Caduta accidentale per strada: come e quando ottenere il risarcimento danni

Caduta accidentale per strada: come e quando ottenere il risarcimento danni

Quando la scarsa manutenzione delle strade è causa di lesioni l’Ente Pubblico proprietario[1] può essere chiamato a rispondere del danno cagionato alla vittima.

Come noto, il danno accidentale rappresenta una categoria molto ampia di danno che comprende tutti quei danni causati da un evento imprevedibile, del tutto involontario e inevitabile.

A tal riguardo è bene distinguere due concetti giuridici diversi: il caso fortuito e la forza maggiore.

Costituisce causa di forza maggiore quel fatto umano o naturale al quale non può opporsi una diversa determinazione volitiva e che, perciò, è irresistibile; diversamente si definisce caso fortuito ogni evento non evitabile con la normale diligenza e non imputabile al soggetto a titolo di colpa o dolo. Pertanto, ciò che caratterizza il caso fortuito è la sua ‘imprevedibilità’, mentre nota distintiva della forza maggiore è l’elemento della ‘irresistibilità’[2].

Ebbene, il proprietario (e nel caso di specie l’ente pubblico) potrà escludere la responsabilità ex art. 2051 c.c. dimostrando che l’evento è avvenuto “per caso fortuito” e cioè che esso si è verificato a causa di un comportamento del danneggiato che non ha prestato l’ordinaria diligenza o di un fatto imprevedibile e improvviso (ad esempio per le condizioni meteorologiche che rendono pericolosa la circolazione o per una frana che ha fatto cedere il terreno)[3].

Tanto premesso, per poter ottenere il risarcimento a seguito di caduta accidentale per strada è necessario che il danneggiato dimostri che l’infortunio sia stato provocato dal dissesto della strada.

In particolare, egli dovrà provare che il pericolo, rappresentato dalla buca, dal tombino scoperto o mal posizionato o dal marciapiede rotto, non era facilmente visibile e, dunque, non poteva essere evitato secondo l’ordinaria diligenza[4].

Sul punto si sono espressi anche gli Ermellini precisando che per essere risarciti occorre fornire prova che ciò che ha provocato il danno (ad es. la buca o il tombino) rappresentava un’insidia o un trabocchetto “che, per la sua oggettiva invisibilità e per la sua conseguente imprevedibilità, integra una situazione di pericolo occulto”[5].

 

 

 

 

 

[1] Il Comune per le strade urbane e la Provincia per le strade provinciali.
[2] Cass. pen. n. 47550/2023.
[3] https://www.slls.it/risarcimento-danni-per-caduta-in-strada/.
[4] https://www.slls.it/risarcimento-danni-per-caduta-in-strada/.
[5] Cass. civ. n. 15375/2011

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