Brexit: è disponibile il vademecum per il rilascio della carta di soggiorno

Brexit: è disponibile il vademecum per il rilascio della carta di soggiorno

Ormai terminata la procedura di recesso del Regno Unito dall’UE, si procede a somministrare le tutele predisposte in favore dei cittadini. E’ stata abilitata, infatti, una procedura che prevede la possibilità di richiedere, presso la questura di residenza, il rilascio di una carta di soggiorno in formato elettronico che attesta il nuovo “status di beneficiario dell’Accordo di recesso”. La finalità, è prevalentemente quella di consentire un più gevole riconoscimento dei soggetti titolari dei benefici previsti dall’Accordo medesimo.

Dal 1° gennaio 2021 gli interessati, infatti, potranno presentare le istanze per il rilascio del documento di soggiorno, secondo le linee guida già riassunte nel vademecum elaborato e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’Interno.

Vediamo, di seguito, i dettagli del vademecum.

I beneficiari. I beneficiari dell’Accordo di recesso sono i cittadini del Regno Unito, residenti in Italia entro il 31 dicembre 2020, ed i familiari che li accompagnano o li raggiungono, anche dopo la predetta data.

Ufficio competente al rilascio del documento in formato elettronico. Il documento di soggiorno elettronico è rilasciato dalla Questura della provincia dove risiede il cittadino britannico, sul cui sito è indicato un canale telematico dedicato che consente agli interessati di prenotare l’appuntamento per la presentazione dell’istanza. Per agevolare gli adempimenti connessi al rilascio del documento digitale, infatti, è stata attivata l’apposita casella di posta elettronica immig.quest.im.regnounito@pecps.poliziadistato.it  che consente di fissare l’appuntamento presso l’Ufficio Immigrazione per l’avvio della relativa istruttoria.

Quale documento può essere richiesto dai cittadini britannici e dai loro familiari?. L’Accordo di Recesso prevede che i cittadini del Regno Unito, e i loro familiari, hanno diritto di ricevere un nuovo documento di soggiorno in formato elettronico recante l’indicazione dell’avvenuta emissione sulla base dell’Accordo di recesso e consente di esercitare i diritti riconosciuti dall’Accordo medesimo.

Il documento di soggiorno elettronico è valido 5 anni (recante il titolo “carta di soggiorno”) ovvero 10 anni (recante il titolo “carta di soggiorno permanente”) nel caso sia maturato il diritto di soggiorno permanente (soggiorno legale e ininterrotto in Italia per 5 anni, compresi i periodi di soggiorno che precedono o seguono il 31 dicembre 2020).

Procedura. I cittadini britannici iscritti in anagrafe entro il 31 dicembre 2020, a partire dal 1 gennaio 2021, sono invitati a presentarsi personalmente presso l’Ufficio Immigrazione della Questura della provincia di residenza per richiedere il rilascio del documento di soggiorno elettronico.

Nel corso della procedura di rilascio del documento di soggiorno verrà richiesta l’acquisizione dei dati biometrici.

Il rilascio del documento di soggiorno elettronico avviene dopo alcuni giorni, al fine di consentire il corretto svolgimento della personalizzazione dello stesso.

I cittadini del Regno Unito devono presentare i seguenti documenti: documento di identità in corso di validità; attestazione della propria iscrizione anagrafica, rilasciata dal Comune di residenza, che dimostri l’iscrizione anagrafica entro il 31 dicembre 2020 o, in alternativa, autocertificazione della propria iscrizione in anagrafe entro il 31 dicembre 2020 e di non essere stato successivamente cancellato, ai sensi degli artt. 46-47 D.p.r. 445/2000; ricevuta di pagamento di € 30,46 pari al costo di produzione del documento, effettuato con bollettino postale sul CC n. 67422402 (intestato a “MEF DIP.TO DEL TESORO VERS: DOVUTO RILASCIO CARTA DI SOGGIORNO” – causale: “Importo per il rilascio della carta di soggiorno – Accordo di recesso UE/ UK”); n. 4 fotografie in formato tessera.

I familiari del cittadino del Regno Unito devono presentare i seguenti documenti: documento di identità in corso di validità; copia del documento di soggiorno in formato elettronico rilasciato dalla Questura al cittadino del Regno Unito o, in alternativa, copia dell’attestazione dell’iscrizione anagrafica del cittadino del Regno Unito che dimostri l’iscrizione anagrafica entro il 31 dicembre 2020; documento dall’autorità competente del Paese di origine o di provenienza che attesti la qualità di familiare del cittadino britannico; ricevuta di pagamento di € 30,46 pari al costo di produzione del documento, effettuato con bollettino postale sul CC n. 67422402 (intestato a “MEF DIP.TO DEL TESORO VERS: DOVUTO RILASCIO CARTA DI SOGGIORNO” – causale: “Importo per il rilascio della carta di soggiorno – Accordo di recesso UE/ UK”); n. 4 fotografie in formato tessera;

Possono ottenere il documento di soggiorno elettronico gli studenti britannici?. A partire dal 1 gennaio 2021 gli studenti britannici, in possesso dei requisiti previsti dalla Direttiva 2004/38/CE che risultino iscritti nell’anagrafe della popolazione residente o nel registro della popolazione temporanea entro il 31 dicembre 2020 possono richiedere, presso la Questura della provincia di residenza, il rilascio del nuovo documento di soggiorno elettronico.

Cosa è previsto per i lavoratori frontalieri? Il vademecum dona una definizione di “lavoratori frontalieri”, comprendendo nella stessa, ai sensi dell’art. 9 dell’Accordo di recesso, i cittadini del Regno Unito che esercitano un’attività economica conformemente all’articolo 45 o 49 del Trattato sul funzionamento dell’UE, in uno o più Stati in cui non soggiornano.

A partire dall’1 gennaio 2021, questi lavoratori, previa esibizione di idonea documentazione in grado di dimostrare che esercitano in Italia un’attività economica conformemente all’articolo 45 o 49 del Trattato sul funzionamento dell’UE, da prima del 31 dicembre 2020, potranno richiedere alla Questura della provincia in cui è ubicata la sede di lavoro un documento elettronico, di validità quinquennale, che attesta il loro status.

Cosa accade nel caso di mancata iscrizione anagrafica entro il 31 dicembre 2020?. I cittadini britannici che non risultino ancora iscritti in anagrafe entro il 31 dicembre 2020, ma che dimostrino, tramite idonea documentazione comprovante una legale permanenza sul territorio nazionale alla suddetta data (es. contratto di lavoro, certificato d’iscrizione a corso di studi) potranno comunque richiedere il rilascio del documento di soggiorno elettronico alla Questura della provincia di residenza.

Cosa succede se il cittadino britannico cambia residenza prima di avere ottenuto il rilascio del documento di soggiorno elettronico? Il cambio di residenza non impedisce al cittadino britannico di ottenere il rilascio del documento di soggiorno elettronico.

Per esercitare tale diritto, il cittadino britannico dovrà recarsi presso la Questura della provincia dove risiede al momento della richiesta.

Cosa accade se il cittadino britannico presenta la domanda di iscrizione anagrafica entro il 31 dicembre 2020, ma la relativa istruttoria non si è conclusa? Il cittadino britannico non avrà alcun problema poiché l’iscrizione anagrafica decorre dalla data della presentazione dell’istanza al Comune, anche se la relativa istruttoria dovesse concludersi, con esito positivo, nel 2021.


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Anna D`Amicis

29 anni e abilitata all'esercizio della professione forense; Ho maturato 3 anni di esperienza nel settore legale e prediligo le seguenti aree di interesse giuridico: - Diritto civile: contrattualistica, affari societari, contenzioso civile e commerciale. - Diritto internazionale: immigrazione, diritto d'asilo e protezione internazionale.

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