Calcolo d’imposta: mutamento metodo di tassazione ed interessi dovuti

Calcolo d’imposta: mutamento metodo di tassazione ed interessi dovuti

Sommario: Premessa – 1. Il fatto – 2. L’accoglimento del ricorso – 3. L’appello – 4. La decisione – 5. Conclusione

 

 

Premessa

Il mutamento retroattivo del metodo del calcolo d’imposta di fonte estera che rilevi una minore imposta da versare rispetto a quella versata, determina il calcolo degli interessi non già dall’istanza di rimborso, ma dal pagamento delle imposte.

1. Il fatto

L’Agenzia delle Entrate con appello, notificato alla controparte, ha chiesto la riforma della sentenza della Commissione Provinciale di Roma n. 25619 emessa in data 24/17/2017 e depositata in data 28/11/2017[i].

Con ricorso in primo grado, la società contribuente domandava l’illegittimità del parziale diniego formatosi sull’istanza di rimborso della somma degli interessi spettanti in relazione all’IRES e all’IRAP che le erano stati rimborsati nell’anno 2011.

Nello specifico, l’ufficio ha calcolato gli interessi a decorrere dalla data di presentazione dell’istanza di rimborso, sull’assunto che quest’ultima avrebbe assunto la funzione di emendare la dichiarazione dei redditi presentata per l’anno d’imposta 2011, mutando il metodo di calcolo dell’imposta (di fonte estera) mentre secondo quanto riportato dalla società, gli interessi in relazione all’IRES le spetterebbero dal periodo successivo al secondo acconto dell’anno d’imposta 2011 e gli intessi in riferimento all’IRAP, dal versamento del saldo dell’anno fino alla data di erogazione del rimborso.

2. L’accoglimento del ricorso

La Commissione Provinciale ha accolto il ricorso ritenendo che, il riconoscimento di un debito da parte dell’Amministrazione comporta, a sua volta, il riconoscimento anche di un accessorio del relativo credito, ovverosia degli interessi, che devono decorrere dalla data del versamento, sino all’effettivo soddisfo, giacché l’obbligazione tributaria oggettivamente novata non può ricondursi a tale data.

3. L’appello

L’Agenzia delle Entrate ha censurato la sentenza in quanto non si tratta di un rimborso da indebito poiché, per l’anno in oggetto, le imposte originariamente versate erano pienamente dovute, ma il sopravvenuto mutamento normativo ha consentito alla società l’applicazione retroattiva degli effetti anche alle annualità precedenti alla sua entrata in vigore.

La società appellata ha chiesto il rigetto dell’appello in quanto il rimborso non aveva fondamento in uno ius superveniens, ma da diversa interpretazione fornita dall’Amministrazione in sede di risposta ad un interpello – risoluzione n. 29/E del 18 marzo 2015 – sicché la stessa istanza di rimborso non può essere assimilata ad una dichiarazione integrativa.

Inoltre l’Agenzia delle Entrate con riferimento alle annualità 2010 e 2012 ha posto in essere un comportamento tale da non manifestare diniego alla decorrenza degli interessi dal giorno del versamento: ciò è rilevato nel corso del giudizio per gli interessi spettanti in relazione all’anno 2010, nel corso del quale l’Agenzia ha contemplato la decorrenza degli interessi per poi appellare la sentenza emessa in primo grado, nella quale veniva condannata al pagamento degli interessi stessi senza porre alcun riferimento all’assimilazione alla dichiarazione correttiva.

Per quanto attiene all’anno 2012 l’Agenzia, rispondendo favorevolmente al reclamo-mediazione, si è offerta di pagare gli interessi in misura pressoché corrispondente alla somma indicata e richiesta dalla società. Con successiva memoria, la società, ha precisato che nel frattempo l’amministrazione ha disposto il pagamento di una parte maggioritaria degli interessi pretesi in relazione al rimborso dell’Irap, spettante per l’anno 2011. Decisione che ha comportato la riduzione dell’ammontare complessivo degli interessi dovuti per l’anno in questione, rimanendo in gioco solamente gli interessi relativi all’Ires e il residuo di quelli concorrenti per l’Irap.

4. La decisione

La Commissione Tributaria Regionale per il Lazio, con sentenza del 17/02/2020 n. 857, ha respinto l’appello poiché, l’istituto della dichiarazione correttiva, richiamato dall’Agenzia delle Entrate, presuppone che il contribuente nel corso della stesura abbia commesso degli errori, cosa che nel caso di specie non è avvenuta essendo che la società ha richiesto il rimborso in conseguenza di interpello rivolto all’Agenzia, sulla cui sussistenza e sul cui esito non è stata mossa alcuna contestazione da parte della stessa.

L’assenza di errore è rilevabile dalla stessa ricostruzione della vicenda posta dall’Agenzia, che correla l’istanza di rimborso ad uno ius superveniens: di fatti la società, nel presentare la dichiarazione dei redditi anno 2011, ha tassato i proventi derivanti dai veicoli in base alle disposizioni contenute nello IAS 31 e, per evitare la doppia tassazione del reddito estero ha applicato l’art. 165 del TUIR (metodo del credito d’imposta per i redditi di fonte estera).

A seguito di successiva modifica dello IAS 31, a decorrere dall’1 gennaio 2013, la tassazione del reddito prodotto all’estero, applicabile come al caso di specie, non è più perfettamente collimante con il metodo del credito d’imposta, che la società ha eseguito al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi dell’annualità in questione.

Essendo decorso il termine per emendare la dichiarazione dei redditi annualità 2011, la società chiese rimborso dell’Ires e dell’Irap relative all’annualità, poiché il mutamento del metodo di tassazione per il calcolo dell’imposta di fonte esterna determinava una minore imposta da versare rispetto a quella effettivamente versata. Si evince chiaramente come la società non abbia commesso alcun errore, ma abbia semplicemente applicato una disciplina più favorevole.

5. Conclusione

In conclusione, la società non è incorsa in un’ipotesi di erroneità della dichiarazione e la tesi avanzata dall’Agenzia secondo cui gli interessi domandati non erano alquanto dovuti – ritenendoli decorrenti soltanto dalla data di presentazione dell’istanza di rimborso ed essendo stato il rimborso d’imposta liquidato prima del compimento del secondo semestre d’istanza, sicché non sarebbero maturati gli interessi, stante il disposto dell’art. 44 D.P.R. n. 602/1973[ii] – è del tutto infondata.

 

 


Note
[i] Vedi sentenza Com. Prov. di Roma n. 25619 del 28/11/2017.
[ii] Art. 44 D.P.R. n. 602/1973 (interessi per ritardato rimborso di imposte pagate) “Il contribuente che abbia effettuato versamenti diretti o sia stato iscritto a ruolo per un ammontare di imposta superiore a quello effettivamente dovuto per lo stesso periodo ha diritto, per la maggior somma effettivamente pagata, all’interesse del 1 per cento (1) per ognuno dei semestri interi, escluso il primo, compresi tra la data del versamento o della scadenza dell’ultima rata del ruolo in cui è stata iscritta la maggiore imposta e la data dell’ordinativo emesso dall’intendente di finanza o dell’elenco di rimborso. L’interesse di cui al primo comma e’ dovuto, con decorrenza dal secondo semestre successivo alla presentazione della dichiarazione, anche nelle ipotesi previste nell’art. 38, quinto comma e nell’art. 41, secondo comma. L’interesse è calcolato dall’ufficio delle imposte, che lo indica nello stesso elenco di sgravio, o dall’intendente di finanza ed è a carico dell’ente destinatario del gettito dell’imposta”.

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