Birrerie artigianali: quando si applicano le accise ridotte?
Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Sez. X, Causa C‑285-14
a cura di Paolo Ferone
La Corte di Giustizia si è trovata ad affrontare tale questione nell’ambito di una controversia tra il direttore generale delle dogane e delle imposte indirette e il direttore regionale delle dogane e delle imposte indirette della regione Alvernia, da un lato, ed un ristorante che produceva birra artigianalmente dall’altro, in ordine all’applicazione dell’aliquota ridotta d’accisa sulla birra prodotta da quest’ultima negli anni dal 2007 al 2010.
La normativa
Il contesto normativo nel quale ci si muove è quello dettato dalla Direttiva 92/83, nel quale si stabilisce all’art 4 che
“1. Gli Stati membri possono applicare aliquote ridotte di accisa, le quali possono avere importi diversi secondo la produzione annuale delle birrerie indipendenti, [alla birra fabbricata dalle piccole birrerie indipendenti] entro i limiti seguenti:
- le aliquote ridotte non sono applicabili alle imprese che producono più di 200 000 ettolitri di birra l’anno;
- le aliquote ridotte, che possono essere inferiori all’aliquota minima, non possono essere inferiori di oltre il 50% all’aliquota di accisa nazionale normale.
2. Ai fini dell’applicazione delle aliquote ridotte, si intende per “piccola birreria indipendente” una birreria che sia legalmente ed economicamente indipendente da qualsiasi birreria, che utilizzi impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altra birreria e che non operi sotto licenza. Tuttavia, se due o più piccole birrerie cooperano e la somma della loro produzione annuale non supera i 200 000 ettolitri, esse possono essere considerate come una unica piccola [birreria] indipendente.
3. Gli Stati membri provvedono a che le aliquote ridotte da essi eventualmente stabilite siano applicabili uniformemente alla birra fornita sul loro territorio da piccole birrerie indipendenti situate in altri Stati membri. In particolare, garantiscono che a nessuna singola fornitura proveniente da un altro Stato membro venga imposta un’accisa superiore a quella del suo esatto equivalente sul piano nazionale“.
La decisione
Ad avviso della Corte, occorrono due condizioni fondamentali affinché si possano applicare aliquote ridotte:
- produzione massima annuale di birra pari a 200.000 ettolitri (requisito quantitativo);
- la piccola birreria è una birreria che sia legalmente ed economicamente indipendente da qualsiasi altra birreria, che utilizzi impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altra birreria e che non operi sotto licenza, prevede quindi una condizione di ordine qualitativo, attinente al carattere indipendente di una simile birreria nei confronti di qualsiasi altra birreria (requisito qualitativo);
Il fatto di non produrre sotto licenza costituisce dunque una delle condizioni dirette a garantire che la piccola birreria interessata sia realmente autonoma da qualsiasi altra birreria. Per siffatto motivo, la nozione di “produzione «sotto licenza» deve essere interpretata in modo che comprenda la produzione di birra sotto qualsiasi forma di autorizzazione da cui risulti che detta piccola birreria non è completamente indipendente dal terzo che le ha dato tale autorizzazione. Ciò accade in caso di autorizzazione a sfruttare un brevetto, un marchio o un procedimento di produzione che appartiene a tale terzo.”