Azione revocatoria e azione esecutiva anticipata: similitudini e differenze

Azione revocatoria e azione esecutiva anticipata: similitudini e differenze

Per quanto riguarda i profili di analogia, questi, possono essere riassunti in due presupposti: 1. Presupposto oggettivo o eventus damni; 2. Presupposto soggettivo.

I profili di differenziazione sono decisamente più numerosi e meritano una trattazione più analitica dato che: 1. La revocatoria può avere ad oggetto atti compiuti a titolo gratuito oppure onerosi; l’azione esecutiva ex art. 2929-bis c.c. atto a titolo gratuito; 2. La revocatoria può avere ad oggetto anche atti dispositivi compiuti anteriormente al sorgere del credito; l’azione esecutiva ex art. 2929-bis c.c. solo atti successivi al sorgere del credito, il credito deve essere anteriore; 3. Nell’azione revocatoria l’onere di provare i presupposti ai fini della declaratoria di inefficacia grava sul creditore; nell’azione esecutiva ex art. 2929-bis c.c. – secondo la disciplina prevista dal comma 3 – il debitore, opponendosi all’esecuzione, deve fornire la prova, sul debitore grava l’onere di provare la mancanza o l’insussistenza del presupposto oggettivo e soggettivo (mancanza del pregiudizio, mancanza di consapevolezza, natura non gratuita dell’atto, la non anteriorità del credito); è invertito l’onere della prova, si ha un rafforzamento della tutela del creditore nell’azione ex art 2929-bis c.c.; 4. La revocatoria è esperibile entro il termine di prescrizione di 4 anni; l’azione esecutiva ex art. 2929-bis c.c. entro 1 anno dalla trascrizione dell’atto, soggiace ad un termine più breve che compensa la tutela del creditore, rafforzata ma in un tempo più breve; il termine non è più di prescrizione, ma di decadenza: non si prescrive il suo diritto di far dichiarare inefficace l’atto, decade dal potere di agire ex art. 2929-bis c.c., ma può comunque esperire l’ordinaria azione revocatoria nel termine maggiore di 5 anni. Alternatività dei due rimedi.

L’art. 2929-bis c.c. nel rafforzare la tutela del creditore genera un conflitto con la tutela dei creditori del terzo acquirente:

Il debitore ha alienato ad un terzo il bene a titolo gratuito; quell’atto pregiudica i creditori dell’alienante, ma avvantaggia i creditori dell’acquirente, perché aumenta la garanzia patrimoniale generica del terzo. L’art. 2929-bis c.c. nel rafforzare la tutela dei creditori dell’alienante rischia di pregiudicare quelli dell’acquirente; si genera un conflitto: tra i creditori dell’acquirente e quelli dell’alienante chi prevale? Prima dell’art. 2929-bis c.c., il conflitto veniva risolto a favore dei creditori dell’acquirente, quel bene diviene garanzia patrimoniale dell’acquirente, salvo l’esperimento dell’azione revocatoria dei creditori dell’alienante. I creditori dell’alienante prevalevano previo esperimento fruttuoso e positivo dell’azione revocatoria. Con l’art. 2929-bis c.c., che presuppone un’azione revocatoria in re ipsa, i creditori dell’alienante prevalgono sui creditori dell’acquirente. Questo per la natura stessa dell’art. 2929-bis c.c.: avendo una natura conservativa-esecutiva, recando in sé gli effetti e la determinazione di una revocatoria implicita. Se l’atto dispositivo è inefficace, prevalgono i creditori dell’alienante.

Il conflitto alla luce della nuova norma si risolve in favore dei creditori dell’alienante.

Ma l’art. 2929-bis c.c., oltre a pregiudicare i creditori dell’acquirente, può pregiudicare anche i terzi subacquirenti. I creditori dell’alienante, che possono agire nei confronti degli acquirenti, possono agire parimenti nei confronti dei subacquirenti? Se questi ultimi hanno acquistato a titolo gratuito, vale la medesima ratio della norma per il primo acquirente: si attua tra questi e il creditore dell’alienante il medesimo bilanciamento attuato in precedenza; prevale l’esigenza di tutela del creditore, per cui questi potrà agire ex art. 2929-bis c.c. anche nei confronti del terzo subacquirente. Ma se il terzo subacquirente ha acquistato a titolo oneroso fa salvo il proprio acquisto? Tra l’esigenza del terzo subacquirente di conservare il bene avuto a titolo oneroso e l’esigenza del creditore di soddisfarsi sul medesimo bene, chi prevale in questo caso? Andiamo per gradi: che cos’è l’azione ex art. 2929-bis c.c.? una forma di azione revocatoria. Che cosa prevede la disciplina dell’azione revocatoria ex art. 2901, ultimo comma, c.c.? Se il terzo ha acquistato a titolo oneroso e in buona fede, prevale il suo acquisto. Questa norma si applica in via analogica all’ art. 2929-bis c.c., in quanto mezzo conservativo: così come il legislatore accorda tutela al terzo acquirente in buona fede e a titolo oneroso, così l’art. 2929-bis c.c. segue la medesima ratio. Viceversa, se il terzo ha acquistato in mala fede, anche se a titolo oneroso, prevale il creditore dell’alienante. [N.B. il requisito della gratuità richiesto ex art. 2929-bis c.c. è valido esclusivamente per la prima alienazione, per cui nelle successive il creditore prevale anche se il trasferimento è oneroso, purché si provi la mala fede del terzo].

Ancora l’ultimo comma dell’art. 2901 c.c. fa salvo il diritto del creditore nel momento in cui la domanda di revocatoria sia trascritta precedentemente. Se il creditore ha trascritto la domanda di revocatoria prima della trascrizione dell’acquisto del terzo, prevale il creditore. L’art. 2901 c.c. all’ultimo comma afferma che l’inefficacia dell’atto non pregiudica i diritti di chi ha acquistato a titolo oneroso e in buona fede, salvo gli effetti della trascrizione della domanda di revocazione: si conclude cioè che se il creditore ha trascritto la domanda di revocazione in un momento anteriore all’acquisto del terzo, prevale l’interesse del creditore, anche sussistendo la buona fede del terzo.

La norma va ancora oltre: nonostante la buona fede del terzo e l’onerosità dell’acquisto, il diritto del creditore, che abbia trascritto la propria domanda di revocazione anteriormente a quella di acquisto, prevale.

In conclusione, i diritti del creditore dell’alienante prevalgono se: 1. L’acquisto del terzo è a titolo gratuito; 2. L’acquisto del terzo è a titolo oneroso, ma in mala fede; 3. L’acquisto del terzo è in buona fede e a titolo gratuito, quando la trascrizione della domanda di revocatoria ha data anteriore.

Diversamente se il terzo acquista a titolo oneroso e in buona fede fa sicuramente salvi i propri diritti per estensione analogica dell’art. 2901 c.c., salvo la precedente trascrizione della domanda di revocatoria – come al punto 3 esplicitato.

Occorre aver assolutamente ben chiaro il fatto che l’anteriorità della trascrizione della domanda di revocatoria fa venir meno la buona fede del terzo che sa o avrebbe dovuto sapere.


Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Direttore responsabile Avv. Giacomo Romano
Listed in ROAD, con patrocinio UNESCO
Copyrights © 2015 - ISSN 2464-9775
Ufficio Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it
***
Metti una stella e seguici anche su Google News
The following two tabs change content below.

Articoli inerenti