Cartelle esattoriali, il Governo fa un regalo all’Agenzia delle Entrate: prescrizione in 10 anni

Cartelle esattoriali, il Governo fa un regalo all’Agenzia delle Entrate: prescrizione in 10 anni

Il legislatore, con un coup de thèatre, ha inserito nella bozza della Legge di Bilancio una disposizione in base alla quale, per esercitare il diritto alla riscossione dei ruoli formati dall’agente di Riscossione ora affidata all’Agenzia delle Entrate (come ad es. bollo auto, Imu, Tasi, contributi previdenziali ed erariali), si applicherebbe la prescrizione lunga, vale a dire il decorso di dieci anni, in luogo dei tre anni.

Il fisco avrà molto più tempo per dare il via a pignoramenti e fermi amministrativi. Infatti si potrà dire addio alla prescrizione breve ad esempio per le multe stradali: qui si passa da 5 a 10 anni. Le cose vanno peggio per il bollo auto.

Infatti, nell’emananda legge di bilancio è stato deciso di resuscitare i debiti caduti in prescrizione afferenti al bollo auto degli anni precedenti (a partire dall’anno 2013), che anche sulla base di quanto confermato non molto tempo fa dal Giudice di legittimità si sono legittimamente prescritti in tre anni.

Tutto ciò, dopo che la corte di Cassazione, soltanto la scorsa estate aveva affermato che il bollo auto si prescrive in tre anni, da calcolare a partire dal 1 gennaio dell’anno successivo alla scadenza del pagamento del tributo, che come è noto deve effettuarsi entro il 31 dicembre dello stesso anno, seppure con interessi e sanzioni per il ritardato pagamento a carico del contribuente. (v. Cass. Civ., sez. VI-T, Ord. 25/08/2017, n°20425).

Ma attenzione: stesso destino toccherà per esempio all’Imu o alla Tasi, la tanta odiata tassa rifiuti. Anche queste cartelle, se non impugnate entro 60 giorni dalla notifica, avranno prescrizione a 10 anni. Finora le cartelle avevano tempi di prescrizione fissati in base al tipo di tributo. Alcuni esempi: per le imposte locali 5 anni; per Iva e Irpef 10; per il bollo auto 3 anni. Adesso la manovra potrebbe riunire tutte le cartelle sotto una finestra temporale più ampia per la prescrizione.

Questa manovra si pone in aperto contrasto con quanto affermato da una pronuncia delle Sezioni Unite che a risoluzione di una querèlle in seno alla giurisprudenza aveva affermato che i crediti erariali si prescrivono tutti in cinque anni, se gli avvisi di accertamento non vengono impugnati nei termini.

Secondo le SS. UU la prescrizione lunga decennale scatta, infatti, in luogo della prescrizione breve, soltanto in presenza di un titolo giudiziale definitivo, vale a dire idoneo ad avere efficacia di giudicato ai sensi dell’art. 2909 c.c., (es. una sentenza o un decreto ingiuntivo) (Cass. SS.UU n. 23397/16, anche prec. Cass. SS. UU. n° 25790/09). Questa mossa in pratica equipara le cartelle ad una sentenza passata in giudicato con prescrizione a 10 anni.

All’uopo, si riporta testualmente l’articolo contenuto nella bozza della legge di Bilancio: “6. Gli articoli 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si interpretano nel senso che il diritto alla riscossione dei carichi affidati all’agente della riscossione si prescrive con il decorso di dieci anni, quando riguardo ad essi è stata notificata e non opposta nei termini la cartella di pagamento ovvero uno degli atti di cui agli artt. 29, comma 1, lettera a), e 30, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all’art. 9, comma 3-bis, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44. 7. Per i titoli resi esecutivi dal 1° gennaio 2018 il diritto alla riscossione di cui al comma 6 si prescrive con il decorso del termine stabilito dalla legge per la prescrizione di ciascuno dei relativi diritti di credito. …“.

In buona sostanza, la nuova disposizione ridefinisce, in via retroattiva, la prescrizione di tutte le cartelle di pagamento, elevandola sempre a dieci anni, anche per i tributi che, per legge, hanno un termine di scadenza più breve. Questo per i ruoli fino al 31 dicembre 2017; invece per quelli a partire dal 1° gennaio 2018 varrà di nuovo la sentenza delle Sezioni Unite e quindi la prescrizione torna ad essere quella tipica di ciascun tributo.

Qual è l’incredibile conseguenza di tale disposizione? Che chi riteneva di essere ormai libero dai debiti per intervenuta prescrizione – e magari proprio per questo non ha presentato domanda di rottamazione – si troverà invece di nuovo lo spettro del pignoramento. Né ci sarà per lui la possibilità di chiedere la rimessione in termini nell’istanza di definizione agevolata dei ruoli, essendo ormai scaduti i termini. Insomma, il Governo vuol far tornare debitori migliaia di italiani.

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