Bigenitorialità: si al pernotto dei figli presso il padre anche in tenera età
Con la legge n. 54 del 2006 veniva introdotto l’affidamento condiviso dei figli ed il c.d. “principio della bigenitorialità”, quale diritto e superiore interesse del minore.
Fino al 2006, infatti, il codice civile all’art. 155 recitava la formula “il giudice dichiara a quale dei coniugi i figli sono affidati”.
Gli aspetti più rilevanti della riforma sono la centralità ed il superiore interesse del minore, capovolgendo quindi la prospettiva giuridica che vede ora il Giudice valutare in primis la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori, relegando l’affidamento esclusivo ad “eccezione” rispetto alla regola.
Il principio della bigenitorialità è da intendersi quale diritto dei genitori ad essere entrambi presenti nella vita dei figli, al fine di preservare e garantire stabili relazioni affettive e si concretizza al contempo nel dovere di collaborare all’educazione, alla crescita ed all’istruzione della prole.
Proprio in virtù di detto principio i provvedimenti dell’autorità giudiziaria in materia di affidamento dei figli minori consentono restrizioni al diritto di visita dei genitori solo nell’interesse superiore dei minori stessi.
Questo principio è stato confermato dalla Suprema Corte che, con ordinanza del 28.07.2020 n. 16125, si è pronuncia sulla possibilità di un padre di tenere il figlio di due anni presso di sé per il pernotto, possibilità negata dal Tribunale di merito ed accolta in sede di Appello.
Gli Ermellini hanno esaminato il ricorso proposto dalla madre, ritenendo inammissibili le doglianze della ricorrente.
La Suprema Corte ha infatti evidenziato come la decisione del Tribunale di primo grado, che negava i pernotti, fosse stata determinata “esclusivamente in considerazione della tenera età” del bimbo, mancando l’allegazione di eventuali pregiudizi conseguenti all’eventualità dei pernottamenti.
La Cassazione ha dunque confermato la decisione della Corte d’appello che, regolando i pernottamenti del padre con il minore, aveva consentito di tutelare la relazione genitoriale rispetto “a momenti e a situazioni fondamentali per la crescita del minore, nell’interesse precipuo di questi”.
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Avvocato del foro di Milano, laureata a pieni voti presso l'Università degli Studi di Milano nell'anno 2012, con una tesi in diritto civile sulla tutela del consumatore nella formazione del consenso. Nell'ambito della formazione professionale mi sono specializzata in diritto minorile, diritto di famiglia e diritto penale della famiglia, con un praticantato in primari studi legale nel territorio milanese. Impegnata anche socialmente nel supporto dei problemi connessi alla crisi familiare, sono membro dell'Associazione Sociolgi Italiani. Attualmente esercito l'attività nel mio Studio Legale, specializzato nel diritto di famiglia, offrendo tutela in sede civile e penale.
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