Cancellazione Cassa Forense: legittima la perdita dei contributi versati
I lettori di questa Rivista giuridica ben conoscono la sentenza della Corte d’Appello Roma, 18 giugno 2014, n. 2219 secondo cui «l’avvocato che, non avendo maturato il diritto alla pensione, cessi l’iscrizione alla Cassa Forense, ha diritto alla restituzione dei contributi soggettivi da lui versati».
Ebbene, sull’argomento, corre l’obbligo di segnalare una recentissima pronuncia della Corte di legittimità che, respingendo il ricorso di un Avvocato iscritto alla Cassa che rivendicava il calcolo della propria pensione con sistema retributivo, ha, invece, affermato l’opposto principio secondo cui appare legittima l’operazione con cui la Cassa Forense calcola la pensione secondo il metodo contributivo, nei confronti degli iscritti che vantino un periodo di contribuzione superiore a cinque anni ma inferiore a trenta, con conseguente cancellazione del diritto alla restituzione dei contributi (Cass. civ., sez. lavoro, 10 agosto 2017, n. 19981).
I giudici di Piazza Cavour hanno, infatti, affermato che in materia di trattamento previdenziale, gli enti privatizzati quali la Cassa Forense, nell’esercizio della propria autonomia – che li abilita a derogare disposizioni di legge in funzione dell’obiettivo di assicurare equilibrio di bilancio e stabilità delle rispettive gestioni – possono adottare misure prevedenti, fermo restando il sistema retributivo del calcolo della pensione, la facoltà di optare per il sistema contributivo a condizione di maggior favore per gli scritti (in quanto comportante un ampliamento dell’area di utilizzabilità a fini pensionistici dei contributi versati), stabilendo al contempo la non restituibilità dei contributi legittimamente versati (con sostanziale abrogazione della disposizione di cui alla Legge n. 570/1980, art. 21). Senza che da tale circostanza ne discenda la lesione di diritti quesiti, di legittime aspettative o dell’affidamento nella certezza e nella sicurezza giuridica.
Già qualche mese fa, la Corte d’Appello di Roma, con la sentenza pubblicata in data 18 aprile 2017, n. 539, uniformandosi alle decisioni del giudice di legittimità, aveva mutato orientamento ed affermato esplicitamente la legittimità dell’introduzione dell’istituto della pensione contributiva. La sentenza aveva evidenziato come l’art. 1, comma 4, in combinato disposto con gli artt. 2, comma 2 e 3, comma 3, del D.Lgs. 509/94, abbiano sostanzialmente «delegificato la materia», «anche in deroga a disposizioni precedenti» (in tal senso, Cass., sentt. nn. 24202/2009, 12209/2011 e n. 13607/2012).
Con brusco revirement, i giudici romani avevano, invero, osservato che la sostituzione dell’istituto della ripetizione dei contributi con quello della pensione contributiva non causa lesione di diritti, posto che l’abrogazione del primo istituto è stata contestuale alla previsione del secondo, che costituisce «nuovo e diverso diritto» alla liquidazione del trattamento contributivo, in modo tale da garantire che nessuno resti sprovvisto di tutela previdenziale, in conformità al disposto dell’art. 38 della Costituzione.
Sulla questione seguiranno certamente approfondimenti ed analisi critiche alla luce dei dati normativi, ma anche dell’attuale assetto finanziario e politico, che pare aver influenzato non poco le cennate decisioni.
Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
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Avv. Giacomo Romano
Ideatore e Coordinatore at Salvis Juribus
Nato a Napoli nel 1989, ha conseguito la laurea in giurisprudenza nell’ottobre 2012 con pieni voti e lode, presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II, discutendo una tesi in diritto amministrativo dal titolo "Le c.d. clausole esorbitanti nell’esecuzione dell’appalto di opere pubbliche", relatore Prof. Fiorenzo Liguori. Nel luglio 2014 ha conseguito il diploma presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. Subito dopo, ha collaborato per un anno con l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli occupandosi, prevalentemente, del contenzioso amministrativo. Nell’anno successivo, ha collaborato con uno studio legale napoletano operante nel settore amministrativo. Successivamente, si è occupato del contenzioso bancario e amministrativo presso studi legali con sede in Napoli e Verona. La passione per l’editoria gli ha permesso di intrattenere una collaborazione professionale con una nota casa editrice italiana. È autore di innumerevoli pubblicazioni sulla rivista “Gazzetta Forense” con la quale collabora assiduamente da giugno 2013. Ad oggi, intrattiene collaborazioni professionali con svariate riviste di settore e studi professionali. È titolare di “Salvis Juribus Law Firm”, studio legale presso cui, insieme ai suoi collaboratori, svolge quotidianamente l’attività professionale avendo modo di occuparsi, in particolare, di problematiche giuridiche relative ai Concorsi Pubblici, Esami di Stato, Esami d’Abilitazione, Urbanistica ed Edilizia, Contratti Pubblici ed Appalti.