Bagaglio aereo smarrito: quali diritti al passeggero?

Bagaglio aereo smarrito: quali diritti al passeggero?

Il contratto di trasporto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1678 c.c., è quel contratto con cui il vettore si obbliga, dietro pagamento di un corrispettivo, a trasferire persone o cose da un luogo all’altro.

Nell’ambito di suddetta categoria, rientra il contratto di trasporto aereo che si contraddistingue, appunto, per l’impiego di un aeromobile quale mezzo di trasporto.

Al momento dell’acquisto del titolo di viaggio, sorge in capo al vettore l’impegno di trasferire nello spazio passeggeri, bagagli e merci, nonché l’onere di farli giungere a destinazione nelle stesse condizioni in cui erano prima dell’esecuzione della prestazione.

La Convenzione di Montreal del 1999 (al capo III, artt. 17 e ss)  si è occupata di uniformare, a livello internazionale, la disciplina del trasporto aereo ed in particolare della responsabilità del vettore, ovvero l’entità del risarcimento spettante al passeggero nel caso in cui a bordo del veicolo, o sotto la custodia della Compagnia Aerea, si verifichi un fatto dannoso.

Nel dettaglio, l’art. 17 co. 2 della Convenzione recita: “Il vettore è responsabile del danno derivante dalla distruzione, perdita o deterioramento dei bagagli consegnati, per il fatto stesso che l’evento che ha causato la distruzione, la perdita o il deterioramento si è prodotto a bordo dell’aeromobile oppure nel corso di qualsiasi periodo durante il quale il vettore aveva in custodia i bagagli consegnati … il vettore è responsabile qualora il danno derivi da sua colpa ovvero da colpa dei suoi dipendenti o incaricati”.

Il dispositivo in esame, dunque, riconosce la responsabilità in capo al vettore aereo quand’anche quest’ultimo determini la perdita del bagaglio “consegnato” (da stiva) e “non consegnato” (a mano ma riposto successivamente in stiva). Presupposto indispensabile? Che all’atterraggio, ravvisata la mancata riconsegna del bene, il passeggero abbia compilato il “P.I.R.” (Property Irregularity Report) presso il desk di assistenza.

Se il bagaglio risulta in ritardo, il proprietario dello stesso ha diritto ad ottenere il rimborso per tutte le spese effettuate, in pendenza di riconsegna, e resesi necessarie per sopperire all’impossibilità di usufruire dei beni contenuti in valigia, ad esempio spazzolino, intimo, occhiali, caricatore cellulare etcIl bagaglio che non sia stato riconsegnato all’indirizzo indicato entro ventuno giorni, è da considerarsi smarrito anche quando esso sia risultato reperibile per un certo periodo.

La responsabilità del vettore, tuttavia, è esclusa per i motivi contemplati nel nostro ordinamento all’art. 1693 c.c.:

– quando il danno sia stato determinato da caso fortuito o forza maggiore – fattori estrinseci capaci di interrompere il nesso causale tra la condotta della Compagnia ed il fatto in sé – ;

– quando i vizi siano intrinseci alla natura delle cose consegnate;

– quando la perdita sia attribuibile a fatti del mittente o del destinatario.

Per ciò che concerne l’entità del risarcimento, la responsabilità del vettore incontra il limite quantitativo posto dalla stessa Convenzione di Montreal 1999 (art. 22 co. 2): “Nel trasporto di bagagli, la responsabilità del vettore in caso di distruzione, perdita, deterioramento o ritardo è limitata alla somma di 1000 diritti speciali di prelievo per passeggero”.

I Diritti Speciali di Prelievo, non rappresentano altro che “il diritto di acquisire una o più delle valute liberamente utilizzabili” per cui, con riferimento alla moneta europea, 1000 diritti speciali di prelievo, ad oggi, corrispondono a circa €1.316,57.

Quest’ultima somma, invero, qualora sussistano i presupposti per il risarcimento, è riconosciuta al passeggero a fronte di una voce di danno onnicomprensiva (patrimoniale e morale) ed a prescindere dal valore del bene smarrito.

Ai sensi della Convenzione di Montreal in materia di trasporto aereo, il tetto di “mille diritti speciali di prelievo” a passeggero per il risarcimento del danno dovuto allo smarrimento del bagaglio da parte delle compagnie aeree deve considerarsi comprensivo sia del danno patrimoniale che di quello non patrimoniale.

Il particolare valore morale, affettivo, o anche artistico, del contenuto del bagaglio non può quindi essere liquidato separatamente. A stabilirlo è stata la Cassazione per la quale la limitazione fissata dalla Convenzione di Montreal “opera in riferimento al danno di qualsiasi natura patito dal passeggero medesimo e, dunque, non solo nella sua componente meramente patrimoniale, ma anche in quella non patrimoniale” (Cassazione civile sez. VI, 21/02/2019, n.4996).

Secondo la Suprema Corte, si può ovviare a tale limite quantitativo, compilando preventivamente la “dichiarazione speciale di interesse” che garantisce al passeggero il risarcimento sino a concorrenza della somma dichiarata circa il valore del bagaglio, a meno che non si dimostri che tale somma è superiore all’interesse reale del mittente alla consegna a destinazione.


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Flavia Scognamiglio

Dottore Magistrale in Giurisprudenza, nonché professionista del settore legale, in procinto di conseguire il titolo di avvocato e l'abilitazione all'esercizio della professione con esperienza pluriennale nel settore civile, maturata presso rinomato studio legale in Napoli. Praticante Avvocato abilitato alla sostituzione processuale in udienza dal 2021, iscritto all'Albo dei Praticanti dell'Ordine di Napoli dal 2020.

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