CANCELLAZIONE CIPAG: i contributi versati vanno restituiti
a cura dell’Avv. Giacomo Romano
Dopo la pubblicazione dell’articolo “CANCELLAZIONE CASSA FORENSE: i contributi versati vanno restituiti” parecchi lettori esercenti la professione di geometra ci hanno contattato per sapere se anche nel caso della CIPAG (CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI) è applicabile lo stesso principio di diritto espresso dalla Corte d’Appello di Roma con la sentenza del 18 giugno 2014, n. 2219.
In parole povere, è possibile cancellarsi dalla CIPAG ed ottenere la restituzione dei contributi versati?
L’evoluzione normativa
Inizialmente, la L. n. 773 del 20 ottobre 1982 prevedeva all’art. 21 che “1. Coloro che cessano dall’iscrizione alla Cassa senza aver maturato i requisiti assicurativi per il diritto alla pensione hanno diritto di ottenere il rimborso dei contributi di cui all’articolo 10, primo comma, lettera a), e secondo comma. 2. Sulle somme da rimborsare sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dal 1° gennaio successivo ai relativi pagamenti. 3. Il rimborso di cui ai precedenti commi spetta anche ai superstiti dell’iscritto che non abbia maturato diritto a pensione, sempreché non abbiano titolo alla pensione indiretta. 4. In caso di nuova iscrizione, l’iscritto può ripristinare il precedente periodo di anzianità restituendo alla Cassa le somme rimborsate, con l’aggiunta dell’interesse del 10 per cento e la rivalutazione secondo le norme di cui all’articolo 16 a decorrere dalla data dell’avvenuto rimborso. 5. La restituzione dei contributi versati in base alle previgenti normative si effettua alle condizioni e con le modalità previste dall’ articolo 20 della legge 4 febbraio 1967, n. 37. 6. Il geometra può chiedere che l’importo dovutogli venga trasferito ad altro istituto o cassa di previdenza per la ricongiunzione dei periodi assicurativi”.
Successivamente, la L. 4 agosto 1990, n. 236, con disposizione contenuta all’art. 6, comma 4, ha abrogato la L. 20 ottobre 1982, n. 773, art. 21.
La norma ora in vigore dispone, al primo comma, che coloro che cessano dall’iscrizione alla Cassa prima del compimento del 65^ anno di età possono chiedere il trasferimento dei contributi, esclusivamente ai fini della ricongiunzione dei periodi assicurativi, ad un diverso istituto di assicurazione obbligatoria; stabilisce poi, al terzo comma, che, in caso di mancata ricongiunzione, al raggiungimento del 65^ anno di età l’interessato potrà richiedere alla Cassa la restituzione dei contributi; dispone infine, al comma 5, che “la Cassa provvede a corrispondere l’indennità una tantum e a restituire i contributi, secondo la normativa previgente, agli aventi diritto che ne abbiano fatta domanda prima della data di entrata in vigore della presente legge“.
La normativa in vigore, prevede in favore dei geometri la possibilità di RICHIEDERE LA RESTITUZIONE DEI CONTRIBUTI SOGGETTIVI versati solo se, al compimento del sessantacinquesimo anno d’età, i professionisti non hanno maturato il diritto alla pensione.
Il regolamento CIPAG
Tuttavia, anche in questo caso, la CIPAG con proprio regolamento ha derogato (sic!) alla legge.
L’art. 35 del nuovo regolamento di previdenza di Cassa Geometri prevede, infatti, per coloro che prima del compimenti del sessantacinquesimo anno di età cessano dall’iscrizione alla Cassa la sola possibilità di chiedere il trasferimento dei contributi esclusivamente ai fini della ricongiunzione dei periodi assicurativi presso diverso istituto di assicurazione obbligatoria, implicitamente abrogando (sic!) la possibilità di richiedere la restituzione dei contributi.
Per questo motivo, a nostro avviso, è possibile invocare lo stesso principio di diritto espresso dalla sentenza della Corte d’Appello di Roma sopra citata al fine di domandare la declaratoria di illegittimità del regolamento in questione.
La giurisprudenza
Tale convinzione è confermata da numerosi recenti interventi della Suprema Corte di Cassazione che ha ritenuto di delimitare la potestà normativa degli enti privatizzati, sostanzialmente confinandola normativo di cui all’art. 3 comma 12 della L. n. 335/95 a mente del quale gli enti, nell’esercizio dell’autonomia normativa e in esito alle risultanze bilancistiche, possono esclusivamente adottare provvedimenti di riparametrazione delle aliquote contributive, di modifica dei criteri di determinazione dei trattamenti e dei loro coefficienti di rendimento oppure adottare integralmente il sistema contributivo, nel rispetto del pro rata con riferimento alle anzianità contributive già maturate.
È stato altresì precisato che l’elencazione dei provvedimenti di cui al menzionato art. 3 comma 12 della L. n. 335/95 è tassativa (Cass. Civ. Sez. lav. n. 22240/2004 li definisce un “numerus clausus“) e che non è ammissibile una modificazione dei requisiti d’accesso ai trattamenti pensionistici essendo unicamente consentita una modificazione dei criteri di determinazione degli stessi.
L’eliminazione del diritto di chiedere la restituzione dei contributi versati in caso di cancellazione dalla Cassa senza diritto a pensione non appare né una modificazione di un criterio di determinazione a pensione, né sembra poter essere interpretato come un’opzione per il sistema contributivo, in quanto l’art. 3 comma 12 prevedeva la scelta del contributivo ai sensi della Legge come scelta integrale e non come scelta limitata a determinati casi e come contrappeso per l’eliminazione di facoltà preesistenti.
L’art. 3 comma 12 della L. n. 335/95 prevedeva, infatti, chiaramente esclusivamente la possibilità di optare per il sistema contributivo definito ai sensi della presente legge.
È chiaro, pertanto, che la modificazione introdotta da Cassa Forense e Cassa Geometri non rientra tra quelle consentite dall’art. 3 comma 12 della L. n. 335/95, sicché non pare difficile ipotizzare una disapplicazione giudiziale delle norme regolamentari introdotte e la possibilità di continuare a chiedere e ottenere la restituzione di tutti i contributi soggettivi versati in caso di cancellazione dalla Cassa senza diritto a pensioni.
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Avv. Giacomo Romano
Ideatore e Coordinatore at Salvis Juribus
Nato a Napoli nel 1989, ha conseguito la laurea in giurisprudenza nell’ottobre 2012 con pieni voti e lode, presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II, discutendo una tesi in diritto amministrativo dal titolo "Le c.d. clausole esorbitanti nell’esecuzione dell’appalto di opere pubbliche", relatore Prof. Fiorenzo Liguori. Nel luglio 2014 ha conseguito il diploma presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. Subito dopo, ha collaborato per un anno con l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli occupandosi, prevalentemente, del contenzioso amministrativo. Nell’anno successivo, ha collaborato con uno studio legale napoletano operante nel settore amministrativo. Successivamente, si è occupato del contenzioso bancario e amministrativo presso studi legali con sede in Napoli e Verona. La passione per l’editoria gli ha permesso di intrattenere una collaborazione professionale con una nota casa editrice italiana. È autore di innumerevoli pubblicazioni sulla rivista “Gazzetta Forense” con la quale collabora assiduamente da giugno 2013. Ad oggi, intrattiene collaborazioni professionali con svariate riviste di settore e studi professionali. È titolare di “Salvis Juribus Law Firm”, studio legale presso cui, insieme ai suoi collaboratori, svolge quotidianamente l’attività professionale avendo modo di occuparsi, in particolare, di problematiche giuridiche relative ai Concorsi Pubblici, Esami di Stato, Esami d’Abilitazione, Urbanistica ed Edilizia, Contratti Pubblici ed Appalti.
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