Brevi cenni sul consenso informato e sulle Disposizioni Anticipate di Trattamento
Il diritto alla salute, intesa quale benessere psico-fisico, viene rimesso all’autodeterminazione del soggetto titolare.
Segnatamente, lo strumento con il quale tale diritto si concilia con la libertà di autodeterminazione è rappresentato dal consenso informato. In particolare, dal punto di vista normativo, esso trova riconoscimento non solo all’art. 5 della Convenzione Oviedo del 1997 – nel quale si afferma che un intervento nel campo della salute può essere effettuato soltanto a seguito di una informazione adeguata da parte della persona ivi sottoposta – ma anche all’art. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea in cui si statuisce il rispetto del consenso libero ed informato dell’interessato in ambito medico.
A livello di normativa ordinaria, la disciplina organica sul consenso informato è rinvenibile nella Legge 22 dicembre 2017, n. 219 la quale all’art. 1 afferma che nessun trattamento può essere iniziato o proseguito in assenza di un consenso libero ed informato nel quale si incontrano l’autonomia decisionale del paziente e la competenza e responsabilità del medico. Ogni persona infatti ha il diritto di essere aggiornata in modo chiaro e completo della diagnosi, della prognosi, dei benefici e dei rischi degli accertamenti diagnostici, delle conseguenze dell’eventuale rifiuto del trattamento sanitario o della rinuncia allo stesso.
Ai sensi del comma settimo, nelle situazioni di emergenza, il medico è tenuto ad assicurare al paziente tutte le cure necessarie e di rispettare la sua volontà di rinunciare o di rifiutare il trattamento. Pertanto, egli andrà esente da responsabilità penale o civile.
Nei casi di paziente con prognosi infausta a breve termine o di imminenza di morte, il medico deve astenersi da ogni ostinazione irragionevole nella somministrazione delle cure e dal ricorso a trattamenti inutili o sproporzionati potendo altresì ricorrere alla sedazione palliativa profonda continua in associazione con la terapia del dolore (dandone annotazione nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico).
Il paziente, nel momento in cui riceve dal sanitario le informazioni relative al proprio stato di salute, deve essere messo in condizione di accettare o di rifiutare, rappresentando tale momento il rafforzamento del rapporto di alleanza terapeutica che caratterizza il dialogo tra il medico ed il paziente.
La persona minore di età o incapace ha diritto di ricevere informazioni sulle scelte relative alla propria salute in modo consono alle sue capacità per essere messa nelle condizioni di esprimere la sua volontà. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore, con riguardo all’interdetto questo è espresso o rifiutato dal tutore, mentre con riferimento alla persona inabilitata è espresso dalla medesima.
Il consenso manifestato dall’interessato deve possedere alcune caratteristiche. In particolare, deve essere personale (pur potendo, l’interessato, farsi sostituire da un familiare o da una persona di fiducia espressamente nominata), esplicito, specifico, immune da vizi, reale e revocabile.
Mediante le DAT (Disposizioni Anticipate di Trattamento), espressione di quella che è stata poc’anzi definita alleanza terapeutica tra medico e paziente, un soggetto maggiorenne, nel pieno possesso delle proprie facoltà intellettive decide “ora per allora” sui propri orientamenti in merito al vita, ad eventuali trattamenti sanitari, agli accertamenti diagnostici che intende o meno accettare nel momento in cui dovesse sopraggiungere un’incapacità di intendere e di volere e non dovesse essere più in condizione di prestare il consenso.
Relativamente ai requisiti delle DAT, oltre che essere espresse direttamente dal disponente, questi può anche indicare un fiduciario che lo rappresenti nelle relazioni con il personale medico.
Per quanto concerne la loro natura, trattasi di un negozio giuridico unilaterale a contenuto non patrimoniale, personalissimo e sottoposto a condizione sospensiva.
Le DAT devono essere redatte con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, ovvero con scrittura privata consegnata personalmente dal disponente all’ufficio dello stato civile del comune di sua residenza ed annotate su un apposito registro.
Laddove, invece, le condizioni di salute del disponente non lo consentano, è possibile ricorrere alla videoregistrazione.
Le DAT possono essere disattese dal medico in accordo con il fiduciario quando appaiono incongrue, non corrispondono alla condizione clinica del paziente ovvero in caso di terapie volte a migliorare le condizioni di salute del paziente non prevedibili al momento della sottoscrizione.
In caso di sussistenza di un conflitto tra il medico ed il fiduciario la decisione viene rimessa al giudice tutelare.
Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Direttore responsabile Avv. Giacomo Romano
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