Cade a causa di una buca sul marciapiede: condannato il Comune ex art. 2051 c.c.

Cade a causa di una buca sul marciapiede: condannato il Comune ex art. 2051 c.c.

Tribunale di Milano, sez. X Civile, 15 novembre 2018, n. 11444

La vicenda. Una donna, camminando per strada, cadeva al suolo a causa di un’anomalia del marciapiede non segnalata; a seguito della caduta la donna riportava lesioni e, pertanto, agiva nei confronti del Comune.

Il Comune si difendeva affermando che la donna frequentava abitualmente i luoghi ove è avvenuto il fatto e, dunque, doveva presumersi che l’attrice conoscesse l’esistenza della buca che ha cagionato la caduta.

Espletate le prove testimoniali e la consulenza medico-legale la causa è stata trattenuta in decisione.

La decisone. Il Giudice ha subito respinto le difese del Comune affermando che <<in una strada aperta al pubblico transito; non sembra esigibile che il cittadino conservi memoria di tutte le anomalie del manto stradale, tanto più quando si tratti di modesti dislivelli, quindi, scarsamente visibili, ma proprio perciò altamente pericolosi; per altro verso l’utente della strada nutre un’ovvia aspettativa in ordine alla regolarità di un manto stradale non indicato come dissestato da un apposito segnale di pericolo e l’ora diurna non necessariamente rende percepibile un dissesto>>.

Inoltre, l’art. 2051 c.c. comporta notoriamente una inversione dell’onere della prova, con la conseguenza che nel caso de quo sarebbe spettato al Comune provare l’esistenza di una caso fortuito.

L’obbligo di custodia, ha ricordato il Tribunale seguendo secondo l’insegnamento della Cassazione (ad esempio Cass. Civ n. 7403/2007), sussiste se vi è: a) il potere di controllare la cosa; b) il potere di modificare la situazione di pericolo insita nella cosa o che in essa si è determinata; c) il potere di escludere qualsiasi terzo dall’ingerenza sulla cosa nel momento in cui si è prodotto il danno; se anche il danneggiato ha avuto un ruolo causale nella determinazione dell’evento dannoso troverà applicazione l’art. 1227 c.c.

Per l’ipotesi di transito su strada pubblica la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto sussistente il caso fortuito solamente in quelle situazioni provocate dall’utente stesso oppure da una alterazione dello stato della cosa repentina e non specificamente prevedibile.

Ebbene, nel caso in esame il Comune si è limitato ad esprimere congetture e illazioni sulla conoscenza da parte della danneggiata dello stato della via; inoltre, non vi era alcuna segnalazione che avvisasse gli utenti della presenza di deformazioni del piano viabile.

Pertanto, il Tribunale ha accolto la domanda di risarcimento per complessivi euro 14.388,84 ed ha condannato, altresì, il Comune al rimborso delle spese del giudizio, liquidate in complessivi euro 3.965,00.


Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Direttore responsabile Avv. Giacomo Romano
Listed in ROAD, con patrocinio UNESCO
Copyrights © 2015 - ISSN 2464-9775
Ufficio Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it
***
Metti una stella e seguici anche su Google News

Articoli inerenti