Bullismo: momento di cambiamenti anche per l’Italia. La proposta di legge.
Recentemente è stato portato all’attenzione della Camera un progetto di legge avente ad oggetto la regolamentazione del bullismo e del cyber-bullismo.
Partendo da una definizione specifica dei due concetti, i punti più importanti riguarderebbero in primo luogo gli obblighi di intervento del Gestore dei siti internet. Quest’ultimo, innanzi alla segnalazione dei messaggi offensivi da parte della vittima minorenne o del genitore, dovrebbe provvedere prontamente al blocco dei contenuti, attivandosi entro 48 ore dalla presentazione dell’istanza. Decorso inutilmente tale termine, la vittima potrà rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali. A ben vedere, si tratterebbe comunque di un rimedio successivo, essendo di fatto impossibile per l’agente operare in via preventiva in un contesto in cui i contenuti sono molteplici ed in costante e continuo mutamento.
A livello scolastico, si dovrà procedere alla nomina di un Referente per le iniziative contro il bullismo ed il cyber bullismo; si tratterà di un professore, cui sarà richiesto di operare assiduamente in tal senso, avvalendosi anche della polizia postale e degli uffici competenti. Ulteriori obblighi saranno posti a carico del Preside dell’Istituto scolastico che, avuta notizia di eventuali episodi di bullismo, dovrebbe informare immediatamente i genitori dei minori coinvolti e, valutata la gravità del caso, adottare in collaborazione con insegnanti e Referente le misure più opportune nei confronti dei bulli, nonché misure di assistenza per la vittima.
Il testo disciplinerebbe altresì il potere ammonitorio del Questore che, nei casi in cui non sia formulata querela e non si debba procedere d’ufficio, dovrebbe convocare il minore con un genitore per ammonirlo oralmente ed invitarlo ad osservare la legge. La pena potrà essere aumentata qualora il bullo non ottemperi l’ammonimento. E’ previsto inoltre un inasprimento sanzionatorio, per quanto riguarda il reato di stalking informatico.
Stante l’importanza dei diritti colpiti dal fenomeno, si è in presenza di un intervento senz’altro tardivo.
Occorre ricordare che in America gli Stati hanno gradualmente adottato un’apposita legislazione – per disciplinare il problema -già a partire dagli anni Novanta e nel Regno Unito si prevede espressamente da anni un vero e proprio obbligo degli insegnanti di prevenire gli episodi di bullismo (Education and Inspection Act).
Partendo dal presupposto che l’atto di bullismo in sé costituisce aperta violazione dell’onore, dell’integrità psico-fisica della persona e della tutela delle diversità, provvedimenti in tal senso erano da lungo tempo auspicabili. Genitori ed insegnanti hanno infatti tenuto un atteggiamento indifferente ed inerte, talvolta giustificando episodi anche molto gravi con il gioco o lo scherzo, lasciando quindi la vittima sola con sé stessa. Il problema veniva spesso ricercato in quest’ultima, ponendola in una situazione di forte stress, che a livello psicologico andava ad aggravare una situazione scolastica ed extra-scolastica già precaria, e inducendola anche a gesti estremi. Ciò che di fatto mancava era un processo educativo ai valori fondamentali, un processo che dovrebbe sempre partire dalla famiglia e continuare a scuola in un ambiente sereno ed amichevole. Si auspica quindi che le future disposizioni normative possano effettivamente accrescere la sensibilizzazione ad un problema ormai tanto diffuso, frutto dell’uso incontrollato della tecnologia e della perdita di principi quali la tolleranza e il rispetto per il prossimo.
In Italia, in realtà, pur in assenza di una disciplina specifica, non sono mancate misure di carattere punitivo e reintegrativo. Per i danni alla persona da violenza fisica, il rimedio percorribile è sempre stato la querela ex artt. 581 e 582 c.p.; nei casi di pubbliche prese in giro, violenza verbale, intimidazioni, ecc.. ha trovato attuazione la disciplina in materia di diffamazione, ingiuria, minacce, molestie e in ultimo lo stalking informatico. Con riferimento alle ipotesi di danno alle cose, si procede ex art. 635 c.p. per il reato di danneggiamento. Sul piano civilistico e reintegrativo, partendo dal principio che chiunque cagiona ad altri un danno ingiusto – sia esso materiale o morale – ha diritto al risarcimento, sono previste varie ipotesi di responsabilità. Se il bullo è maggiorenne, risponde personalmente di ogni sua azione; se il bullo è minorenne – situazione in concreto più frequente – rispondono in primo luogo i genitori per culpa in educando (l’inadeguatezza dell’educazione impartita potrebbe presumersi dalla condotta irrispettosa verso i compagni), in secondo luogo gli insegnanti per culpa in vigilando (si tratterà qui di stabilire – a seconda dell’età, del tempo e dei luoghi – quale sia, in concreto, il grado di vigilanza che ci si poteva attendere).
Si tratta comunque di soluzioni ad oggi difficilmente percorribili. Salvo i casi di particolare gravità, occorre tenere nel giusto conto che la vittima rimane il minore, con tutte le problematiche psicologiche del caso; non è così inconsueto che preferisca tacere persino in famiglia e sopportare in silenzio. I più coraggiosi hanno trovato in passato un doppio scoglio da superare: l’inerzia della burocrazia – da un lato – e la pressione morale, per aver rivelato il torto subito – dall’altro. Se l’obbiettivo perseguito da questo progetto di legge è effettivamente porre un freno al bullismo, si spera che le misure previste siano effettivamente di facile accesso a chiunque e che i soggetti responsabilizzati dalla nuova disciplina siano davvero in grado di agire prontamente, senza troppi “ma” e “forse”.
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