegamento ipertestuale”; selezionare, quindi, il file (contenente l’allegato) a cui si vuole creare il link); 5. link a siti o risorse esterne: in questo caso al magistrato viene inviata una segnalazione di attenzione che non risulta comunque bloccante.
A questa indicazione fa seguito una nota che si trova pubblicata sul Portale dei Servizi Telematici (intitolata “Indicazioni per la creazione dell’atto principale di un deposito “), di cui non viene indicata la provenienza, ma sostanzialmente concordante con il chiarimento rilasciato dal DGSIA del 2.4.2014.
In entrambi i casi siamo in presenza, si badi bene, a delucidazioni prive di riferimenti normativi, il cui unico è da rinvenirsi nel D.M 37\2018 entrato in vigore il 27.04.2018, che si applica a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore.
Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Direttore responsabile Avv. Giacomo Romano
Listed in ROAD, con patrocinio UNESCO
Copyrights © 2015 - ISSN 2464-9775
Ufficio Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it
***
Metti una stella e seguici anche su Google News
The following two tabs change content below.