Azione di simulazione e opposizione alle liberalità indirette: l’anticipazione della tutela del legittimario

Azione di simulazione e opposizione alle liberalità indirette: l’anticipazione della tutela del legittimario

Sommario: 1. L’art. 563 c.c. e la riforma del 2005 – 2. L’opposizione alle donazioni – 3. L’opposizione alle liberalità indirette

 

 

 

1. L’art. 563 c.c. e la riforma del 2005

La novella del 2005, introdotta dalla legge di conversione n. 80 del 14 maggio 2005 del c.d. “decreto legge sulla competitività” (D.L. 14 marzo 2005, n. 35) ha profondamente riformato la disciplina prevista dagli artt. 561 – 563 c.c. recante le disposizioni relative alla restituzione dei beni al legittimario vittorioso in riduzione.

Ai sensi dell’art. 563 c.c. ante riforma, infatti, “i donatari contro i quali è stata pronunciata la riduzione hanno alienato a terzi gli immobili donati, il legittimario, premessa l’escussione dei beni del donatario, può chiedere ai successivi acquirenti, nel modo e nell’ordine in cui si potrebbe chiederla ai donatari medesimi, la restituzione degli immobili. L’azione per ottenere la restituzione deve proporsi secondo l’ordine di data delle alienazioni, cominciando dall’ultima. Contro i terzi acquirenti può anche essere richiesta la restituzione dei beni mobili , oggetto della donazione, salvo gli effetti del possesso in buona fede. Il terzo acquirente può liberarsi dall’obbligo di restituire in natura le cose donate pagando l’equivalente in denaro.

Il legittimario, se preterito o leso nei propri diritti, a seguito del decesso del donante ed esperita vittoriosamente l’azione di riduzione poteva, per l’effetto, agire per ottenere la restituzione dei beni donati, anche nei confronti dei terzi acquirenti in buona fede.

In altri termini, nel caso in cui colui contro il quale era stata pronunciata la riduzione avesse precedentemente alienato a terzi i beni oggetto della disposizione ridotta, il legittimario godeva di una vera e propria tutela reale pressoché illimitata per ottenere la restituzione del bene, salvo la necessaria preventiva escussione infruttuosa del donatario[1].

Anche dal punto di vista temporale la tutela reale garantita al legittimario leso era estremamente vasta: l’azione di riduzione, prodromica all’esperimento dell’azione di restituzione[2], poteva essere esperita, infatti, entro dieci anni dalla morte del donante. Cioè a dire che l’acquisto di un bene di provenienza donativa non poteva dirsi “sicuro” se non trascorsi dieci anni dalla morte del donante, determinando da un lato una compressione dell’interesse del terzo acquirente in buona fede potenzialmente esposto alle azioni del legittimario, e dall’altro un’estrema incertezza nel trasferimento dei beni giuridici.

La riforma ha attuato un’ampia e profonda modifica della disciplina previgente volta a favorire la circolazione dei beni donati[3]: l’azione di restituzione è ora esperibile solo entro vent’anni dalla trascrizione della donazione.

Ai sensi del nuovo art. 563 c.c., I comma, c.c.  “Se i donatari contro i quali è stata pronunziata la riduzione hanno alienato a terzi gli immobili donati e non sono trascorsi venti anni dalla trascrizione della donazione, il legittimario, premessa l’escussione dei beni del donatario, può chiedere ai successivi acquirenti, nel modo e nell’ordine in cui si potrebbe chiederla ai donatari medesimi, la restituzione degli immobili.” Decorso il termine ventennale e fatto salvo quanto previsto al comma quarto dell’art. 563 c.c. di cui si dirà più ampiamente infra, il legittimario pur avendo esperito vittoriosamente l’azione di riduzione non potrà più ottenere la restituzione dei beni donati contro gli aventi causa del donatario o dall’erede, ma solo il pagamento a carico del donatario dell’equivalente in denaro esponendo, per l’effetto, il legittimario alle conseguenze derivanti dall’incapienza del patrimonio dell’obbligato.

Risulta evidente il favor per la certezza dei traffici giuridici determinato dall’erosione della tutela reale dei diritti dei legittimari verso una tutela di carattere prevalentemente obbligatorio ove sia decorso il termine previsto dal primo comma dell’art. 563 c.c.

2. L’opposizione alle donazioni

Al fine di un bilanciamento tra certezza dei trasferimenti giuridici e tutela dei legittimari, il Legislatore del 2005 ha introdotto al comma quarto dell’art. 563 c.c. un correttivo costituito dall’atto stragiudiziale dell’opposizione alla donazione, ponendo nelle mani del legittimario lo strumento per garantirsi una tutela piena e potenzialmente senza limite temporale.

Salvo quanto disposto al n. 8) dell’art. 2652 c.c.[4], il termine ventennale previsto dal primo comma dell’art. 563 c.c. e dal primo comma dell’art. 561 c.c. è sospeso “nei confronti del coniuge e dei parenti in linea retta del donante che abbiano notificato e trascritto nei confronti del donatario e dei suoi aventi causa un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione”[5]. Cioè a dire che è posto in capo del legittimario l’onere di attivarsi mediante il compimento dell’atto di opposizione diretto contro la donazione, notificato e trascritto nei confronti del donatario, per sospendere il decorso del termine ventennale e garantirsi una tutela reale effettiva[6], seppur relativizzata. L’effetto sospensivo si produce solo nei confronti del legittimario autore dell’opposizione e ha durata ventennale, rinnovabile.

Di fatto il quarto comma dell’art 563 c.c. attribuisce al coniuge o ai parenti in linea retta del donante il diritto potestativo di ottenere la sospensione del termine ventennale necessario alla stabilizzazione dell’acquisto in capo al donatario o ai suoi aventi causa.

3. L’opposizione alle liberalità indirette

Alla luce del dettato dell’art 563 c.c. i presupposti per l’esercizio dell’azione di restituzioni sono: l’alienazione traslativa del bene dal donante al donatario, l’accertamento della lesività della disposizione, nonché la sentenza di riduzione passata in giudicato in favore del legittimario contro l’erede, il donatario o il legatario.

A seguito dell’entrata in vigore della riforma si è posto il problema sia in dottrina che in giurisprudenza, se e quando l’atto di opposizione sia proponibile anche contro le c.d. donazioni indirette oggetto di declaratoria di simulazione.

Precedentemente alla riforma, in mancanza di un termine per l’esperimento dell’azione di riduzione, la declaratoria di simulazione dell’atto formalmente oneroso ma sostanzialmente donativo non era azionabile prima della morte del donante, per difetto di legittimità attiva. La Giurisprudenza aveva, infatti, più volte affermato l’insussistenza di legittimazione attiva in capo al figlio che agiva per ottenere la declaratoria di simulazione di un atto posto in essere dal padre nei confronti di un altro figlio e dissimulante una donazione, in quanto non ravvisabile nel caso di specie un pregiudizio concreto ed attuale del diritto dell’attore, come previsto dall’art. 1415, secondo comma, c.c. Poiché al figlio non spetta alcun diritto sul patrimonio del genitore prima della morte e dell’accettazione dell’eredità, qualsiasi azione promossa dal medesimo per far valere la simulazione dell’atto dispositivo posto in essere doveva essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione attiva[7].

Ciò in quanto la declaratoria di simulazione era condicio sine qua non per l’esperimento dell’azione di riduzione.

Con l’introduzione del termine previsto al quarto comma dell’art. 563 c.c. si è posto il primario interrogativo se l’azione di simulazione potesse essere ancora considerata quale condizione necessaria per l’esperimento dell’azione di riduzione – e conseguentemente non esperibile per mancanza di legittimazione attiva prima della morte del donante – o se, alla luce delle modifiche intercorse, dovesse essere considerata esperibile in quanto prodromica all’opposizione alla donazione.

La questione non è certo di facile soluzione, soprattutto se si considerano le diverse e contrapposte ragioni meritevoli di tutela, avendo riguardo in particolar modo alle ipotesi di successiva alienazione da parte del donatario.

Da un lato la tutela dei legittimari imporrebbe che i loro diritti venissero garantiti anche a fronte di atti dispositivi che pur non avendo la forma della donazione ne abbiano la sostanza accordando ai medesimi una tutela immediata che li ponga al riparo dal decorso del termine previsto dagli artt. 561 e 563 c.c. Dall’altro lato, la necessità di tutelare il terzo avente causa che ha acquistato in buona fede il bene dal destinatario dell’atto di liberalità indiretta (bene sul quale, peraltro, non grava alcun tipo di trascrizione pregiudizievole).

Una prima pronuncia della Corte di Cassazione, prendendo le mosse dal dato letterale dell’art. 563, quarto comma, c.c. -il quale disciplinando l’opposizione non usa il termine legittimario ma “coniuge e parenti in linea retta del donatario”– sancisce che la declaratoria di simulazione, a seguito della riforma, è finalizzata alla proponibilità dell’atto di opposizione: l’azione di simulazione è pertanto proponibile precedentemente all’apertura della successione del donante[8].

La donazione dissimulata lede in maniera attuale il diritto del coniuge e dei parenti in linea retta del donante ad esercitare l’opposizione nei termini previsti dalla legge: il legittimario in potenza deve poter esperire tutte le azioni prodromiche o necessarie al fine di garantirsi una tutela effettiva e reale, passando necessariamente per l’azione di simulazione ante mortem.

L’interesse ad agire sorge, conseguentemente, dalla necessità di ottenere dal la protezione sostanziale per cui si promuove l’azione[9]: trascrivere e notificare l’atto di opposizione alla donazione.

Tale soluzione, tra l’altro, è conforme a quanto previsto dall’art. 1415 c.c. che dichiara l’inopponibilità della simulazione ai terzi acquirenti in buona fede, “salvi gli effetti della trascrizione della domanda di simulazione”[10].

Una recente pronuncia della Corte di Appello di Roma[11] ha, inoltre, affermato non solo la legittimazione in capo ai soggetti di cui all’art. 563, quarto comma, c.c. a proporre un’azione di simulazione prima dell’apertura della successione del disponente, trascrivendo per gli effetti la relativa domanda nei registri immobiliari, ma altresì la possibilità per i medesimi di trascrivere contestualmente nei medesimi registri l’atto di opposizione.

Nello specifico a seguito dell’avvenuta divisione amichevole dei beni oggetto di comunione, Tizio, figlio del condividente Caio, ancora in vita, notificava la trascrizione della domanda giudiziaria volta ad accertare la simulazione dell’atto di divisione stipulato, dissimulante una donazione in favore di altro condividente. Contestualmente trascriveva presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari l’atto stragiudiziale di opposizione ex art. 534, quarto comma, c.c. Il conservatore opponeva riserva alla trascrizione sostenendo che l’atto di opposizione sarebbe stato trascritto su un atto di divisione e non su una donazione come richiesto dalla legge, non essendo ancora intervenuta la declaratoria di simulazione passata in giudicato.

Proposto reclamo avverso la riserva apposta, il Tribunale di Roma adottando quanto affermato dalla citata giurisprudenza della Corte di Cassazione nella sentenza 11012/2013 rigettava il reclamo ribadendo che il presupposto per la proposizione dell’opposizione è che sia stata esperita preventivamente e vittoriosamente dai soggetti legittimati l’azione di simulazione relativa.

Il reclamante ricorreva in Appello chiedendo la riforma del decreto di rigetto impugnato e ordinando al Conservatore dei Registri Immobiliari di rendere definitiva la trascrizione dell’opposizione ai sensi dell’art. 563, quarto comma, c.c.

Compiendo un ulteriore passo in avanti rispetto a quanto già affermato in più occasioni sia dalla Suprema Corte[12] che dalla Giurisprudenza di merito[13], la Corte di Appello di Roma dichiara coerente con la ratio della novella del 2005, non solo il riconoscimento della legittimazione dei soggetti previsti dall’art. 563, quarto comma, c.c. di agire in simulazione prima dell’apertura della successione, trascrivendo la relativa domanda, ma anche la possibilità che i medesimi possano provvedere, compiute le predette formalità, alla trascrizione nei registri immobiliari anche dell’atto stragiudiziale di opposizione alla donazione, ammettendo la trascrizione dell’atto stragiudiziale come richiesto. In altri termini la Corte di Appello abbatte un ulteriore limite alla tutela dei potenziali legittimari considerando legittima la trascrizione dell’opposizione ex art. 563, quarto comma, c.c. in pendenza del giudizio di simulazione – ma, in ogni caso, successivamente alla trascrizione della domanda di simulazione – anticipandone ulteriormente gli effetti.

Secondo la Corte, infatti, sarebbe illogico permettere ai futuri legittimari di esperire tutte le azioni prodromiche all’esercizio del diritto di opposizione entro i termini previsti dalla legge e antecedentemente all’apertura della successione, salvo poi lasciare aperta l’alea per il legittimario di incorrere in decadenza per decorrenza del termine per l’opposizione derivante da cause non imputabili al medesimo, quali i tempi di definizione del giudizio di simulazione stesso.

 

 

 


[1] Già precedentemente alla riforma la tutela del legittimario, vittorioso in sede di riduzione, conosceva delle mitigazioni di natura obbligatoria: il legittimario avrebbe dovuto preventivamente escutere inutilmente il donatario avente causa del de cuius e solo successivamente avrebbe potuto rivolgersi al terzo avente causa al quale era comunque data la facoltà di offrire al legittimario in pagamento una somma di denaro pari all’equivalente pecuniario delle ragioni del legittimario leso.
[2] L’azione di restituzione è azione autonoma rispetto all’azione di riduzione e presuppone il giudicato dell’azione di riduzione. Per ottenere la restituzione di beni donati, ove anche alienate dal donatario di disposizione ridotta, il legittimario deve proporre un’ulteriore domanda nei confronti dei terzi acquirenti (BIANCA; Diritto Civile, II, Iv ed., Milano, 2005).
[3] Particolarmente chiarificatore risulta in tal senso, quanto previsto dall’art 2, comma 4 novies, D.L. 35/2005, il quale afferma che la riforma degli artt. 561 – 563 c.c. è stata dettata al fine di “agevolare la circolazione di beni immobili già oggetto di atti di disposizione a titolo gratuito”.
[4] Ai sensi dell’art. 2652 c.c.: “Si devono trascrivere, qualora si riferiscano ai diritti menzionati nell’articolo 2643, le domande giudiziali indicate dai numeri seguenti, agli effetti per ciascuna di esse previsti: (…) 8) le domande di riduzione delle donazioni e delle disposizioni testamentarie per lesioni di legittima. Se la trascrizione è eseguita dopo dieci anni dall’apertura della successione, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i terzi che hanno acquistato a titolo oneroso diritti in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda”
[5] Art. 563 c.c.
[6] Sull’atto di opposizione: “L’atto di ‹‹opposizione›› alla donazione” Studio n. 5809/C. – Consiglio Nazionale del Notariato.
[7] Cassazione 27 marzo 1987, n. 2968.
[8] Cassazione 9 maggio 2013, n. 11012: “Non si tratta, quindi, di proporre un’azione di simulazione direttamente finalizzata all’esercizio dell’azione di riduzione, che presuppone, secondo l’insegnamento di questa Corte (Cass., 30 luglio 2004, n. 14562; Cass., 21 febbraio 2007, n. 4021), l’apertura della successione dell’alienante, bensì di notificare – e trascrivere – l’atto di opposizione previsto dal richiamato art. 563 cod. civ., comma 4, che, diversamente dalla prima ipotesi, è preordinato alla sospensione del termine per l’eventuale proposizione dell’istanza di restituzione e non richiede, quindi, la previa lesione delle ragioni del legittimario (non a caso il legislatore, diversamente dalle norme contenute negli altri articoli che regolano la materia, non adopera qui il termine “legittimario”, riferendosi al “coniuge e ai parenti in linea retta del donante”). Tanto premesso, non può omettersi di rilevare che, per poter proporre l’opposizione, il coniuge o i parenti in linea retta del simulato alienante debbono previamente aver esperito con successo l’azione di simulazione relativa, onde far accertare che le parti abbiano effettivamente inteso realizzare una donazione, nei cui confronti è unicamente previsto l’atto di opposizione: sotto tale profilo è innegabile, alla luce delle recenti modifiche degli artt. 561 e 563 cod. civ., nei termini sopra indicati, la proponibilità dell’azione di simulazione ancor prima dell’apertura della successione dell’alienante.” Conf. Cassazione 30 giugno 2014, n. 14803.
[9] Cassazione 5 aprile 2002, n. 5420
[10] Cassazione 9 maggio 2013, n. 11012
[11] Corte di Appello di Roma, decreto del 13 giugno 2017
[12] Cassazione 9 maggio 2013, n. 11012; Cassazione 30 giugno 2014, n. 14803
[13] Tribunale di Cagliari, 21 maggio 2015

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