“Avvocato” ed “abogado”

“Avvocato” ed “abogado”

Nelle sentenze numeri 4252 e 5073 del 2016, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affrontato la questione concernente i c.d. “abogados”, cioè i legali che hanno acquisito la qualifica professionale sostenendo l’esame di abilitazione in Spagna.

La criticità concernente la figura in esame è che, stante la legislazione comunitaria e quella nazionale speciale così come interpretate dalle Sezioni Unite, i “professionisti transfrontalieri di ritorno” italiani sarebbero esonerati dalle verifiche ai fini dell’iscrizione alla sezione speciale degli avvocati “stabiliti”, o meglio tale evento sarebbe rimandato al momento in cui, dopo non meno di tre anni, costoro decidessero di diventare c.d.”integrati”, cioè avvocati iscritti a pieno titolo all’albo.

Ciò posto, nel caso di cui alla prima delle due sentenze in esame, un condannato per reati di falsità materiale e contraffazione di pubblici sigilli, conseguita l’iscrizione all’albo degli avvocati spagnoli, aveva chiesto di essere ammesso alla sezione speciale degli avvocati stabiliti in Italia, vedendosi però respingere dal CNF tale richiesta a motivo della condanna comminatagli.

Tale decisione, tuttavia, non è stata confermata dalle Sezioni Unite.

Invero, nella pronuncia oggetto di trattazione, quest’ultime hanno affrontato il tema della connivenza tra la disciplina degli avvocati “stabiliti” e quella degli “ordinari”, sancendo che il diritto di stabilimento in Italia degli avvocati che hanno conseguito il titolo all’estero è il risultato di un lungo iter, cristallizzato poi nel d.lgs. n. 96 del 2 febbraio 2001.

In tale ottica, gli avvocati interessati ad ottenere lo stabilimento in Italia devono iscriversi in una sezione speciale dell’albo costituito nella circoscrizione del tribunale in cui hanno fissato stabilmente la residenza o il domicilio professionale e seguire la procedura prevista dall’art. 6 del decreto testé menzionato, la quale è sì articolata, ma differente rispetto a quella prevista per coloro i quali hanno sostenuto l’esame di Stato per l’abilitazione alla professione forense in Italia, non soltanto per la documentazione necessaria, quanto per il requisito della condotta irreprensibile secondo i canoni previsti dal codice deontologico forense di cui alla l. n. 247 del 2012.

Nel caso di cui si tratta, il richiedente aveva subito una condanna per i reati sopra indicati ma, ad avviso delle Sezioni Unite, gli unici requisiti da vagliare per l’iscrizione alla sezione speciale sono quelli previsti dall’art. 6 del d.lgs. n. 96 de 2001 mentre la verifica di quelli previsti dalla legislazione nazionale per l’iscrizione all’albo degli avvocati va effettuata, con riguardo agli avvocati iscritti alla sezione speciale degli avvocati stabiliti, soltanto nel momento in cui questi chiedano l’iscrizione all’albo, ossia quando intendano diventare avvocati integrati.

Pertanto, è necessario discernere il tipo di accesso alla professione forense previsto dal d.lgs. n. 96 del 2001 per gli abilitati in Paesi membri dell’Unione Europea differenti dall’Italia e quello previsto, invece, dalla normativa interna: breve, occorre distinguere tra “avvocati stabiliti” ed “avvocati integrati”.

I primi sono iscritti in un’apposita sezione speciale degli albi professionali ed hanno limitate facoltà di esercizio del patrocinio, poiché devono agire d’intesa con un professionista affiancante, abilitato ad esercitare la professione con il titolo di avvocato, il quale assicura i rapporti con l’autorità adita o procedente e nei confronti di quest’ultima è responsabile per l’osservanza dei doveri imposti dalle norme vigenti ai difensori.

Inoltre, l’avvocato stabilito deve usare il titolo ottenuto presso lo Stato di origine, ossia dichiarare di non essere “avvocato”, ma “abogado”.

La posizione dei secondi è, invece, nettamente differente.

Invero, l’art. 8 del d.lgs. n. 115 del 1992 aveva previsto, alla fine di un triennio, per gli avvocati stabiliti il superamento di una prova di esame per diventare avvocati integrati.

Tuttavia, tale norma fu abrogata a seguito del recepimento, tramite il d.lgs. n. 206 del 2007, della direttiva 2005/36 CE, ma già il d.lgs. n. 96 del 2001, all’art. 12, prevedeva che l’avvocato stabilito, il quale da almeno tre anni a decorrere dalla data di iscrizione nella sezione speciale dell’albo degli avvocati avesse esercitato in Italia, in modo effettivo e regolare, la professione con il titolo conseguito nello Stato d’origine, fosse dispensato dalla prova attitudinale di cui all’art. 8 della normativa abrogata.

Indi, in maniera pressoché automatica, l’avvocato integrato alle condizioni descritte ha diritto ad esercitare la professione di avvocato alle stesse condizioni e modalità di quelle previste per il legale abilitato in Italia ed ivi esercente la sua attività.

Il fulcro motivazionale della pronuncia in esame si fonda, appunto, su tale distinguo, a cagione del quale rileva ulteriormente quello tra la “condotta specchiatissima ed illibata” prevista dalla previgente legge professionale, ossia la l. n. 36 del 1934, e l’attuale “condotta irreprensibile” menzionata alla l. n. 247 del 2012.

Invero, mentre per la prima il CNF aveva un margine d’azione limitato, il comma terzo del d.lgs. n. 96 del 2001 differisce il momento d’indagine dei requisiti previsti per l’iscrizione all’albo degli avvocati al momento in cui l’avvocato stabilito ne faccia richiesta, ossia allorquando intenda abbandonare la qualifica ottenuta in un altro Stato per conseguire il titolo professionale previsto dalla legislazione italiana.

Ergo, è soltanto in questo momento, ad avviso delle Sezioni Unite, che sorge l’obbligo per il Consiglio dell’ordine degli avvocati di verificare la sussistenza di tutti i requisiti di iscrizione all’albo professionale.

L’interpretazione testé esplicata è foriera di molteplici criticità, specie in relazione alla susseguente illogicità della disciplina che ne deriverebbe.

Invero, nel caso di specie, il richiedente era stato condannato per un delitto di ingente portata ma, nonostante ciò, potrà esercitare la professione, quantunque affiancato da un avvocato italiano.

La sentenza n. 4252 del 2016, poi, evidenzia come la normativa comunitaria tenda ad agevolare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale.

In tale ottica, il soggetto munito di un titolo equivalente a quello di avvocato conseguito in un Paese membro dell’Unione Europea, qualora voglia esercitare la professione in Italia, può chiedere l’iscrizione nel foro nel quale intendere eleggere domicilio professionale, nel rispetto, come sopra ricordato, dei requisiti di cui all’art. 6 del d.lgs. n. 96 del 2001.

Tuttavia, il rischio insito in una procedura di tal guisa è quello di avallare, surrettiziamente, abusi del diritto.

La definizione della locuzione da ultimo menzionata differisce a seconda dell’ambito al quale venga riferita.

Nella questione di cui si tratta, è utile ricordare quanto sancito dal CNF con il parere n. 17 del 2009, a mente del quale si poteva rifiutare l’iscrizione qualora fosse accertato il carattere artificioso del percorso che aveva portato l’istante a presentare la richiesta.

Tuttavia, con la sentenza del 17 luglio 2014, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha statuito nel senso di non ritenere una pratica abusiva il fatto che un cittadino di uno Stato membro in possesso di una laurea si rechi in un altro Paese comunitario al fine di acquisire la qualifica professionale di avvocato e faccia ritorno nel proprio Stato d’origine avvalendosi del titolo ottenuto all’estero.

Le Sezioni Unite, con la pronuncia in esame, non si sono espresse in merito all’eventuale abuso del diritto, quantunque si siano richiamate all’ordinanza n. 15649 del 2015, nella quale le stesse avevano sancito che, nonostante il disposto comunitario, non venga meno la possibilità di verificare se un cittadino di uno Stato membro persegua il fine di esercitare l’attività professionale di avvocato versando in condizioni, oggettive e soggettive, che precluderebbero ai cittadini italiani l’esercizio della professione.

Tuttavia, la sentenza n. 4252 del 2016 giunge ad una soluzione opposta, accogliendo il ricorso del richiedente che lamentava la mancata ammissione alla sezione speciale degli stabiliti per effetto della condanna riportata per un grave reato, così cassando la decisione del CNF.

Indi, emerge chiaramente il paradosso della diversa impostazione fra la procedura d’ammissione alla sezione degli avvocati “stabiliti” e quella all’albo degli “integrati”.

Nella sentenza n. 5073 del 2016, la questione di cui si sono occupate le Sezioni Unite della Corte di Cassazione concerne, precipuamente, l’ammissione all’albo forense degli avvocati c.d. ”integrati”, anche se la decisione affronta a ritroso un aspetto problematico che riguarda gli avvocati c.d. “stabiliti”.

Specificamente, la Suprema Corte ha affrontato la tematica relativa al vaglio del corretto svolgimento dell’esercizio della professione durante il periodo minimo di tre anni previsto per gli avvocati c.d. “stabiliti”.

Tuttavia, la pronuncia oggetto di trattazione non analizza soltanto i requisiti di accesso all’albo degli avvocati c.d. “integrati”, ma cristallizza anche la precisa modalità di esercizio della professione degli avvocati c.d. “stabiliti”, i quali devono indicare, obbligatoriamente, la denominazione professionale rilasciata dallo Stato d’origine di iscrizione professionale, che nel caso di specie è quella di “abogado”.

La normativa di riferimento per la fattispecie in esame è il d.lgs. n. 96 del 2001 che, in merito all’uso del titolo professionale, all’art. 4 stabilisce che l’avvocato c.d. “stabilito” debba utilizzare il titolo professionale d’origine alle condizioni e con le modalità previste nell’art. 7 della medesima normativa.

Quest’ultimo dispone, al comma primo, che nell’esercizio della professione l’avvocato c.d. “stabilito” deve fare uso del titolo professionale d’origine, indicato per intero nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro d’origine, in modo comprensibile e tale da evitare confusione con il titolo di avvocato.

Inoltre, il comma secondo dell’art. 7 del d.lgs. n. 96 del 2001 sancisce che all’indicazione del titolo professionale debba far seguito anche l’iscrizione presso l’organizzazione professionale ovvero la denominazione della giurisdizione presso la quale l’avvocato c.d. “stabilito” è ammesso a patrocinare nello Stato membro d’origine.

Le eventuali trasgressioni delle norme testé indicate implicano sanzioni di tipo disciplinare posto che, ex art. 5 del d.lgs. da ultimo menzionato, anche agli avvocati c.d. “stabiliti” è applicabile il dettato del codice deontologico forense.

Ciò posto, la sentenza in esame si occupa dell’obbligo di ostensione del titolo professionale d’origine durante il periodo nel quale l’avvocato abilitato all’estero esercita l’attività forense in Italia.

In base a quanto sancito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, qualora l’avvocato c.d.”stabilito” usi la qualifica di avvocato tout-court, esercita in modo irregolare (rectius abusivo) la professione e quindi al decorso del triennio manca comunque il presupposto per l’iscrizione all’albo forense quale avvocato c.d. “integrato”.

Indi, il portato della pronuncia in esame si estende a ritroso in relazione al tipo di esercizio professionale che l’avvocato c.d.”stabilito” deve porre in essere, anche sotto il profilo disciplinare, oltre che eventualmente penale, pur precisando i giudici di legittimità che si prescinde, nell’analisi del caso concreto, dall’esistenza o meno del dolo nel comportamento del professionista.

Invero, l’esercizio abusivo di una professione è un reato, disciplinato e punito ai sensi dell’art. 348 c.p. .

Tuttavia, l’abuso si riflette anche in ambito civilistico, tenuto conto del fatto che, a norma del primo comma dell’art. 2231 c.c., quando l’esercizio di un’attività professionale è condizionato all’iscrizione in un albo o in un elenco, la prestazione eseguita da chi non è iscritto non gli dà azione per il pagamento della retribuzione.

In merito al problema dell’uso del titolo di “avvocato”, occorre l’effettiva iscrizione presso un albo forense, il che assume rilievo in particolare per gli avvocati cancellati dall’albo.

Quest’ultimi, ex art. 7 del d.lgs. n. 96 del 2001, mantengono l’uso del titolo di “avvocato”, salvo che non siano stati radiati.

Occorre però precisare che l’uso del titolo di “avvocato” spetta esclusivamente a coloro che siano o siano stati iscritti ad un albo circondariale, non essendo sufficiente il mero superamento dell’esame di abilitazione cui non sia conseguita l’iscrizione all’albo.

Il decisum della sentenza n. 5073 del 2016 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione è pienamente in linea con il tenore del d.lgs. n. 96 del 2001, in particolare per quanto concerne la necessità di affiancamento di professionisti che non sono esperti di normativa italiana, con altri che invece lo sono.

Inoltre, l’esigenza d’indicazione del titolo di origine si palesa per evidenziare all’utenza potenziale, alla clientela effettiva, all’autorità giudiziaria ed ai colleghi di controparte una forma di esercizio professionale deminuta, poiché svolta sotto la tutela di avvocati abilitati all’esercizio della professione forense sul nostro territorio.

Tale aspetto rileva anche sotto il profilo deontologico, poiché l’uso di un titolo professionale non conseguito può essere valutato quale parametro negativo ai fini dell’ammissione all’albo forense per i trasgressori della più volte menzionata prescrizione.

Breve, la sentenza in esame si è limitata a ritenere la mancata indicazione del titolo di origine durante il periodo di c.d. “stabilimento” come ostativa all’accesso all’albo degli avvocati c.d. “integrati”.

Infine, i giudici di legittimità hanno dichiarato la sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata, in ossequio al dettato del comma primo-quater del d.p.r. n. 115 del 2002.


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