Blockchain e IA come strumenti di regolazione delle donazioni in Cina e in Italia

Blockchain e IA come strumenti di regolazione delle donazioni in Cina e in Italia

Sommario: Abstract – 1. Cina – 2. Italia – 3. Blockchain – 4. Conclusioni

 

 

Abstract

In questo articolo si intende trattare la possibile applicazione della tecnologia blockchain nell’ambito delle donazioni . La tematica è stata oggetto di discussione di un recente articolo di  Syren Johnstone , il quale si chiama  A Viral Warning for Change. COVID-19 Versus the Red Cross: Better Solutions Via Blockchain and Artificial Intelligence . L’articolo è stato richiamato da Lucas Enriques,  professore di diritto commerciale ,il quale ha commentato l’articolo della Johnstone sul blog dell’università di Oxford . Di proseguo nel  punto 2 e nel  punto 3 si occuperanno di trattare la tematica della donazione nelle prospettive dell’ordinamento cinese ed italiano . Al punto 4 si tratterà di valutare l’idea della Johnstone in maniera più analitica . Infine vi saranno le conclusioni .

1. Cina

La solidarietà ,fortunatamente , durante i periodi più difficili dell’umanità ha dato sempre un importante contributo . L’ultimo caso  è la campagna di beneficenza iniziata da molti cittadini per il contrasto al covid-19 . Tuttavia l’espressione dell’animo solidale non può essere senza limiti , né senza garanzie poiché l’atto di liberalità potrebbe non raggiungere lo scopo per il quale è stato posto in essere. I dubbi , circa una campagna di beneficenza senza limiti o falsata ,   è stato oggetto di riflessione da parte di Lucas Enriques , il quale ha scritto un articolo per il blog del dipartimento dell’univerisità di Oxford  Enhancing Private Donations in the Fight Against COVID-19 [1] . Il professore di diritto societario ha evidenziato come  per quanto meritevoli siano i gesti , il donatore non abbia modo di sapere quale ospedale o area geografica abbia maggiore bisogno della sua donazione .  Il professore prosegue il ragionamento  come il donatore sia portato a pensare intuitivamente alto numero di infettati dunque maggior bisogno . Tuttavia tale ragionamento può essere facilmente scalfito poiché l’ospedale potrebbe benissimo essere equipaggiato ed attrezzato per affrontare un alto numero di pazienti , mentre un ospedale con un indice di infettati minore potrebbe aver maggiormente bisogno di fondi per affrontare la situazione . Dunque il ragionamento di Enriques si pone  principalmente come una “massimizzazione”dell’efficienza della donazione . Nella ricerca di una possibile strategia massimizzante , Enriques richiama l’operato della Cina , la quale ha avuto molti problemi circa le organizzazioni di beneficenza .  In particolare richiama la professoressa  Johnstone  Syren, la quale  ha scritto un articolo per la rivista dell’università di Hong Kong A Viral Warning for Change. COVID-19 Versus the Red Cross: Better Solutions Via Blockchain and Artificial Intelligence [2]. Nell’articolo la professoressa , inizia parlando della situazione dello  Sichuan , la quale  è stata costantemente ricostruita dopo il devastante terremoto del 2008 . Tuttavia durante le ricostruzioni non sono mancati gli scandali [3] ,quest’ultimi hanno avuto ad oggetto nello specifico la croce rossa cinese . Il governo cinese per controllare l’attività di beneficenza ha promulgato una legge nel 2016  . La charity law [4] è composta da 12 capitoli . Al capitolo 1 la legge prevede la funzione per la quale è stata scritta , ovvero  sviluppare il campo della beneficenza, promuovere una cultura della carità, regolare le attività di beneficenza; proteggere i diritti e gli interessi legali di organizzazioni di beneficenza, donatori, volontari e beneficiari; e per promuovere il progresso sociale e condividere i risultati dello sviluppo.  Invece viene dettato all’articolo 3 l’ambito di applicazione ,ovvero  la beneficenza può essere condotta col fine di  ridurre   la povertà , dare assistenza agli anziani  ; aiutare le persone durante le calamità naturali , promozione dell’istruzione ,della scienza ,della cultura ,dello sport in ultimo dell’ ambiente . Infine il comma 6 dell’articolo 3 prevede una clausola generale ,le quale ricomprende anche attività non contemplate dall’articolo  purché seguano i principi di liceità, volontarietà, integrità e non compensazione. Inoltre è interessante notare come la beneficenza abbia un valore legale solo se destinata ad una forma associativa . Dunque all’articolo 11 ,detta come l’organizzazione debba avere un organigramma ,il quale deve comprendere l’organo decisorio e l’organo di controllo, sia inerente al progetto che di governace  di quest’ultimo . Inoltre si prescrive una dotazione sufficiente al raggiungimento del proprio scopo sociale . Una volta rispettati tutti i criteri  si sarà registrati  e si potranno iniziare le operazioni sociali . Tutte le operazioni sociali dovranno poi essere verificate ed autorizzate dal governo centrale  . Nel capitolo 4 della legge si disciplina la donazione dalla parte del donante . Ovvero l’oggetto della donazione deve essere un diritto disponibile ,inoltre se l’oggetto fosse un bene materiale , quest’ultimo deve essere conforme alle normative riguardo la sicurezza e la sanità . Ultimo punto importante è il controllo delle registrazioni ,ovvero ogni donazione deve essere conclusa in forma scritta e registrata in un apposito libro , quest’ultima regola vale anche in forma anonima. Infine ha valore vincolante la promessa al pubblico .

Dal 2016  i casi in Cina imputabili alla croce rossa circa la deviazione di fondi  non sono emersi nello specifico  , tuttavia vi sono stati ulteriori casi di concernenti la gestione . I continui casi hanno  sviluppato una certa diffidenza da parte dei cittadini nei confronti degli enti di beneficenza . La professoressa Johnstone ha dunque ipotizzato la possibilità di utilizzare la tecnologia Blockchain al fine di controllare le donazioni  . Quest’utimo argomento sarà trattato in seguito.

2. Italia 

La tematica della donazione nell’ordinamento italiano  trova la sua normazione nel codice civile agli articolo 769 ss . La definizione della donazione si trova nel primo articolo , esso è il contratto col quale, per spirito di liberalità  una parte arricchisce l’altra, disponendo a favore di questa un suo diritto o assumendo verso la stessa un’obbligazione . Dunque il primo articolo definisce la donazione come contratto ,tuttavia come fa notare l’autorevole dottrina , la definizione di contratto potrebbe fuorviare , a fortiori l’articolo 809 del codice civile italiano dispone la differenza tra contratto ed atto di liberalità [5]  . Infatti la maggior parte della dottrina definisce la donazione come atto di liberalità ,la cui causa è l’animus donandi  .  il quale consiste nella consapevolezza di attribuire ad altri un vantaggio patrimoniale senza esservi in alcun modo costretti da un vincolo giuridico, o extragiuridico, rilevante per l’ordinamento .[6] Tuttavia come riferito,  una definizione univoca ed omnicomprensiva è ancora in discussione , specialmente nella insondabilità dell’animo umano . In questo caso , si vedano gli schemi contrattuali delle donazioni medievali ,in particolare quaedam permutatio . Inoltre esistono ulteriori  schemi oggetti di discussione , in particolare  sono oggetto di contestazione quei schemi che includono contemporaneamente  sia  le consuetudini sociali che  lo spirito di liberalità    . In altre parole una parte della dottrina non li include nella categoria della donazione .Un esempio è lo schema della  liberalità d’uso   [7]. Dello schema  una parte dei giuristi contesta che lo spirito di liberalità scaturisca solo a fronte di una prestazione ,un esempio è la mancia data al cameriere al termine del servizio .Tuttavia questa visione può essere criticata poiché , seppur sia un uso sociale , il gesto è connotato da una liberalità di fondo , poiché  non vige alcun obbligo della mancia  né la consuetudine è radicata come ad esempio nei paesi anglosassoni , la quale ha un valore sociale importante poiché i dipendenti dei paesi anglosassoni del settore della ristorazione non sono soggetti al regime del minimo contrattuale . Ritornando alla tematica della definizione , non volendo ricercare una definizione alquanto profonda , si può dire  tranquillamente come il concetto espresso da Ripamonti risulti di agevole applicazione , specialmente nella visione contrattuale e finalistica delle ragioni socio-economiche . Di proseguo dalla definizione dell’articolo 769 c.c.  ulteriore punto importante è la definizione  del  donatore come parte . Dunque il donante   può essere sia una parte comprendente una  singola persona  ,oppure più soggetti  , inoltre essi possono essere composte sia da persone fisiche che da persone giuridiche . Quest’ultime tipologie di persone sono state oggetto di discussione  in passato . Tuttavia  una serie di sentenze ripetute nel tempo  ha confermato la possibilità da parte della persona giuridica di compiere atti di liberalità . Tuttavia come definito dalla sentenza della Cassazione n. 18449 del 21 settembre 2015 ,vi è un limite ovvero gli atti di liberalità non possono scalfire lo scopo sociale della persona giuridica . Sempre riguardanti la parte ,essa deve avere la capacità di agire ,dunque è interdetta la donazione a chi né è sprovvista .Inoltre il codice con l’intento di tutelare il patrimonio dell’inabile od interdetto limita ,previo autorizzazione del giudice , la possibilità delle donazioni  da parte del tutore e del curatore . L’oggetto della donazione è contenuto agli articoli 771 ss . Uno dei criteri più importanti è la disponibilità del bene , inoltre  sono nulle le donazioni di cose future salvo se siano frutti . Inoltre sono possibili donazioni continuate nel tempo tuttavia si estinguono con la morte del donatore . E’possibile  la donazione di un bene nei confronti di più ricevitori , in questo caso l’attribuzione avverrà in parti uguali. Riguardo la forma,  è sancita la forma scritta (782) previo nullità , tuttavia le donazioni di modico valore  sono possibili senza la redazione dell’atto pubblico (783). Adesso vediamo il lato delle associazioni. Il diritto italiano regola la disciplina associativa dagli articolo 14 al 42 del codice civile . Inoltre recentemente l’ambito  è stato novellato col codice del terzo settore col D.LGS. 3 luglio 2017, n. 117  .Il codice civile riconosce le forme associative  nelle forme previste dal codice ,ovvero possono essere riconosciute o meno . Le associazioni sono  riconosciute qualora abbiano  ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica da parte dello Stato. La personalità giuridica consente alle associazioni di avere un’autonomia patrimoniale perfetta, ovvero si determina la separazione del patrimonio dell’ente da quello dei soci, che agiscono in nome e per conto dell’ente. Questo significa che le responsabilità di tipo economico derivanti da attività svolte dall’associazione ricadono solo sull’associazione e non sui patrimoni delle singole persone che la compongono o degli amministratori . La costituzione prevede l’adozione di un atto costitutivo ed di uno statuto  , dove viene esplicato la ragione sociale  . Inoltre viene disposto come l’associazione debba dotarsi di una serie di organi come quello assembleare , un organo di amministrazione che agisce sotto mandato ed infine è previsto un organo  di controllo . Infine molto importanti sono le disposizioni circa il fondo comune (ex art 37). Infatti quest’ultimo articolo presuppone la redazioni di appositi documenti di bilancio che fungono da metro di trasparenza e regolarità delle operazioni . Infine ultimo passaggio è la registrazione all’albo delle apposito. Tuttavia  il legislatore ha deciso di normare specificatamente  le società di beneficenza più volte come ad esempio col D.LGS 460/1997 . Recentemente , il legislatore è intervenuto nuovamente , novellando  la materia col codice del terzo settore ( D. LGS 3 luglio 2017, n. 117.) . Emanato nel 2017 , il codice del terzo settore(CTS) si occupa di valorizzare l’azione del singolo o della formazione sociale nei confronti del bene comune . L’ambito di applicazione della legge  sono  le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici e  le imprese sociali e tutte le formazioni che non fanno attività commerciale lucrativa  . Di proseguo il legislatore ha voluto circoscrivere l’oggetto delle società del terzo settore  in forma negativa ,ovvero ha permesso l’azione sociale purché non sia al fine di lucro . Tuttavia di seguito viene fatto un elenco di attività ,forse per inquadrare meglio lo spirito delle azioni che la legge permette  . Anche il  CTS prevede il meccanismo di iscrizioni ad un apposito registro ovvero quello delle società del terzo settore  . Inoltre è molto importante la redazione di una serie di libri sociali e  di un bilancio , il quale può essere fatto in forma di rendiconto finanziario con con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro . Terzultimo punto riguarda la vigenza del principio di distribution contrains , tuttavia è permesso l’impiego di operai ed impiegati per un tempo limitato . Penultimo riguarda le risorse, esse sono reperibili  con la raccolta fondi , quote associative , accesso a specifici fondi  , emettere titoli di debito ( Titoli di solidarietà ) ed infine ricevere quote successorie e donazioni . Su quest’ultimo punto vi è da segnalare come il CTS, a differenza della previgente normazione(D.LGS 460/1997 ) , non specifica la modicità della donazione . Sul tema della donazione manuale , la giurisprudenza si è dimostrata granitica [8] nel definire l’atto della donazione manuale in rapporto col patrimonio , anche potenziale , del donante . Tuttavia rimane pur sempre un margine ampio . Si propone di utilizzare il seguente criterio per limitare le donazioni manuali ,esso consiste nel  valutare  i costi dell’operazione dell’atto di donazione solenne  , dunque sarebbero modiche le donazioni che non supererebbero i costi notarili complessivi . Il criterio può essere utilizzato sia singolarmente che in combinato col valore del patrimonio della persona .Tornando alla tematica degli enti del  codice del terzo settore , quest’ultimo  prescrive il controllo da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali . Il controllo si basa sulla sussistenza dei requisiti di registrazione , il perseguimento delle finalità sociali ed infine il controllo si basa sul rispetto degli adempimenti dettati dal codice del terzo settore .

In conclusione i precedenti punti ci hanno aiutato a comprendere come i due sistemi regolino l’atto della donazione sia dalla parte del donante ,sia al ricevente  . Dunque entrambi gli ordinamenti prevedono un meccanismo di registrazione per gli enti  senza scopo di lucro , di conseguenza le norme regolano la trasparenza delle operazioni attraverso la redazione di libri sociali , quest’ultime saranno poi oggetto di  operazioni di controllo da parte di enti pubblici  . Riguardo l’oggetto della donazione , l’ordinamento cinese non specifica la modicità , prescrivendo la donazione come atto scritto  mentre l’ordinamento italiano regola la donazione modica in forma libera , mentre quella solenne in forma scritta.

3. Blockchain

Nel primo punto abbiamo visto come l’ordinamento cinese abbia avuto molti problemi in relazione al controllo e alla destinazione  dei fondi donati . Richiamando  ad alcuni casi citati dalla stessa Johnstone  sappiamo che nel 2018 una partita di vaccini arrivò in ritardo di circa 6 mesi , la conseguente   somministrazione dei  vaccini scaduti provocò una serie di complicazioni a  numerosi bambini  [9] . Ulteriore caso è recentissimo e consiste nella  mancata consegna di attrezzature per il contrasto al covid-19 [10] . Per migliorare il controllo effettivo ,secondo la Johnstone si potrebbe applicare la tecnologia del  blockchain .

Secondo la Johstone tale tecnologia  è conseguentemente definita : “la Blockchain è essenzialmente un programma per computer che è basato su leggi computazionali e crittografia per fare una registrazione digitale sicura – di solito indicato come “immutabile” perché non può essere successivamente modificato . Inoltre copie  del programma e i record che memorizza sono generalmente distribuiti su un numero di server, creando così un libro mastro distribuito. La possibilità di aggiungere alla catena di  record sono determinati da una qualche forma di meccanismo di consenso pubblico (ad esempio, la rete Bitcoin funziona in questo modo su migliaia di server) o su un base autorizzata. Quest’ultimo è chiamato rete privata e accesso in scrittura alla rete viene fornito solo a persone di fiducia designate. Una rete privata crea quindi punti chiari in cui è possibile tenere una persona o un’organizzazione per rendere conto. Una rete blockchain privata consentirebbe la registrazione e il tracciamento di tutto ciò che è donato. Logisticamente, ci devono essere punti di accesso al sistema, ad esempio quando una scatola di maschere viene posizionata in un box [….] Ad ogni punto una persona di fiducia è in grado di scrivere sulla blockchain, eventualmente anche inviando ad esso prove quali una polizza di carico o una firma di ricevuta. Tale metodo può essere anche  applicato ai fondi donati, in particolare poiché la maggior parte dei fondi è attualmente in genere donato tramite canali di pagamento elettronico che potrebbero essere collegati digitalmente al processo di scrittura blockchain . È importante sottolineare che, mentre la scrittura sulla blockchain privata è rigorosamente controllata, può anche essere data visibilità pubblica, fornendo trasparenza a tutte le parti interessate ,donatori e imprese, nonché agli organismi di controllo pubblici. Chiunque potrebbe monitorare i progressi e l’uso della loro donazione. Molti lettori saranno già stati esposti a un sistema simile senza accorgersene: gli acquisti effettuati su Internet sono spesso accompagnati da un collegamento e un codice di monitoraggio che consente all’acquirente di seguire ogni fase dell’avanzamento della consegna.”[11]

Il sistema di blockchain è diventato famoso a causa del proliferare delle criptovalute , tuttavia non sono mancate critiche a riguardo di tale tecnologia . Jason Bloomberg su Forbes[12] ne ha elencate alcune . Dunque una delle prime critiche concerne il sistema di blockchain riguarda la sua rarità infatti l’unico progetto completo appartiene al creatore dei Bitcoin , ovvero Satoshi Nakamoto . Tuttavia un ulteriore progetto di blockchain è stato recentemente presentato dalla Cina e si chiama ” blockchain +” .     Quest’ultimo è ancorai in fase di sperimentazione .

Di proseguo , ulteriori critiche concernono la  dotazione di un apparato tecnologico  che richiederebbe un elevato grado di computo dati  . Di conseguenza l’utilizzo creerebbe una barriera tecnologica , dunque emarginando la possibilità di un utilizzo  universale . Sul tema  Pilkington ha pubblicato un articolo dove si conclude come la blockchain abbia un effetto escludente a causa delle difficoltà e di un perenne interesse alle dinamiche della piattaforma [13] . Ulteriore effetto legato all’utilizzo di  tale tecnologia  ricadrebbe sui costi di transazione , i quali potrebbero lievitare  . Pensiamo al mantenimento dei server . Inoltre la blockchain è un sistema rigido come ammesso dalla stessa professoressa . La rigidità non permetterebbe  le variazioni di credenziali  , di conseguenza una volta stabilite  sarebbero impossibili  da modificare. Ulteriore punto è la creazione di un sistema di blockchain misto ovvero tra pubblico e privato . Quest’ultimo presenterebbe una duplice critica . La prima concerne la custodia del codice sorgente , ovvero il codice che permetterebbe  di modificare il programma nel suo nucleo . Di conseguenza una sua pubblicizzazione renderebbe vano il sistema di protezione . Inoltre il sistema potrebbe azzerare la privacy sia delle pubbliche amministrazioni , sia delle aziende ad essere collegate poiché  la condivisione dei dati immessi  è perenne e collettiva . Tuttavia è anche un lato positivo poiché permetterebbe un controllo maggiore , come affermato dalla Johnstone . Infine vi è un ultimo problema legato alla falsificabilità delle credenziali[14] , tuttavia una possibile soluzione potrebbe essere l’accesso certificato ma in combinato con l’interesse sporadico di donare , si prospetta una soluzione di difficile applicazione .Infine circa la gestione delle scorte ,la Johstone prospetta un utilizzo dell’IA ,tuttavia si potrebbe semplicemente utilizzare un programma di gestione di magazzino , attualmente in commercio e sicuramente più economico .

4. Conclusioni

Crediamo adesso di poter trarre delle conclusioni dallo studio della Johnstone . Eravamo partiti con la constatazione che esistevano delle problematiche legate alla gestione delle donazioni . Ovvero esso si sostanziava in un controllo effettivo della merce arrivata a destinazione e se il destinatario ne avesse bisogno . Seppur sono molti i pregi , tuttavia si sono riscontrate una serie di problematiche legate all’applicazione . In effetti come dimostrato da una copiosa letteratura prevalentemente dell’ambito tecno-economico [15] il blockchain è una tecnologia creata ed utilizzata nell’ambito economico dunque è estranea alle tematiche degli atti di liberalità . Come strumento appartenente alla categoria economica richiede un certo interesse continuato ,assente nelle donazioni . Inoltre richiede un certo interesse nel mantenimento di una struttura che può essere giustificata dallo scopo lucrativo . Inoltre essendo gli atti di liberalità ,generalmente sporadici , si richiede al donatore una certa flessibilità e volabilità  , qualità marginali nel blockchain . Inoltre ad oggi la tecnologia stessa si presenta in via di sviluppo , come confermato anche dalla società di consulenza McKenzie[16] i quali inoltre affermano come l’incidenza sia ancora marginale addirittura nell’ambito economico . Ulteriori problemi sono legati alla creazione di un sistema misto ,attualmente non teorizzato [17], ma presentato sempre in doppia veste o pubblica o privata , questa divisione è legata a tematiche che concernono la bassa privacy concessa dalla tecnologia .Infine Kai Stinchcombe[18] pone in evidenza la fallibilità , come espresso anche precedentemente , della piattaforma . Anche da un punto di vista normativo si richiedono degli interventi pensiamo ai contratti intelligenti adoperati all’interno della tecnologia , tuttavia le donazioni non sono contratti ma atti di liberalità(manca una prestazione) . Tuttavia la tematica appena trattata potrebbe essere uno spunto per una normazione circa l’utilizzo delle blockchain. Recentemente  Werbach ha ipotizzato l’utilizzo di una normazione sperimentale al fine di valutare la fattibilità della blockchain nei vari ordinamenti . Dunque  in conclusione ci si sente di non valorizzare nel prossimo tempo un utilizzo della blockchain nell’ambito delle donazioni e delle  società del terzo settore poiché oltre alle critiche esposte in precedenza , sia l’ordinamento cinese che l’ordinamento italiano pongono in essere strumenti di controllo adatti a non appesantire l’agire della società né del donante . Tuttavia si pone l’accento su un maggiore controllo . Riguardo la gestione delle mancanze semplicemente si potrebbe creare una unità centrale  con un sistema di gestione di magazzino che possa poi destinare le donazioni presso gli enti più bisognosi .

 

 


[1] L.Enriques , Enhancing Private Donations in the Fight Against COVID-19 ,Oxford Law Blog ,25 Marzo 2020                                                [2] Johnstone, Syren, A Viral Warning for Change. COVID-19 Versus the Red Cross: Better Solutions Via Blockchain and Artificial Intelligence (February 3, 2020). University of Hong Kong Faculty of Law Research Paper No. 2020/005. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3530756 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3530756
[3] S.Zengh ,How the Sichuan quake damaged charity in China ,Inkstone 11/05/2018https://www.inkstonenews.com/china/embezzled-funds-and-charities-crisis-hit-reputation-sichuan-quake-relief/article/2145738
[4] Ordine del presidente della repubblica popolare cinese n 43  “2016 Charity Law ”  https://www.chinalawtranslate.com/en/2016-charity-law/
[5]A.Trabucchi ,Istituzioni di diritto civile , Walters Kluwers 2017 . pag 658 .
[6]D.M. Ripamonti commento alla sentenza della  Cassazione Civile, Sez. II, 28 febbraio 2018, n. 4682, ord. – Pres. Lombardo – Est. Dongiacomo – C.M. c. M.G. nel Donazioni indirette Giurisprudenza I singoli contratti Walter Kluwers .
[7]A.Trabucchi ,Istituzioni di diritto civile , Walters Kluwers 2017 . pag 659.
[8 ]Cass. civ. n. 7913/2001 ; Cass. civ. n. 11304/1994 ; Cass. civ. n. 1260/1994 ; Cass. civ. n. 1134/1982
[9]F.Zhang ,Vaccine scandal rocks eastern China ,inkstone , 14/01/2019
[10] J.Ma ,Coronavirus: China Red Cross under fire over poor distribution of masks, medical supplies  ,SouthChinaMorningPost , 1/02/2020
[11]Johnstone, Syren, A Viral Warning for Change. COVID-19 Versus the Red Cross: Better Solutions Via Blockchain and Artificial Intelligence (February 3, 2020). University of Hong Kong Faculty of Law Research Paper No. 2020/005. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3530756 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3530756  pag 3.
[12] J.Bloomberg , Eight Reasons To Be Skeptical About Blockchain , Forbes 31/05/2017.
[13]Pilkington, Marc, Blockchain Technology: Principles and Applications (September 18, 2015). Research Handbook on Digital Transformations, edited by F. Xavier Olleros and Majlinda Zhegu. Edward Elgar, 2016. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2662660 pp 31-32
[14]Catalini, Christian and Gans, Joshua S., Some Simple Economics of the Blockchain (April 20, 2019). Rotman School of Management Working Paper No. 2874598; MIT Sloan Research Paper No. 5191-16. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2874598 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2874598
[15] Annoto alcuni articoli inerenti al blockchain , i quali evidenziano un utilizzo prettamente economico o riconducibile ad esso:
1-Raskin, Max, The Law and Legality of Smart Contracts (September 22, 2016). 1 Georgetown Law Technology Review 304 (2017). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2959166 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2842258
2-Ammous, Saifedean, Blockchain Technology: What is it Good for? (August 8, 2016). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2832751 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2832751
3-Zetzsche, Dirk Andreas and Buckley, Ross P. and Arner, Douglas W., The Distributed Liability of Distributed Ledgers: Legal Risks of Blockchain (August 13, 2017). University of Illinois Law Review, 2017-2018, Forthcoming; University of Luxembourg Law Working Paper No. 007/2017; Center for Business & Corporate Law (CBC) Working Paper 002/2017; University of Hong Kong Faculty of Law Research Paper No. 2017/020; UNSW Law Research Paper No. 17-52; European Banking Institute Working Paper Series 14. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3018214 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3018214
4-M. Iansiti ,K. R. Lakhani , The Truth About Blockchain, Harvard Business Review
5- Mainelli, Michael and Milne, Alistair K. L., The Impact and Potential of Blockchain on the Securities Transaction Lifecycle (May 9, 2016). SWIFT Institute Working Paper No. 2015-007. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2777404
6-Luther, William J., Bitcoin and the Future of Digital Payments (July 15, 2015). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2631314 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2631314
7-Catalini, Christian and Tucker, Catherine E., Antitrust and Costless Verification: An Optimistic and a Pessimistic View of the Implications of Blockchain Technology (June 19, 2018). MIT Sloan Research Paper No. 5523-18. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3199453 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3199453
[16] A.Zmudzinski ,Major Consulting Firm McKinsey Finds Little Evidence of Practical Blockchain Use Cases , Cointelegraph 05/01/2019
[17]C.Pauw,Enterprise Blockchain on the Rise Despite Criticisms ,Cointelegraph, 14/03/2019
[18]Kai Stinchcombe ,Blockchain is not only crappy technology but a bad vision for the future , Medium Criptcurrency 5/04/2019.
[19] Werbach, Kevin, Trust, But Verify: Why the Blockchain Needs the Law (August 1, 2017). 33 Berkeley Tech. L.J. 489 (2018). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2844409 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2844409

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