Bonus facciata: l’impresa inadempiente risarcisce il danno da perdita di chance al Condominio
In caso di appalto stipulato per realizzare i lavori di rifacimento delle facciate di uno stabile condominiale, utilizzando l’agevolazione fiscale denominata “bonus facciata al 90%”, con sconto in fattura, se la ditta appaltatrice è inadempiente, il Condominio può esercitare l’azione di risoluzione contrattuale ex art. 1453, cod. civ., oltre al risarcimento del danno per aver perso l’agevolazione fiscale.
È quanto deciso dal Tribunale di Roma, con la sentenza 13 febbraio 2024.
1. La vicenda processuale
Con la sentenza del 13 febbraio 2024, il Tribunale di Roma – Xª Sezione civile – ha riconosciuto a un Condominio il risarcimento (pari ad Euro 187 mila), da perdita di chance, in relazione all’illegittima privazione dell’aspettativa d’utilizzo del bonus facciata al 90%.
Privazione causata dal comportamento contrattuale dell’impresa inadempiente che, nonostante le obbligazioni assunte, non diede mai corso ai lavori di rifacimento delle facciate condominiali.
Tale inadempimento, venne giustificato dall’impresa appaltatrice nella materiale impossibilità, una volta sottoscritto il contratto, di ottenere il rimborso dello “sconto” dei bonus fiscali da parte degli Istituti di credito.
In particolare, secondo la difesa dell’impresa, il repentino mutamento della normativa relativa ai bonus edilizi a seguito dell’entrata in vigore del c.d. Decreto Rilancio, volto a ridurre ogni tipo di frode fiscale, avrebbe – di fatto – posto all’incaglio qualsivoglia operazione di sconto in relazione ai predetti crediti.
2. Il Decreto Rilancio
Il Tribunale, dopo aver comunque riconosciuto che “a seguito a seguito delle modifiche apportate dal (…) Decreto Rilancio, tutti gli istituti bancari (…) per disincentivare alcune prassi illecite, hanno smesso di scontare i crediti fiscali”, avvalorando – così – la tesi di un avvenuto “mutamento imprevedibile e radicale” di un sistema normativo paventato dall’impresa, non ha potuto comunque sottrarsi dal rilevare un’ulteriore e dirimente circostanza.
Nel corso del giudizio, è infatti emerso come il Condominio offrì comunque all’impresa un “prestito ponte” di 90 mila euro per “consentirle l’avvio dei lavori”.
Purtuttavia, l’appaltatrice non diede alcun riscontro né cominciò le lavorazioni.
Ebbene, prosegue la sentenza, “anche ad ammettere l’esistenza di una ridotta colpevolezza per il ritardo nell’adempimento del contratto di appalto connessa alla modifiche normative, tale inerzia risulta del tutto ingiustificata”.
3. La sentenza del Tribunale di Roma: la risoluzione contrattuale e la condanna al risarcimento del danno da lesione di un’aspettativa legittima
Da qui, la pronuncia della risoluzione contrattuale per inadempimento dell’impresa appaltatrice e la condanna di quest’ultima al risarcimento del danno subito dal Condominio.
Danno qualificato non come “lesione di un diritto soggettivo maturato ma (…) lesione di un’aspettativa legittima ad un diritto soggettivo non ancora maturato (sia pure anche per effetto dell’inadempimento dell’appaltatore)”. “Non essendo mai stata ultimata la ristrutturazione della facciata, che dava diritto al superbonus al 90% invocato, la stessa insorgenza del diritto risulta frustrata; e poiché tale frustrazione è in gran parte addebitabile alla colpevole inadempienza dell’appaltatore, deve essere da questi risarcita la chance(indubbiamente elevatissima) che l’attore avrebbe potuto usufruire di tale bonus qualora l’appaltatore (utilizzando il prestito ponte) avesse ultimato tempestivamente i lavori in modo da consentire al Condominio attore la maturazione del diritto al cospicuo vantaggio fiscale”.
In ogni caso, conclude la decisione, deve ridursi l’importo liquidabile ad una percentuale, determinata equitativamente, pari al 70% del bonus astrattamente riconoscibile, tenuto conto del fatto colposo del creditore – Condominio che, a ben vedere, avrebbe potuto rivolgersi ad altra impresa.
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avv. Alessandro Severgnini
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