Bollette “gonfiate”: Enel deve provare il corretto funzionamento del contatore

Bollette “gonfiate”: Enel deve provare il corretto funzionamento del contatore

Nota a Cass. civ., sez. III, 7 luglio 2022, ord. n. 21564

Con l’ordinanza n. 21564/22 la Suprema Corte rimarca i tratti dell’onus probandi relativamente alla fattispecie del contratto di somministrazione di energia elettrica.

La vicenda, giunta all’attenzione della Terza Sezione, può essere riassunta nei seguenti termini.

La parte ricorrente, titolare da oltre una decade di un contratto di somministrazione di energia elettrica, conveniva in giudizio Enel Servizio Elettrico ed Enel Distribuzione, proponendo un’azione di accertamento negativo in ordine ad una fattura ove erano stati conteggiati a suo carico consumi a conguaglio per un periodo di circa 8 mesi, indicandone la netta superiorità rispetto ai consumi medi precedentemente registrati.

La contraente deduceva di aver contestato la predetta fattura anche con un reclamo, poiché fondata sull’ultima lettura effettuata sul precedente misuratore, sostituito in assenza dei titolari ed alla presenza di un terzo del tutto estraneo e non autorizzato a sostituirli: lettura, questa, palesemente inattendibile giacché dalla stessa risultava un consumo decuplicato rispetto a quelli di norma appurati.

Si contestavano, dunque, sia la rilevazione del consumo, ai fini dell’accertamento del credito, effettuata in difetto del contradditorio, nonché la sproporzione in eccesso dei consumi rispetto ai periodi anteriori, derivante, probabilmente, da un malfunzionamento del vecchio misuratore, non più verificabile.

La domanda veniva rigettata in primo grado dal giudice di pace.

Il Giudice d’Appello, pur riconoscendo l’irregolarità della sostituzione del dispositivo di misurazione, poiché posta in essere in assenza del contradittorio, rilevava che in quella sede è stata effettuata una rilevazione fotografica attestante l’ultima lettura, sottoposta alle parti e non disconosciuta dall’appellante: pertanto, ancorché il rimpiazzo del contatore sia stato irregolare, i consumi venivano ritenuti provati.

La S.C., sulla scorta del secondo, terzo e quarto motivo (dei cinque proposti)[1], ha accolto il ricorso ed ha cassato con rinvio la sentenza impugnata.

Il giudice di merito non ha fatto corretta applicazione delle regole relative alla ripartizione dell’onere probatorio nei contratti di somministrazione, laddove la rilevazione dei consumi sia effettuata mediante lettura del contatore. In tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita infatti da una mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l’onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l’eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un’attenta custodia dell’impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi[2].

In presenza di contestazioni sulla corretta operatività del rilevatore, pertanto, incombe sul somministrante l’onere di comprovare la funzionalità del medesimo. Assolto tale onere da parte del somministrante, spetta al consumatore-somministrato, ove lamenti l’eccessività dei consumi rilevati, fornire la prova liberatoria della non imputabilità dei consumi, dipeso da cause esterne alla sua volontà e non a lui imputabili.

Se, però, l’impresa erogatrice non prova che il contatore funziona regolarmente – prova non fornita nel caso di specie, anzi preclusa dalla condotta della somministrante che con l’irregolare asportazione del misuratore senza contraddittorio ha impedito, alla controparte ma anche a sé stesso, di provare la regolarità o meno dei consumi – cade la presunzione di consumo a carico del somministrato.

Ne consegue che il giudice di merito, dopo aver accertato che il precedente contatore, sulla base della cui ultima lettura era stata emessa la fattura contestata, per eccessività dovuta proprio ad un lamentato malfunzionamento, non avrebbe potuto legittimamente fondare la prova del consumo di energia sulla rilevazione fotografica dell’ultima lettura risultante dal vecchio contatore, effettuata subito prima del definitivo e irregolare asporto del contatore al di fuori del contraddittorio tra le parti, perché, essendo caduta la presunzione di veridicità della lettura stessa, essa non spiegava più valore probatorio in ordine all’entità del consumo.

L’idoneità probatoria della prova fotografica è posta nel nulla, nel caso de quo, dal venir meno della possibilità di fornire la prova contraria per fatto imputabile alla parte che se ne vuole avvalere.

 

 

 

 

 


[1] Con il secondo motivo il ricorrente deduceva la violazione dell’articolo 111 Cost. e dell’articolo 132 secondo comma n. 4 e 118 disp.att. c.p.c.. laddove la sentenza impugnata, da un lato, ha accertato l’illegittimità dell’operazione di sostituzione del vecchio misuratore avvenuta non in presenza del somministrato e nel contempo ha reputato raggiunta in quello stesso contesto mediante la documentazione fotografica acquisita, che ritraeva appunto – a dire delle società di somministrazione – il quadro del  vecchio contatore, sostituito senza interpellare il cliente, la prova del credito contestato.
Con il terzo motivo il ricorrente deduceva la violazione dell’articolo 2697 C.C. e la falsa applicazione dell’articolo 115 C.P.C. laddove il tribunale ha rinvenuto la prova del credito da conguaglio sui consumi di energia elettrica nella riproduzione fotografica del contatore e nella testimonianza offerte in primo grado dalle società appellate, ritenendo che la mancata contestazione di esse implicasse acquiescenza dell’appellante. Sosteneva invece il ricorrente che al proprio comportamento non potesse essere attribuito il valore di acquiescenza o di non contestazione, avendo egli contestato la regolarità dell’intero procedimento dal quale quegli elementi di prova scaturivano, ovvero l’avvenuta sostituzione del contatore ad insaputa del somministrato, e quindi illegittimamente e senza contraddittorio con l’utente.
Con il quarto motivo si deduceva l’omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti in relazione all’articolo 360, primo comma, numero 5 C.P.C., laddove la sentenza da un lato ha accertato l’oggettiva abnormità̀ dei consumi rilevati sul vecchio contatore al momento della dismissione rispetto ai consumi pregressi ma dall’altro ha omesso di esaminare e tenere nella dovuta considerazione la possibile causa di questa anomalia nonché di valutare il fatto decisivo riguardante la preclusione di una verifica tecnica sull’efficienza dell’impianto derivante dall’ illegittima sostituzione del misuratore in assenza dei titolari dell’udienza. Evidenziava che sostituendo il misuratore la società di somministrazione ha precluso la possibilità di controllare la fondatezza delle contestazioni.
[2] Cfr. Cass. n. 19154/2018; Cass. n. 297/2020.

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Roberto Landi

Assistente amministrativo all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Prato e Pistoia ed ex Tecnico di Amministrazione presso il Tribunale Ordinario di Salerno. Laurea cum laude in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Salerno, Master di II livello in “Strategie Organizzative e di Innovazione per la P.A.”. Tirocinio ex art. 73 d.l. 69/2013 da Ottobre 2021 a Maggio 2023. Praticante avvocato e cultore del diritto.

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