Calciatori professionisti: cessione del transfer e contratto di lavoro sono collegati
Cass. civ., sezione lavoro, 4 novembre 2015, n. 22513
a cura di Giuseppe Di Micco
Il fatto
Particolare si presenta la vicenda originata dal ricorso di un calciatore argentino, il quale aveva stipulato un contratto di durata quinquennale con l’Associazione Sportiva Roma S.p.a. di lavoro subordinato per la sua prestazione sportiva presso quest’ultima. L’Associazione Sportiva, però, aveva nel contempo stipulato anche un contratto di cessione del transfer internazionale con il Club di provenienza del calciatore, necessario per il tesseramento del calciatore con la Federazione Italiana Gioco Calcio. In tale accordo era espressamente previsto che l’acquisto del calciatore fosse subordinato alla prova documentale della cittadinanza italiana di quest’ultimo. Poiché il calciatore fu coinvolto in seguito in una vicenda penale nella quale emerse la falsità dei documenti attestanti la sua cittadinanza italiana, non fu né ammesso agli allenamenti, né retribuito. Il calciatore propose ricorso al giudice del lavoro per chiedere il risarcimento del danno, ma la sua domanda fu respinta. Lo stesso accadde anche per l’appello.
La decisione
La Corte di Cassazione nel caso di specie, conferma l’orientamento espresso già dalla Corte di Appello di Roma in sede di gravame. Anche per i giudici di legittimità sussiste un collegamento sia genetico che funzionale tra il contratto di cessione del transfer internazionale stipulato tra le due società sportive e quello accessorio tra il calciatore e la società sportiva romana. Il collegamento negoziale, infatti, prevede che pur se vi siano più contratti coordinati tra loro, ciascuno con una propria causa, mirano nel contempo a realizzare un’unica operazione negoziale. Ed è ciò che si è verificato nel caso de quo. I due contratti, sebbene distinti tra loro, erano accomunati dal rilievo causale della cittadinanza italiana del calciatore, la cui mancanza ha prodotto un’invalidità originaria del primo contratto, con una consequenziale ricaduta sul secondo negozio stipulato tra il singolo calciatore e la società sportiva.