Bocciata all’esame orale di avvocato, vince il ricorso al TAR

Bocciata all’esame orale di avvocato, vince il ricorso al TAR

Candidata, dopo aver superato le prove scritte, sostiene l’orale e viene bocciata; si scopre che nella Commissione non era presente un magistrato e il TAR Molise le da ragione riammettendola a sostenere di nuovo l’orale.

L’esame di abilitazione alla professione forense è ormai famoso alle cronache per essere uno scoglio non facilmente sormontabile, a causa delle modalità in cui si svolge e dell’enorme incertezza dettata dall’intenzione deflattiva del legislatore, che mira a rendere più selettivo l’accesso alla professione, tuttavia non sempre con i risultati sperati.

Il TAR Molise con la sentenza n. 335/2016 e pubblicata il 17.08.2016 ribalta un consolidato orientamento dando ragione ad una candidata che ha partecipato nell’anno 2014 alle prove scritte d’esame per l’abilitazione alla professione forense, la quale dopo averle superate non viene ritenuta idonea all’esercizio della professione all’esito della sessione orale del 19.11.2016.

Tuttavia la candidata, con il patrocinio degli Avv.ti Colangelo e Vania, ritiene sussistano gli estremi per poter esperire ricorso al TAR impugnando il verbale della sessione del 19.11.2011, n. 13/2015, poiché la Commissione non era validamente composta in quanto il membro togato era stato sostituito da un avvocato.

La difesa, come motivo principale, solleva la violazione e falsa applicazione dell’art. 47 della l. n. 247/2012, il quale ai commi 1 e 2 prevede che: “1. La commissione di esame è nominata, con decreto, dal Ministro della giustizia ed è composta da cinque membri effettivi e cinque supplenti, dei quali: tre effettivi e tre supplenti sono avvocati designati dal CNF tra gli iscritti all’albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, uno dei quali la presiede; un effettivo e un supplente sono magistrati in pensione; un effettivo e un supplente sono professori universitari o ricercatori confermati in materie giuridiche. 2. Con il medesimo decreto, presso ogni sede di corte d’appello, è nominata una sottocommissione avente composizione identica alla commissione di cui al comma 1”.

Sostiene la ricorrente, come si legge nella sentenza, che anche nell’espletamento delle singole prove la Commissione dovrebbe essere formata da rappresentanti delle tre categorie (avvocati, magistrati e professori universitari) sulla base della proporzione indicata dall’art. 47 della l. n. 247/2012. Tale disposizione sarebbe poi di immediata applicazione, con la conseguente illegittimità della valutazione compiuta alla seduta del 19 novembre mancando il magistrato nella commissione che ha svolto l’esame orale”.

Si costituisce in giudizio l’Avvocatura Distrettuale dello Stato sostenendo che “la nuova disciplina introdotta dalla l. n. 247/2012 non avrebbe inciso sul principio di piena fungibilità tra membri effettivi e supplenti di cui all’art. 22, co. 5 del R.d. n. 1578/1933, in base al quale i supplenti possono sostituire tutti i membri indipendentemente dalla categoria di appartenenza”.

La Legge n. 247/2012, tra i vari punti, analizza le modalità di accesso alla professione nonché le modalità di formazione delle commissioni di esame ed è proprio su questi due punti il TAR è stato chiamato a decidere.

Parte ricorrente sostiene che la L. n. 247/2012 sia entrata in vigore solo per quanto concerne le modalità di formazione delle commissioni d’esame mentre, in relazione alle modalità di accesso e, quindi, allo svolgimento delle prove d’esame la sua entrata in vigore sia transitoriamente derogata di quattro anni.

All’esito dell’udienza pubblica dell’08.06.2016 il TAR ha trattenuto la causa in decisione.

Il Tribunale Amministrativo, nella succitata sentenza, accoglie il ricorso della candidata-ricorrente stauendo che “la volontà del Legislatore sia nel senso di far venire meno il principio di fungibilità fra membri effettivi e membri supplenti indipendentemente dalla qualifica professionale (in tal senso TAR Sicilia – Catania, Sez. IV, 27 novembre 2015, n. 2784), con la conseguenza che la composizione della commissione che ha condotto l’esame orale della ricorrente era illegittima […] Inoltre l’art. 65, co. 1, della nuova legge 247/2012 prevede che le disposizioni del R.d. 1578/1933 non abrogate espressamente, tra cui l’art. 22, co. 5, anche se non richiamate si applichino solo “se necessario” fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti nella legge stessa”.

Conclude, poi, il Collegio dichiarando che “la disciplina della composizione delle commissioni è stata interamente ed organicamente regolata dall’art. 47 della legge 247/2012, tanto che la disposizione appare in grado di assicurare in via autonoma l’attività delle commissioni, le quali possono operare senza necessità di ulteriori norme, senza quindi bisogno di ricorrere all’art. 22, comma 5, del RD 1578/1933”.

Il TAR Molise, tuttavia non ignora un orientamento contrario basato sulla previsione di cui all’art. 22, co. 5, del R.D. n. 1578/1933, in quanto formalmente non abrogato dalla nuova legge.

La ratio decidendi della sentenza, nonché la ratio della riforma introdotta dalla Legge n. 247/2012, è volta ad evitare il rischio, o, quantomeno, a ridurlo, di “conflitti di interesse e le logiche corporative interne alla categoria forense”.

Il Collegio all’esito dell’accoglimento del ricorso dispone l’annullamento del verbale del 19.11.2015, n. 13/2015 e, per l’effetto,  la rinnovazione dell’esame orale dinanzi ad una commissione conforme al disposto di cui all’art. 47 Legge n. 247/2012.

È di rilevante importanza la sentenza emessa dal TAR Molise la quale farà breccia nella fitta rete dei conflitti in cui ogni anno si vedono protagonisti, loro malgrado, i candidati che del tutto in buona fede, come la ricorrente della sentenza in commento, mirano a acquisire l’abilitazione alla professione da Avvocato quale meritato traguardo dopo anni di sacrifici e duro lavoro.

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