Bitcoin e riciclaggio: un’analisi interdisciplinare

Bitcoin e riciclaggio: un’analisi interdisciplinare

(A cura di Andrea Castellaneta[1] e Vittorio Guarriello[2])
Nello specifico, i paragrafi 2, 3 e 4 sono a cura del dott. Andrea Castellaneta; i paragrafi numero 5, 6, 7, 8 e 9 sono a cura del dott. Vittorio Guarriello.

 

Sommario: 1. Introduzione – 2. La tecnologia blockchain3. Applicazioni della blockchain al settore finanziario – 4. Bitcoin vs. finanza tradizionale – 5. La dubbia qualificazione giuridica delle criptovalute e, in particolare, dei bitcoin 6. I reati di riciclaggio (art. 648 bis c.p.) ed autoriciclaggio (art. 648 ter 1 c.p.) – 7. Focus:  La normativa europea in materia e la Quinta Direttiva  Antiriciclaggio (AML5) – 8. Criminalità organizzata, cybericiclaggio e criptovalute  –  9. Case study: una rilevante e recente operazione di Polizia Giudiziaria tesa al contrasto del cyber – riciclaggio

 

1. Introduzione. Come è noto, le moderne tecnologie hanno comportato mutamenti ed innovazioni in tutte le declinazioni dell’odierna società. Anche in campo economico–finanziario l’avvento degli strumenti digitali e, in particolare quelli connessi alla rete internet ed al cyberspazio, ha determinato un sostanziale cambiamento nelle prassi di utenti ed operatori del settore – si pensi, a titolo di esempio, alle piattaforme di home banking ed ai metodi di pagamento che consentono di effettuare transazioni istantanee a distanza, sovente senza la necessità di adoperare alcun dispositivo fisico e la nascita di nuovi settori di interesse.

Una delle novità maggiormente rilevanti degli ultimi anni è stata l’implementazione delle c.d. criptovalute – ossia, le rappresentazioni digitali di valore basate sulla crittografia – e delle piattaforme che ne sono alla base del funzionamento, come la blockchain.

Nondimeno, come tutte le attività umane, anche le nuove tecnologie possono essere piegate a fini criminali e dannosi per la collettività. Nel caso di specie, come ripetutamente segnalato nell’ultimo periodo dalle Autorità preposte al contrasto dei fenomeni[3] di criminalità organizzata, le criptovalute e, segnatamente, i bitcoin possono trasformarsi, in ragione del parziale regime di anonimato che connota le transazioni, da uno strumento di modernizzazione dell’economia in un mezzo adoperato dalle organizzazioni delinquenziali per riciclare ingenti proventi di attività illecita in maniera tale da rendere maggiormente difficoltosa l’azione di contrasto di Magistratura e Forze dell’Ordine.

Con il presente contributo, unendo le differenti competenze tecniche e professionali di un laureato in economia e management e di un laureato in giurisprudenza, si tenterà – senza alcuna pretesa di esaustività – di affrontare la problematica in questione seguendo un approccio multidisciplinare.

In particolare, verrà offerta – in maniera tale da risultare comprensibile anche a coloro non in possesso di nozioni specialistiche in campo informatico ed economico – una panoramica afferente ai meccanismi di funzionamento delle criptovalute (con particolare riferimento ai bitcoin) e della blockchain.

Poi, sarà affrontato in dibattito dottrinale e giurisprudenziale inerente la corretta qualificazione giuridica delle criptovalute all’interno dell’ordinamento giuridico italiano.

Infine, dopo un breve passaggio in tema di tax compliance, vi sarà uno specifico focus sui reati di riciclaggio ed autoriciclaggio di cui agli artt. 648 bis e 648 ter 1 c.p. , sulla normativa europea in materia – di recente novellata dall’emanazione della Quinta Direttiva Antiriciclaggio (AML 5) – e sull’analisi del fenomeno dell’utilizzo delle criptovalute da parte della criminalità organizzata al fine di porre in essere complesse operazioni di cyber-riciclaggio.

2. La tecnologia blockchain (con particolare riferimento alle modalità di tracciamento delle transazioni). L’Infrastruttura convenzionalmente denominata Blockchain è la tecnologia alla base del funzionamento delle criptovalute, la prima fra tutte, bitcoin, le cui origini risalgono alla pubblicazione, nel 2009, di un white paper firmato attraverso lo pseudonimo di “Satoshi Nakamoto”.

Bitcoin e blockchain vengono spesso erroneamente distinte.

Bitcoin”, infatti, non è nient’altro che l’infrastruttura blockchain sulla quale si basa la prima applicazione di questa tecnologia, la criptovaluta “bitcoin”, scritta con la “b” minuscola.

Negli anni è, inoltre, sorta una lunga diatriba relativa all’interdipendenza tra tecnologia blockchain e bitcoin.

Tale dibattito pone le sue basi proprio sulla natura e il funzionamento della blockchain di bitcoin, che per questo motivo proveremo adesso a spiegare in modo semplice.

Con il termine blockchain s’intende, come la stessa traduzione letterale ci suggerisce, una catena di blocchi, registrati in un periodo di tempo ben preciso[4] e collegati crittograficamente tra loro, specificandone incontestabilmente anche l’ordine con il quale essi si sono succeduti nel tempo.

Ogni blocco presenta, infatti, l’hash del blocco precedente ed un time stamp che permettono, rispettivamente, di capire l’ordine cronologico e l’esatto momento in cui i singoli blocchi sono stati minati e validati.
L’hash relativo al blocco precedente è ottenuto tramite crittografia sha256, grazie alla quale vengono “riassunte” tutte le transazioni contenute nel blocco a partire dal quale esso è stato generato.

A partire da un blocco di tale blockchain ed individuando l’hash relativo al blocco precedente è dunque possibile ricomporre l’intera la catena.[5]

Tramite la Blockchain si conserva, quindi, un registro di tutti gli scambi di dati effettuati, chiamato “ledger” e ogni scambio di dati rappresenta una “transazione”.
Ogni transazione deve essere verificata in un sistema distribuito, una cosiddetta rete “peer-to-peer”.

Dopo che la transazione è stata verificata, viene aggiunta alla blockchain e non potrà più essere alterata.

Le transazioni possono contenere informazioni finanziarie e non finanziarie, il che è chiaramente un vantaggio eccezionale, perché offre un’area di applicazioni molto più ampia in cui questa tecnologia può essere utilizzata.

Ovviamente, affinchè i dati registrati nella blockchain siano davvero inalterabili e quindi affidabili, i nodi validatori, chiamati nel gergo miners[6] nel caso di Bitcoin, devono essere incontestabilmente incorruttibili o, in qualche modo, efficacemente disincentivati dal manomettere la blockchain.

Per questo motivo i miners di Bitcoin vengono remunerati attraverso i bitcoin stessi, per la potenza di calcolo offerta, rendendo così sconveniente un comportamento scorretto che porterebbe ad una riduzione del valore degli stessi.

Nel caso, invece, di altre tipologie di blockchain che presentano modelli di governance diversi, con un ridotto numero di nodi validatori o, peggio, nodi non sufficientemente disincentivati dal validare transazioni fraudolente, quanto davvero i dati sono attendibili? e quanto la blockchain in questione è immutabile e affidabile?

Per questo motivo è ritenuto da molti impossibile immaginare una blockchain che ottenga il risultato della disintermediazione, senza bitcoin o altra forma di remunerazione/disincentivazione economica.

Un ulteriore concetto basilare dell’infrastruttura blockchain è rappresentato dalle “chiavi” crittografiche.

Attraverso la chiave pubblica e la chiave privata, si ottiene un’identità unica.

La chiave pubblica è la stringa attraverso la quale è possibile identificare un indirizzo/wallet.

La chiave privata offre il potere di firmare digitalmente e autorizzare diverse azioni a nome di questa identità digitale, a patto che venga correttamente utilizzata in combinazione alla rispettiva chiave pubblica.

3. Applicazioni della blockchain al settore finanziario (digital assets, coins, security tokens, utility tokens, non-fungible tokens.). Il settore in cui si presenta la prima applicazione ed il più intuitivo utilizzo della blockchain e di tecnologie a registri distribuiti è senz’altro il settore finanziario.

In questo ambito, l’attenzione verso le tecnologie blockchain/DLT[7] è conseguente alla potenziale “aspettativa” generata da Bitcoin: la possibilità tecnica di realizzare un sistema di scambio sicuro[8] di un Digital Asset, fra due soggetti, in assenza di un rapporto di fiducia fra gli stessi e senza l’intervento di un intermediario.

Con il termine “Digital Asset” nell’ambito di una rete blockchain/DLT intendiamo una unità elementare di informazione:

  • non duplicabile;

  • univocamente associata ad un’identità;

  • trasferibile fra gli utenti della rete; ­

  • avente un valore di scambio per gli utenti della rete.

I Digital Assets scambiati sulla rete possono essere rappresentativi di beni di diversa natura, da un oggetto fisico a beni immateriali, come la moneta, i brevetti, i diritti d’autore, etc.

Sebbene non esista una classificazione univoca e generalmente accettata di DA[9], in genere ci si basa sulla fonte del valore riconosciuto al Digital Asset in questione e alla sua “funzione d’uso”.

Vi è, dunque, un’elevata flessibilità di interpretazione ed applicazione dello strumento dei Digital Assets, e da ciò ne consegue una potenziale introduzione di nuovi paradigmi negli ecosistemi economici odierni.

Uno scenario di applicazione dei DA alla finanza è, ad esempio, spesso indicato con il termine di “tokenomics”. Esso viene utilizzato per indicare la possibilità per le aziende di sviluppare dei progetti basati proprio sullo scambio e valorizzazione di un token, fisico o immateriale.

Token che svolgano la funzione di strumenti di pagamento (Payment Token o coin), piuttosto che attestazioni di titolarità di un bene (Security token, se mera rappresentazione “tokenizzata” delle tradizionali security di una società o Utility token se volti al solo utilizzo dei servizi dell’emittente).

Come anticipato, è possibile poi distinguere i token anche sulla base del valore da essi rappresentato, che può essere intrinseco (Commodity Token) o esterno al token stesso (Proxy Token).

Inoltre, si ritiene opportuno menzionare un’ulteriore tipologia di token, la categoria dei Non-fungible-token (es. ERC721[10]), differente dai fungible token (es. ERC20[11]) che sono perfettamente intercambiabili tra loro. Gli NFT[12], sono token univocamente identificati e non intercambiabili e possono svolgere, ad esempio, il ruolo di “digital twin” nelle applicazioni legate alla tracciatura di beni, lungo una supply chain di cui si vogliono registrare la provenienza, i passaggi di proprietà̀ e l’autenticità dell’oggetto.

Il loro utilizzo è in grande crescita e rappresentano qualcosa di unico nella loro natura.

4. Bitcoin vs. finanza tradizionale (deflazione controllata e digital gold, bitcoin come forma di hedging dall’inflazione. Tesla come capostipite). Nel corso dell’ultimo decennio, con una notevole accelerazione negli ultimi tre anni, l’utilizzo della blockchain in ambito finanziario è progressivamente aumentato e sono state sviluppate, sperimentate ed adottate innumerevoli differenti soluzioni.

I casi d’uso identificati vanno dall’utilizzo dei digital assets per i pagamenti cross-border, allo scambio di securities, alla tokenizzazione di beni non divisibili, alla creazione di prodotti interamente digitali univocamente identificabili tramite NFT, così come la totale decentralizzazione di gran parte dei processi tipici della finanza tradizionale.

E’ in questo contesto ed ecosistema economico-finanziario, in continua evoluzione, che occorre identificare la tecnologia blockchain e la criptovaluta bitcoin.

Per questo motivo, senza alcuna pretesa di esaustività, si ritiene necessario citare due teorie relative a:
1) La possibile forma di “deflazione controllata”, facente parte della natura stessa di bitcoin.
2)
La possibile associazione di bitcoin ad una forma di hedging e diversificazione. La seguente, in corrispondenza anche della recente scelta della 7° società pubblica americana, per capitalizzazione di mercato, Tesla Inc. di detenere la propria liquidità in bitcoin piuttosto che in US Dollar.

La Supply limitata di bitcoin e la sua possibile correlazione con una forma di “deflazione controllata”.

Bitcoin presenta per sua natura, una forma di deflazione costante e controllata.

La total supply è fissata a 21milioni e ad ogni blocco validato viene rilasciata una quantità ben definita di bitcoin.

Al momento della stesura di questo articolo, nel 2021, la quantità rilasciata ammonta a 6,25btc e resterà tale sino alla ricorrenza del prossimo “halving”, ogni 4 anni circa, a partire dalla quale tale somma verrà ridotta ulteriormente del 50%.

La costante riduzione dei bitcoin immessi in circolazione rappresenta una riduzione dell’offerta che potrebbe portare così, a fronte di livelli di domanda stabili o crescenti, ad una forma di deflazione controllata.

Tesla e bitcoin come forma di hedging ed investimento per la diversificazione e massimizzazione dei ritorno sulla liquidità.

Bitcoin, come peraltro la maggior parte delle criptovalute, idealmente nato come strumento di pagamento (Payment Token o coin) ha di fatto oggi assunto caratteristiche di investimento.

Tesla ha recentemente diffuso la disclosure sul proprio investimento di una quota della liquidità aziendale, precisamente $1.5 billion, nella principale criptovaluta per capitalizzazione ed anzianità, bitcoin, affermando:

In January 2021, we updated our investment policy to provide us with more flexibility to further diversify and maximize returns on our cash that is not required to maintain adequate operating liquidity. […] Thereafter, we invested an aggregate $1.50 billion in bitcoin under this policy and may acquire and hold digital assets from time to time or long-term. Moreover, we expect to begin accepting bitcoin as a form of payment for our products in the near future, subject to applicable laws and initially on a limited basis, which we may or may not liquidate upon receipt. […]”

Il board della Tesla Inc. ha scelto, quindi, bitcoin come forma di diversificazione e massimizzazione dei profitti ottenibili attraverso la propria liquidità aziendale.

Potrebbe questo essere soltanto l’inzio di un trend che altre corporate e non solo potrebbero scegliere di seguire?

5. La dubbia qualificazione giuridica delle criptovalute e, in particolare, dei bitcoin. Una delle questioni inerenti le criptovalute maggiormente dibattuta nell’ambito del diritto è quella afferente alla loro qualificazione giuridica. Invero, analizzando i diversi comunicati, avvertenze e linee guida emanati dalle autorità di vigilanza di numerosi Stati, è evincibile come, attualmente, non si sia ancora giunti ad un’uniforme e condivisa qualificazione giuridica del bitcoin e delle altre valute virtuali[13].

Ebbene, ai fini della compiutezza della disamina dell’argomento in parola, giova premettere la differenza sussistente tra le figure di valuta elettronica e valuta virtuale che, seppur semanticamente affini tra loro, divergono profondamente sotto vari profili, potendosi individuare quale unico elemento in comune tra esse l’assenza di denaro in contante nelle relative transazioni.

Difatti, la valuta elettronica (o e – money) è “un valore monetario rappresentato da un credito nei confronti dell’emittente che sia memorizzato su un dispositivo elettronico, emesso previa ricezione di fondi di valore non inferiore al valore monetario emesso e accettato come mezzo di pagamento da soggetti diversi dall’emittente[14]”.

Nel dettaglio, esistono, poi, due sottocategorie di valuta elettronica, ossia quelle card – based , nelle quali il valore monetario disponibile è immagazzinato all’interno di un microchip contenuto nel sistema di pagamento – come avviene nelle tradizionali carte di credito dei più diffusi circuiti di pagamento – e quelle software based, in cui la disponibilità è memorizzata su una sorta di conto corrente online  (es. Pay Pal).

In altri termini, le monete elettroniche sono comunque soggette all’opera di controllo di un intermediario finanziario, e funzionano – come evincibile dalla loro definizione –  solo dopo che da quest’ultimo sono stati ricevuti fondi (in valuta corrente) per un valore monetario pari a quello richiesto dal soggetto terzo presso cui effettuare il pagamento[15].

Con maggiore impegno esplicativo, se ne può inferire che le monete elettroniche rappresentano un mezzo di circolazione maggiormente tecnologico del denaro contante, atteso il loro stretto collegamento con il sistema monetario e bancario ufficiale e la possibilità di adoperarle come strumento di pagamento solo ove sul conto corrente di colui che richiede l’operazione sia disponibile effettivamente una somma di denaro pari all’importo da spendere.

Di converso, la valuta virtuale viene definita come “la rappresentazione digitale di un valore, non emessa da una banca centrale o da un’autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l’acquisto di beni e servizi e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente[16].

Un report della Banca Centrale Europea, risalente al 2015 stimava, all’epoca, circa cinquecento differenti criptovalute in circolazione, ciascuna dotata di peculiari caratteristiche rispetto alle altre[17].

Nondimeno, risulta comunque possibile individuare una serie di elementi distintivi comuni alla quasi totalità delle valute virtuali e, segnatamente,:

  • la creazione privata. Detto altrimenti, esse sono progettate ed emesse da soggetti privati e non da Stati sovrani mediante la Zecca o analoghe Istituzioni Pubbliche.

  • la possibilità di essere acquistate, utilizzando piattaforme note exchange, adoperando quale controvalore moneta fiat[18].

  • la loro custodia in borsellini (c.d. wallet) elettronici che ne consentono sia la conversione in valuta tradizionale sia la movimentazione all’uopo di effettuare acquisti e pagamenti da e verso soggetti che la accettano[19].

Orbene, la scaturigine del dibattito in esame è da rinvenirsi nella circostanza che, seppur appare di solare evidenza che le criptovalute (ed i bitcoin in particolare) sono state concepite ed implementate al fine del loro utilizzo come mezzi di pagamento svincolati dai tradizionali circuiti bancari e finanziari allo scopo di ridurre i costi di intermediazione e di eliminare la presenza  degli intermediari finanziari nello svolgimento delle transazioni, non pochi dubbi – a cagione delle sopraelencate peculiari caratteristiche – sono sorti in ordine alla loro riconducibilità alla categoria delle monete, così come tradizionalmente classificate nell’ambito delle discipline economiche.

Infatti, secondo la c.d. “teoria statalista della moneta” , il riconoscimento di un mezzo di pagamento come moneta in senso proprio è subordinato esclusivamente alla creazione da parte di uno Stato sovrano di tale mezzo . Vale a dire che, accedendo a tale teoria, solo uno Stato  ha il potere di creare moneta, conferendole, al contempo, il potere liberatorio dalle obbligazioni pecuniarie (c.d. corso legale) ed imponendone il costo forzoso (cioè, il valore intrinseco), di talché risulterebbe impossibile per i creditori rifiutarla come mezzo di pagamento.

Sicché, appare evidente come nessuna delle criptovalute esistenti rispetti i criteri delineati dalla suesposta teoria al fine di poter classificare un mezzo di pagamento come moneta, atteso che la creazione della totalità delle valute virtuali è riconducibile a soggetti o enti privati e che nessuno Stato – ad eccezione del Giappone, seppur con talune peculiarità[20] – ha riconosciuto ad esse corso legale.

Conseguentemente, nessuna criptovaluta è dotata di valore liberatorio delle obbligazioni pecuniario, salvo che detto valore non sia ad essa convenzionalmente conferito dalle parti di un singolo rapporto obbligatorio su base puramente volontaria[21].

Inoltre, le criptovalute non sono qualificabili come monete in senso tecnico neanche aderendo alla c.d. “teoria economica della moneta”.

Difatti, i sostenitori della suddetta teoria qualificano come moneta lo strumento (economico) suscettibile di assolvere contestualmente a tre funzioni, ossia:

  • Mezzo di scambio. In altri termini, deve poter essere adoperato al fine di acquistare beni e/o servizi.

  • Riserva di valore. Ossia, deve essere suscettibile di conservare il proprio potere d’acquisto nel corso del tempo.

  • Unità di conto. Cioè, deve essere in grado di fungere da strumento di misurazione del valore di altri beni e/o servizi.

Ebbene, le criptovalute, ad oggi, non sono in grado di assolvere compiutamente a nessuna delle esposte funzioni. Invero, essendo, come già anticipato, il suo utilizzo quale strumento di pagamento nell’ambito di transazioni subordinato ad un’accettazione delle parti su base meramente volontaria, non è possibile reputarle in grado di fungere da mezzo di scambio.

Parimenti, l’estrema variabilità del valore delle varie criptovalute sui mercati finanziari non appare in grado di consentire a tali strumenti di assolvere la funzione di strumenti di valore.

Dalla combinazione delle due sopradescritte criticità, ne consegue, infine, l’inidoneità delle valute virtuali a poter essere utilizzate quale parametro di valutazione del valore di beni e/o servizi.

Difatti, proprio perché molti ritengono esse non possano essere in alcun modo alla moneta legale, al fine di non ingenerare dubbi, non è insolita la preferenza verso l’espressione crypto-assets in luogo di quella di crypto-currencies[22].

Un orientamento, per vero marginale, ha tentato di ricondurre le criptovalute al documento informatico così come definito dal D.Lgs 82/2005 (recante il Codice dell’Amministrazione Digitale), a mente del quale esso è “la rappresentazione informatica di atti o fatti giuridicamente poco rilevanti”.Invero, autorevole dottrina aveva evidenziato che “il Bitcoin potrebbe essere … agevolmente inquadrato alla stessa stregua di un documento informatico – ormai provvisto di un suo valore di uso e di scambio per effetto del discusso consenso sociale all’accettazione quale mezzo di pagamento – recante dati ed informazioni giuridicamente rilevanti e sottoscritto da una progressione di firme elettroniche attestanti, con una sorta di catena di diritti, l’avvenuta validazione della propria altrui legittimazione al perfezionamento di una certa transazione[23]. Tuttavia, tale prospettazione è apparsa immediatamente poco convincente ad altro altrettanto insigne orientamento dottrinale, atteso che da tale definizione consegue il fatto che il documento informatico non ha valore in sé, ma solo in collegamento con l’atto o il fatto dotato di rilevanza giuridica del quale il documento informatico costituisce rappresentazione.

Al contrario, è stato rilevato in dottrina – con specifico riferimento al bitcoin –  che “, lo script digitale che lo costituisce non rappresenta alcunché, ma risulta essere un valore e come tale spendibile per la soddisfazione di interessi del proprietario dello stesso[24]”.

La prima sentenza italiana sul tema, risalente al 2017 e resa nell’ambito di una controversia riguardante l’asserita nullità di un  rapporto  contrattuale  intercorrente tra alcuni investitori ed  una  società  promotrice  di  una  nota  piattaforma  di  investimenti  di  diritto  ucraino  ,  per  l’acquisto  di  valuta  virtuale  in  cambio  di

valuta reale, aveva, invece, qualificato il Bitcoin come uno “strumento finanziario per compiere una serie di particolari forme di transazioni online[25]”. Nondimeno, tale affermazione dell’organo giudicante non veniva poi sorretta nella parte motiva della sentenza – probabilmente a cagione della mancanza di una specifica normativa di settore –  da un adeguato percorso logico- motivazionale[26].

Altra parte della dottrina, poi, ha ritenuto di poter qualificare le valute virtuali come bene giuridico ex art. 810 c.c.. Tuttavia, tale prospettazione è apparsa da subito a molti giuristi insostenibile, atteso che le criptovalute non hanno consistenza fisica, essendo costituite da meri codici numerici contenuti in un computer, di guisa che non possono essere classificate come beni giuridici materiali . Parimenti, i diritti su beni immateriali sono, come noto, tipici, vale a dire che essi esistono se vi è una norma di legge che li riconosce espressamente, nel caso di specie ancora non promulgata.

Sul punto appare incerta, altresì, la posizione assunta dalle varie Istituzioni Pubbliche che in ragione dei loro settori di competenza sono state chiamate ad occuparsi del tema delle valute virtuali.

Invero, la Banca Centrale Europea in un proprio documento pubblicato nell’anno 2015[27] aveva classificato i bitcoin come valuta virtuale di tipo tre, ossia acquistabile (con) e riconvertibile (in) moneta corrente senza alcun limite,  ossia come un circuito monetario del tutto analogo rispetto a quello legale.

La Banca d’Italia, invece, ha assunto un orientamento ondivago in materia. Difatti,  in un primo momento aveva definito le valute virtuali come “rappresentazioni digitali di valore non emesse da una banca centrale o da un’autorità pubblica”[28], specificando che esse “non sono necessariamente collegate a una valuta avente corso legale, ma sono utilizzate come mezzo di scambio o detenute a scopo di investimento e possono essere trasferite, archiviate e negoziate elettronicamente”.  Tale definizione è stata, poi, accolta dal D. Lgs. 25 maggio 2017 n. 90, recante modifiche  alla normativa antiriciclaggio di cui al  D. Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, e che ha introdotto la prima definizione normativa di valuta virtuale nel nostro ordinamento.

Nondimeno, la medesima Autorità di Vigilanza in un proprio più recente report ha disconosciuto la riconducibilità delle criptovalute al novero degli strumenti finanziari, a causa,soprattutto, dell’ “ assenza di valore intrinseco, l’indeterminatezza del loro prezzo e la non controllabilità da parte del regolatore[29]”.

Allo stesso modo,  anche il  legislatore europeo, intervenuto in materia con la risoluzione del 29 aprile 2018 emanata dal Parlamento Europeo e recante modifiche alla Direttiva UE 2015/849, fornisce la seguente definizione di valuta virtuale: “una rappresentazione di valore digitale che non è emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, non è necessariamente legata a una valuta legalmente istituita, non possiede lo status giuridico di valuta o moneta, ma è accettata da persone fisiche e giuridiche come mezzo di scambio e può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente”, senza , però, qualificarle giuridicamente in alcun modo.

Per converso, l’Amministrazione Finanziaria – accedendo ad un orientamento opposto rispetto a quello fin’ora seguito dalla dottrina, da parte della giurisprudenza, dalla Banca d’Italia e dalla Banca Centrale Europea – equipara le criptovalute alla valuta estera, sottoponendola al trattamento impositivo per essa previsto in relazione all’IVA ed alle imposte dirette .

Un altro contributo importante, in ordine ad una definizione generale delle valute virtuali è derivato dalla V Direttiva Antiriciclaggio – recepita nell’ordinamento giuridico italiano dal D.Lgs 159/2019 e che sarà esaminata nel prosieguo della trattazione in maniera maggiormente dettagliata – che qualifica le criptovalute come mezzo di scambio, adoperabile per l’acquisto di beni e servizi o come strumento d’investimento[30].

Da tutte le esposte considerazione se ne può, in conclusione, inferire che , nonostante gli sforzi profusi dalla dottrina, dalla giurisprudenza e dalle Istituzioni Pubbliche, ad oggi non è stata ancora trovata una definizione condivisa di criptovalute, probabilmente a causa della loro natura ibrida che le rende difficilmente inquadrabili in una delle categorie giuridiche tradizionali.

Probabilmente, lo sforzo maggiore che dovrà essere compiuto in un prossimo futuro dai legislatori e dagli operatori del diritto è proprio quello di ricercare una definizione delle valute virtuali ed approntare una disciplina normativa della materia che tenga conto della loro innovatività rispetto ai canoni giuridici consolidati e della natura proteiforme delle stesse.

6. I reati di riciclaggio (art. 648 bis c.p.) ed autoriciclaggio (art. 648 ter 1 c.p.). In linea generale, il reato di riciclaggio di cui all’art. 648 bis c.p., a tenore del quale “Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale.” si qualifica, anche in seguito alle varie novelle legislative che hanno interessato la norma in esame nel corso del tempo, come un delitto plurioffensivo, atteso che – secondo autorevole dottrina[31] – le condotte di riciclaggio offendono sia il patrimonio dell’eventuale vittima del reato presupposto sia l’interesse all’accertamento dei fatti (rendendo più difficile la ricostruzione della provenienza dei beni e/o delle somme di denaro riciclate) sia l’ordine economico, poiché la collocazione di ingenti ricchezze di provenienza illecita nei circuiti economici e sui mercati finanziari rappresenta un fenomeno di inquinamento dell’economia, minando, al contempo, la stabilità e l’affidabilità dei mercati e degli investimenti finanziari e la libera concorrenza.

Dalla suesposta definizione normativa,inoltre, si può dedurre che, come oramai sostenuto costantemente dalla dottrina penalistica più autorevole[32], possono essere ricondotti alla nozione di (strumenti di)  riciclaggio – inteso come concetto che oltrepassa la sfera del diritto –   tutti “i mezzi attraverso i quali si nasconde l’esistenza, la fonte illegale o l’utilizzo illegale di redditi e poi si camuffano questi redditi per farli apparire legittimi[33]”. Ad oggi, il riciclaggio di denaro  è connesso ad una vasta congerie di criminose di carattere transnazionale ed ha raggiunto un livello di globalizzazione pari a quello del mercato finanziario, del quale sfrutta i canali all’uopo di conservare ed incrementare le ricchezze di origine illecita[34].

Nondimeno, fino a poco tempo fa un elemento di notevole criticità del nostro ordinamento giuridico nell’ambito del contrasto alle condotte di riciclaggio era rappresentato dalla clausola di salvaguardia di cui all’art. 648 bis c.p. co.1, ai sensi della quale veniva esclusa la punibilità del riciclaggio nei casi di concorso nel reato presupposto (c.d. privilegio dell’autoriciclaggio).

Detta previsione veniva giustificata alla luce del principio del ne bis in idem e, segnatamente, la condotta di riciclaggio o di reimpiego posta in essere dall’autore (o dal concorrente) nel reato presupposto veniva reputata un post factum non punibile.

Con maggiore impegno esplicativo, si riteneva che la condotta di riciclaggio posta in essere dal soggetto agente o dal concorrente nel reato costituisse , secondo il criterio dell’ id quod plerumque accidit, il normale sviluppo del reato presupposto e fosse connotata del medesimo disvalore dello stesso.

In seguito, oltre a venir ampliato il catalogo dei delitti presupposto del reato di riciclaggio ricomprendendovi tutte le ipotesi di delitti non colposi, è stato introdotto nell’ordinamento l’art. 648 ter c.p., rubricato “ Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita” ed a mente del quale “ Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000”. In tal modo, si è inteso sanzionare qualsiasi tipo di reimpiego dei proventi di attività illecite, anche se non teso a rendere maggiormente difficoltosa l’identificazione della provenienza.

Nondimeno, rimaneva ancora vigente il c.d. privilegio dell’autoriciclaggio che ad avviso delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione [35] costituiva una deroga al concorso di reati, la cui ratio è da rinvenirsi nella valutazione, effettuata dal legislatore, di ritenere l’intero disvalore del fatto assorbito nel reato presupposto.

Orbene, il momento di svolta nell’ottica di una maggiore repressione delle condotti suscettibili di mettere in pericolo l’ordine economico e la libera concorrenza si è avuta con l’introduzione nel codice penale,avvenuta nel 2014 ad opera della legge num.186, dell’articolo 648 ter 1 c.p., rubricato “autoriciclaggio”.

La suddetta norma di legge prevede che “Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa”.

Le ragioni dell’introduzione di tale norma sono da ricercarsi nella scelta di politica criminale effettuata di sanzionare anche le condotte di immissione nel circuito economico di beni o altre utilità di illecita provenienza, attesa la loro suscettibilità di alterare sensibilmente le regole della concorrenza e del mercato, dato che consentono all’utilizzatore di beneficiare di una significativa posizione di vantaggio rispetto ai suoi competitors rispettosi delle regole.

Inoltre, anche l’adempimento di alcuni obblighi assunti dallo Stato italiano in sede internazionale – in specie, la convenzione di Strasburgo sulla corruzione (ratificata con l.110/2012) e la Convenzione ONU contro il crimine organizzato transnazionale ( ratificata dalla l. 145/2006) imponeva al legislatore di sanzionare le condotte di autoriciclaggio, atteso che in entrambe le predette Convenzioni internazionali era prevista l’incriminazione della condotta di autoriciclaggio, seppur con la facoltà per gli Stati aderenti di non applicare la fattispecie di riciclaggio nei confronti dei soggetti agenti del reato presupposto[36].

Alla luce di tutte le considerazioni svolte in precedenza, appare evidente che la commissione di ambedue i sopradescritti reati può essere notevolmente agevolata dalle criptovalute a cagione del loro peculiare meccanismo di funzionamento e – per quanto concerne i Bitcoin – dalla garanzia di anonimato fornita dalla tecnologia Blockchain.

Pertanto, il legislatore nazionale e quello comunitario, consapevoli del rischio che le valute virtuali fossero sfruttate dalle organizzazioni criminali al fine di effettuare sofisticate operazioni di riciclaggio, hanno posto in capo agli intermediari finanziari operanti nel campo delle criptovalute specifici obblighi antiriciclaggio, che si avrà modo di analizzare in maggiore dettaglio nel prosieguo dell’elaborato.

7. Focus: La normativa europea in materia e la Quinta Direttiva Antiriciclaggio (AML5). La normativa comunitaria in materia di antiriciclaggio è costituita principalmente da una serie di direttive direttive  – quindi, atti non dotati di una diretta applicabilità negli ordinamenti nazionali, atteso che richiedono ai sensi del diritto europeo la promulgazione di una legge statale di recepimento – finalizzate al recepimento dei principi di diritto internazionali ed all’armonizzazione delle varie legislazioni nazionali. Nel dettaglio, tali direttive sono, in ordine cronologico:

  • Direttiva 1991/308/CE , Direttiva 91/308/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1991, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite

  • Direttiva 2001/97/CE , recante modifica della direttiva 91/308/CEE del Consiglio relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite – Dichiarazione della Commissione

  • Direttiva 2005/60/CE, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo

  • Direttiva 2006/70/CE, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione di persone politicamente esposte e i criteri tecnici per le procedure semplificate di adeguata verifica della clientela e per l’esenzione nel caso di un’attività finanziaria esercitata in modo occasionale o su scala molto limitata

  • Direttiva 2015/847, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006

  • Direttiva 2015/849 , relativa  alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione

  • Direttiva 2018/843 , che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE

  • Direttiva 2018/1673, afferente la  lotta al riciclaggio nel diritto penale

  • Del. 2019/758, che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per l’azione minima e il tipo di misure supplementari che gli enti creditizi e gli istituti finanziari devono intraprendere per mitigare il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo in taluni paesi terzi

  • Direttiva 2019/878, che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda le entità esentate, le società di partecipazione finanziaria, le società di partecipazione finanziaria mista, la remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le misure di conservazione del capitale

  • Direttiva 2019/1153, che reca disposizioni per agevolare l’uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati, e che abroga la decisione 2000/642/GAI del Consiglio

  • Direttiva 2019/1937, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione (la Direttiva sugli informatori – Whistleblowers)[37].

Più nello specifico, le ultime direttive sono tese al recepimento delle linee guida tracciate dalle Raccomandazioni del GAFI[38] nel 2012, valorizzando l’approccio basato sul rischio (risk-based approach), criterio fondamentale per la gradazione delle misure preventive e dei controlli. Difatti, entrambe le direttive valorizzano il ruolo delle Unità di Informazione Finanziaria ( Financial Intelligence Unit) – compito in Italia assolto dall’ Unita d’Informazione finanziaria in seno alla Banca d’Italia – rafforzandone l’indipendenza nei confronti del potere esecutivo ed ampliandone il novero delle competenze in ordine alla ricezione delle segnalazioni di operazioni sospette.

In particolare, la Quarta direttiva (2015/849) enfatizza  i requisiti fondamentali di autonomia e indipendenza delle Unità di informazione finanziaria, rivedendo ed ampliando le regole sulla collaborazione internazionale tra le stesse, segnatamente prevedendo tra l’altro che il riscontro a richieste di FIU estere avvenga esercitando i medesimi poteri disponibili per l’analisi domestica, a prescindere da eventuali differenze nelle legislazioni degli Stati membri e nella definizione dei reati presupposto.

Per di più viene introdotto ad opera della Quarta Direttiva un obbligo di “scambio automatico” in ordine alle  segnalazioni di operazioni sospette aventi carattere di transnazionalità: in altre parole, le Unità di Informazione Finanziaria sono tenute a inoltrare prontamente alle controparti europee interessate le segnalazioni che “riguardano un altro Stato membro” (c.d. segnalazioni di operazioni sospette “cross-border“).

Invece, la quinta Direttiva antiriciclaggio ( 2018/843, o AML 5)  amplia il novero dei soggetti obbligati alle segnalazioni di operazioni sospette, includendovi gli operatori in valute virtuali. Segnatamente, sono previste prevede regole  maggiormente dettagliate in ordine all’adeguata verifica dei rischi di possibili attività di riciclaggio in atto, soprattutto in ragione dei rischi derivanti dall’uso di carte prepagate e di valute virtuali[39].

Nel nostro ordinamento giuridico la direttiva in parola è stata recepita mediante il d.lgs. n. 125 del 4 ottobre 2019,  ad opera del quale sono state introdotte nel d.lgs. 231/2007 apposite misure per prevenire il riciclaggio connesso all’impiego di valute virtuali.

Segnatamente, provvedimento legislativo in esame, recependo le ulteriori novità previste in materia dalla V direttiva ha ampliato la definizione di valuta virtuale, includendo anche la finalità di finanziamento, oltre che di scambio, che può connotare l’impiego di alcune di esse.

Inoltre, ai sensi dell’art.1 co.2 let..ff del suddetto decreto, sono annoverati nell’attività di cambiavalute i servizi di conversione “in altre valute virtuali nonché i servizi di emissione, offerta, trasferimento e compensazione e ogni altro servizio funzionale all’acquisizione, alla negoziazione o all’intermediazione nello scambio delle medesime valute” .Infine, sono inclusi – ex art. 1 co. 2 lett. ff bis,  include nella disciplina in materia  i prestatori di servizi di portafoglio digitale, (i c.d. wallet provider) che sono definiti come “ogni persona fisica o giuridica che fornisce, a terzi, a titolo professionale, anche on line, servizi di salvaguardia di chiavi crittografiche private per contro dei propri clienti, al fine di detenere, memorizzare e trasferire valute virtuali”.

Nondimeno, di recente la Commissione Europea ha di recente avviato dei nuovi studi, in particolare una pubblica consultazione,  in ordine alla tax compliance per le criptovalute all’uopo di acquisire pareri in merito alla tassazione di criptovalute e valute elettroniche, al fine di contrastare le frodi e l’evasione fiscale[40], sicché è verosimile ipotizzare che la normativa in materia possa essere a breve ulteriormente novellata.

Ciò anche in considerazione della circostanza che , come rilevato da molti operatori del settore,  la normativa in materia richiede costanti aggiornamenti, a cagione delle rapide evoluzioni cui sono soggette l’economia e la finanza, tanto che non risulta peregrino aspettarsi a breve la promulgazione ad opera delle Istituzioni Europee di una Sesta direttiva antiriclaggio, magari contenente una disciplina maggiormente dettagliata afferente alle valute virtuali.

8. Criminalità organizzata, cybericiclaggio e criptovalute. La cifra distintiva delle organizzazioni criminali di stampo mafioso  italiane (cosa nostra, camorra, ‘ndrangheta e sacra corona unita)  è costituita dalla loro notevole capacità di adattamento ai mutamenti sociali ed economici, anche al fine di poter trovare nuove e maggiormente redditizie occasioni di illecito arricchimento.

Ebbene, anche l’implementazione e la diffusione delle tecnologie informatiche è stata sfruttata dai sodalizi mafiosi al fine di porre in essere nuove attività illecite (ci si riferisce, in particolare, ai cd. Reati informatici in senso stretto o reati informatici propri[41]) o di porre in essere con maggiore “efficacia” e con minor rischio di essere individuati le tradizionali attività criminali.

Segnatamente, per quanto rileva ai fini della presente trattazione, uno dei fenomeni maggiormente pericolosi derivanti dall’uso distorto delle nuove tecnologie ad opera della criminalità organizzata è quello del cybericiclaggio mediante l’utilizzo delle valute virtuali.

Difatti, le criptovalute consentono alle organizzazioni criminali di reimmettere nel circuito economico ingenti quantità di denaro provento di attività illecite, atteso che il loro peculiare meccanismo di funzionamento agevola l’anonimato delle transazioni e, stante l’assenza di intermediari finanziari, consente di non ricorrere neanche alle Istituzioni bancarie e creditizie tradizionali.

Nello specifico, la Direzione Nazionale Antimafia ed Antiterrorismo nel proprio report del luglio 2019 (citato in premessa) ha evidenziato come nell’ambito delle investigazioni afferenti alle operazioni di riciclaggio poste in essere da parte delle associazioni mafiose, l’utilizzo da parte di quest’ultime di valute virtuali ponga rilevanti problemi in ordine all’acquisizione del materiale probatorio, all’identificazione dei soggetti e della riconducibilità delle singole transazioni ad una specifica persona.

Sotto il profilo fenomenico, le operazioni di riciclaggio di denaro tendenzialmente sono inquadrabili in due diverse tipologie di condotte:

  • Condotte di sostituzione: ossia, quelle finalizzate ad occultare qualsivoglia collegamento e/o elemento di riconducibilità della somma di denaro o dell’utilità riciclata con il reato presupposto.

  • Condotte di trasferimento: cioè, quelle tese alla movimentazione, mediante l’utilizzo di schemi negoziali di varia natura, dei beni e delle somme di denaro provento di attività illecita.

Tuttavia, la sempre maggiore dinamicità degli scambi commerciali ha diffuso nella prassi il compimento da parte dei sodalizi criminali delle più svariate operazioni volte ad ostacolare l’identificazione dei capitali di illecita provenienza[42].

Di conseguenza, appare evidente, come l’assenza di un’autorità centralizzata di controllo e – soprattutto per quanto concerne i Bitcoin basati sulla tecnologia blockchain – la garanzia di anonimato delle transazioni poste in essere mediante le valute virtuali agevolino notevolmente tutte le sopradescritte modalità di riciclaggio.

Già da alcuni anni a questa parte, purtroppo, in tutti gli Stati del mondo vi sono emergenze investigative dalle quali si evince l’utilizzo delle criptovalute da parte di gruppi criminali organizzati al fine di riallocare nei circuiti economici legali capitali di provenienza illecita.

Per tale ragione, risulta di fondamentale importanza che i vari Stati provvedano ad armonizzare le proprie legislazioni penali al fine di consentire una concreta punibilità delle condotte in esame, a stipulare protocolli investigativi condivisi a livello sovranazionale, a formare personale delle proprie Forze dell’Ordine e Amministrazioni Finanziarie specializzato nel contrasto al cyberlaundering    ed a condividere, in un’ottica di circolarità informativa, le banche dati inerenti i dati di carattere economico – finanziario, dotandosi, altresì di appositi sistemi di allerta in ordine all’effettuazione di transazioni sospette.

9. Case study: una rilevante e recente operazione di Polizia Giudiziaria tesa al contrasto del cyber – riciclaggio. Tra le svariate attività investigative finalizzate al contrasto de fenomeno in esame condotte nell’ultimo decennio dalle varie Forze di Polizia italiane, può assurgere ad esempio paradigmatico del modus operandi dei money launders e della dimensione transnazionale del fenomeno l’ operazione di Polizia Giudiziaria convenzionalmente denominata “2BaGoldMule”  condotta negli ultimi mesi del 2020 dalla Polizia Postale sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Napoli in collaborazione con l’ FBI ed altre forze di Polizia Europee. Nell’ambito di tale attività d’indagine  è stata individuata e disarticolata un’organizzazione criminale  chiamata “QQAZZ”  operante a  livello internazionale nel cyber-riciclaggio, e, segnatamente, fungendo da piattaforma europea per il money – laundering il denaro sporco, provento di frodi informatiche perpetrate da alcuni dei più pericolosi cybercriminali del mondo.

Le frodi in parola erano tipicamente generate grazie all’utilizzo di sofisticati virus bancari (Nello specifico, Dridex, Trickbot, GozNym) i quali, penetrando nei sistemi informatici dei correntisti in tutta Europa, accedevano abusivamente ai conti on-line sottraendo grandi quantità di denaro.

Da tale attività fraudolenta gli indagati ricavavano profitti quantificabili in decine di milioni di euro, ai quali risultava necessario fornire una parvenza di lecita provenienza. A tal uopo, entrava in gioco la centrale di riciclaggio “QQAAZZ”, con base operativa in Portogallo e Spagna e ramificazioni in tutta Europa (compresa l’Italia), dove il sodalizio poteva contare su un cospicuo numero di conti correnti bancari online, falsamente intestati ad altrettante “teste di legno” (i cosiddettti “Muli”), per spostare e rendere difficilmente rintracciabili gli ingenti profitti illeciti.

Tali somme di denaro venivano adoperate anche nell’acquisto di criptovalute o nel reimpiego in attività commerciali di copertura aperte nel Regno Unito.

In Italia, in particolare, la Polizia di Stato ha incentrato l’attività investigativa su due soggetti, sospettati di costituire la cellula nostrana della suesposta complessa organizzazione criminale. I due cennati soggetti italiani, un cittadino bresciano ed uno campano residente a Londra, erano in contatto con vari membri operativi del sodalizio di stanza nella capitale inglese e, per conto di questi ultimi, reclutavano altri soggetti a cui intestare falsamente i conti correnti bancari, destinati all’attività di riciclaggio.

All’esito delle perquisizioni locali e personali, scattate simultaneamente in un Action day coordinato tra tutte le Procure e le forze di Polizia operanti, la Polizia Postale ha identificato i due italiani e sequestrato dispositivi informatici e documentazione finanziaria in grado di comprovarne la partecipazione al gruppo criminale.

A conclusione dell’attività, la Polizia di Stato, diretta dalla Procura della Repubblica di Napoli ha  potuto ricostruire, sulla base delle complesse indagini finanziarie effettuate, la riconducibilità al sodalizio criminale di complessive 11 vittime, tra cui figura addirittura l’Ospedale pediatrico “Santobono-Pausilipon” di Napoli, già vittima di frode informatica con denaro finito sul conto aperto in Germania appartenente ad un altro soggetto, nello specifico un cittadino bulgaro reclutato a Londra dalla cellula italiana, individuato dalla Polizia Postale. Anche nei suoi confronti, sono stati eseguiti  provvedimenti di sequestro preventivo emessi dal  Giudice Per le Indagini Preliminare di Napoli in relazione a tutti i conti correnti utilizzati per compiere i reati ed ai profitti illeciti maturati.

Complessivamente, i correntisti del nostro Paese sono risultati i fra i più colpiti dall’organizzazione criminale, per un totale di oltre 750.000 Euro.

La vasta operazione di Polizia, coordinata da Europol e coadiuvata dall’FBI, eseguita simultaneamente in Italia Spagna, Regno Unito, Lettonia e Bulgaria ha, complessivamente, portato all’arresto di 19 individui e all’esecuzione di 40 perquisizioni personali e domiciliari nei confronti degli appartenenti all’organizzazione criminale[43].

 

 

 

 

 


[1] Dottore in Economia e Management presso la Libera Università degli Studi Sociali (LUISS) “Guido Carli” di Roma.
[2] Dottore in Giurisprudenza, ha espletato con esito positivo il tirocinio in affiancamento ai magistrati ex art. 73 D.L. 69/2013 presso il Tribunale ordinario di Napoli Nord e la pratica forense nel foro di Santa Maria Capua Vetere (CE). Collabora con le cattedre di informatica giuridica ed informatica del diritto dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”.
[3] Cfr. Relazione al Parlamento della Direzione Investigativa Antimafia relativa al secondo semestre dell’anno 2018; report della Direzione Nazionale Antimafia ed Antiterrorismo del luglio 2019.
[5]Immagine tratta  dal Bitcoin white paperBitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System
[6] Nodi attivi, che non solo “scaricano, trascrivono e trasmettono” la versione della catena più aggiornata, ma offrono anche potenza di calcolo affinchè le successive transazioni vengano verificate e validate, tramite la risoluzione di problemi di crittografici complessi.
[7] Distributed Ledger Technologies
[8]In termini di resistenza e resilienza agli attacchi esterni grazie ai meccanismi di validazione e consenso distribuiti e alla certezza del valore dovuta all’impossibilità di “double spending”.
[9] Digital Asset
[10] Ethereum Request for Comment 721 è un tipo di token che rappresenta un oggetto unico di una collezione (es. CryptoKitties).
[11] Ethereum Request for Comment 20 token creato per scambiare beni identici (ad esempio ERC20 rappresenta le quote delle ICO – Initial Coin Offering – relative a specifici progetti).
[12]Non-Fungible-token
[13] AA.VV. La qualificazione giuridica delle criptovalute: affermazioni sicure e caute diffidenze, in http:// www.dirittobancario.it/approfondimenti/fintech/la-qualificazione-giuridica-delle-criptovalute-affermazioni-sicure-e-caute-diffidenze (Ultima consultazione 05 gennaio 2021).
[14] Art. 55, lett. h ter della Legge n. 39 del 1 marzo 2002, attuativa della Direttiva 2000/46/CE.
[15] P.DI MARCANTONIO, Sulla natura giuridica dei Bitcoin, in https://www.cyberlaws.it/2018/sulla-natura-giuridica-dei-bitcoin/ (Ultima consultazione 05 gennaio 2021).
[16] Art. 1, c. 2, qq) del D. Lgs. N. 90/2017.
[17] Banca Centrale Europea “Virtual Currency Schemes – A Further Analysis”, February 2015.
[18] In gergo economico, si definisce moneta fiat (c.d. fiat money)  la moneta cartacea inconvertibile, generalmente accettata come mezzo di pagamento in quanto dichiarata a corso legale (detto anche forzoso) dallo Stato che la emette, indipendentemente dal suo valore intrinseco ed il cui valore non è ancorato a quello di alcuna materia prima (e.g. oro,argento), cosi in Enciclopedia Treccani – definizione di fiat money, consultabile all’indirizzo URL https//www.treccani.it/enciclopedia/fiat-money/ (Ultima consultazione 05 gennaio 2021).
[19]G.CANTOBELLI, La criptica natura delle criptovalute: problematiche giuridiche e tributarie, in https://www.salvisjuribus.it/ la – criptica –natura- delle- criptovalute- problematiche- giuridiche- e- tributarie/ (Ultima consultazione 05 gennaio 2021).
[20] Nel dettaglio, una legge del Giappone, entrata in vigore il 01 aprile 2020, riconosce il crypto – engine software come mezzo di pagamento ed equivalente di valute estere. Tuttavia, ciò non significa che l’anzidetta novella legislativo abbia ad esso conferito uno status equiparabile a quello delle valute estere, bensì la legge in parola qualifica le criptovalute come un’attività adoperata anche come mezzo di pagamento. In Australia, invece, è stato lanciato un appello alla Banca Centrale da due parlamentari teso ad ottenere il riconoscimento del Bitcoin quale forma ufficiale di valuta.
[21]  N. VARDI, “Criptovalute” e dintorni: alcune considerazioni sulla natura giuridica dei bitcoin”, in Diritto dell’Informazione e dell’informatica (II), fasc. 3, giugno 2015, pp. 443 e ss.
[22]Relazione del Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Firenze Dott. Fabio Di Vizio su “Gli obblighi antiriciclaggio per gli operatori in valute virtuali”, nell’ambito del seminario su “Monitoraggio del flussi finanziari e delle attività commerciali al fine di garantire la sicurezza europea”, Conference on Security and Money Flows in the European Union, organizzato dall’Unità di informazione Finanziaria per l’Italia, dalla Fondazione Bruno Kessler, BeSEC Boosting European Security Law and Policy, Co—funded by the Erasmus Programme of the European Union, e, Centro Convegni Carlo Azeglio Ciampi Banca d’Italia via Nazionale n. 190, Roma, 24—25 ottobre 2019.
[23] R. BOCCHINI, “Lo sviluppo della moneta virtuale: primi tentativi di inquadramento e disciplina tra prospettive economiche e giuridiche”, in Diritto dell’Informazione e dell’informatica (II),fasc. 1, febbraio 2017 pp. 27 e ss.
[24] A. CAPOGNA, et al., Bitcoin: profili giuridici e comparatistici. Analisi e sviluppi futuri di un fenomeno in evoluzione, in “Diritto mercato tecnologia”, 3(2015):pp.  32-74
[25] Tribunale Ordinario di Verona, II Sezione Civile,  sentenza numero 195 del 24 gennaio 2017.
[26] M.PASSARETTA, Bitcoin: Il leading case italiano, in Banca, borsa e titoli di  credito, 2017, II, p. 471 ss.
[27] BANCA CENTRALE EUROPEA, Op. Cit.
[28] BANCA D’ITALIA, documento del 30 gennaio 2015.
[29] BANCA D’ITALIA, Aspetti economici e regolamentari delle cripto-attività, 19 marzo 2019.
[30] M.PIERRO, La qualificazione giuridica ed il trattamento fiscale delle criptovalute, in Rivista di Diritto Tributario, fascicolo n.2/2020.
[31] R.GIOVAGNOLI, Manuale di diritto penale – parte speciale, Torino, 2020, pag.649.
[32] Sul tema, ex pluribus,ZANCHETTI, Art. 648 bis c. p., in CRESPI – FORTI – ZUCCALA’, Commentario breve al codice penale, V ed., Padova, Cedam, 2008.
[33] Definizione fornita nel 1985 dalla commissione presidenziale statunitense sul crimine organizzato nell’ambito dello studio intitolato “The Cash Connection: Organized Crime, Financial Institutions, and Money Laundering”.
[34] L.D. CERQUA, Il delitto di riciclaggio nel sistema penale italiano, in Revista brasileira de estudos políticos, 2008, P. 7.
[35]CASS  SS.UU. Num. 25191 del 13 giugno 2014.
[36] R.GIOVAGNOLI, op.cit.
[37] La normativa europea antiriclaggio: un quadro generale, in https://www.dirittoconsenso.it/2020/10/26/normativa-europea-antiriciclaggio-quadro-generale/ (Ultima Consultazione 05 gennaio 2021).
[38] Acronimo di Gruppo d’Azione Finanziaria Internazionale, organismo intergovernativo che ha lo scopo di promuovere in ambito OCSE le strategie di contrasto al riciclaggio internazionale di denaro.
[39] https://uif.bancaditalia.it/normativa/norm-antiricic/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102#:~:text=Ulteriori%20fonti%20normative%20europee%20contribuiscono,all%27utilizzo%20delle%20relative%20informazioni (ultima consultazione 05 gennaio 2021).
[40] Consultazione UE su tassazione criptovalute e pagamenti elettronici, in https://www.fasi.biz/it/notizie/strategie/23263-consultazione-pubblica-tassazione-criptovalute-pagamenti-elettronici.html (Ultima consultazione 21 marzo 2021)
[41] I reati informatici propri, detti anche reati informatici in senso stretto, sono – secondo l’unanime definizione della dottrina e della giurisprudenza – quei fatti penalmente rilevanti in cui la condotta criminosa ha necessariamente a oggetto dei sistemi informatici.
[42] M.CARTISANO, Riciclaggio con bitcoin e altre criptovalute: come funziona e i mezzi di contrasto, in https://www.agendadigitale.eu/documenti/riciclaggio-con-bitcoin-e-altre-criptovalute-come-funziona-e-i-mezzi-di-contrasto/  (ultima consultazione 05 gennaio 2021).
[43] https://www.commissariatodips.it/notizie/articolo/operazione-internazionale-nel-settore-del-cyber-riciclaggio/index.html (Ultima consultazione 28 febbraio 2021).

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Dott. Vittorio Guarriello

Nato a Caserta il 09.11.1995. Ha frequentato la Scuola Militare ”Nunziatella”. Si è laureato in anticipo rispetto alla durata normale del corso di studi il 29.03.2019 presso l´Università degli Studi della Campania ”Luigi Vanvitelli”, discutendo una tesi in Diritto Civile dal titolo ”I contratti bancari monofirma, una questione di invalidità contrattuale”. Ha espletato con esito positivo il Tirocinio in affiancamento ai magistrati ex art.73 D.L. 69/2013 presso il Tribunale Ordinario di Napoli Nord. In data 09.11.2021 ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato presso la Corte di Appello di Napoli al primo tentativo e riportando il massimo della votazione nella seconda prova orale. Collabora con la Cattedra di Informatica del Diritto dell´Università degli Studi della Campania ”Luigi Vanvitelli”, sotto la guida del Prof. Avv. Emilio Tucci.

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