Cancellazione dal Registro delle Imprese: società di capitali e società di persone a confronto

Cancellazione dal Registro delle Imprese: società di capitali e società di persone a confronto

La risalente pronuncia degli Ermellini, Cassazione Civile, sez. prima, Pres. Dogliotti – Rel. Di Marzio, n. 23269 del 15.11.2016,  risulta di estremo interesse per l’operatore del diritto, giacché, da un lato, ha statuito in merito alle conseguenze processuali della cancellazione della società di persone dal R.I. (ndr. registro delle imprese) e, dall’altro lato, ha  espressamente equiparato, sotto il profilo de quo, le ridette società di persone con le società di capitali: “(…) Anche nelle società di persone la cancellazione, pur avendo natura dichiarativa, determina il venir meno della capacità e soggettività dei soci, negli stessi termini in cui analogo effetto si produce per le società di capitali. In caso di cancellazione di una società di persone dal registro delle imprese, i singoli soci non sono legittimati all’esercizio di azioni giudiziarie la cui titolarità sarebbe spettata alla società prima della cancellazione ma che essa ha scelto di non esperire, sciogliendosi e facendosi cancellare dal registro, atteso che, in tal modo, la società ha posto in essere un comportamento inequivocabilmente inteso a rinunciare a quelle azioni, facendo così venir meno l’oggetto stesso di una trasmissione successoria ai soci. La cancellazione diviene così espressione di una volontà di rinuncia tacita ai diritti litigiosi o illiquidi.”

Tale statuizione dell’organo di nomofilachia è aderente alle precedenti decisioni rese a Sezioni Unite, nelle quali la Corte ha ritenuto che anche nelle società di persone, la cancellazione dal registro delle imprese, pur avendo natura dichiarativa, determini il venir meno della capacità e soggettività dei soci, negli stessi termini in cui analogo effetto si produce per le società di capitali (ndr in tale senso vedasi anche Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Pres. Coletti De Cesare, Rel. Doronzo | 04.09.2015 | n.17631) ciò in quanto in tal modo, la società pone in essere un comportamento inequivocabilmente inteso a rinunciare alle azioni giudiziarie eventualmente esperibili, divenendo la cancellazione espressione di una volontà di rinuncia tacita ai diritti litigiosi o illiquidi.

Il giudice di merito, Tribunale di Genova, Dott.ssa Emanuela Giordano, con la sentenza n. 2051 del 09.06.2016,  aveva anticipato il predetto orientamento del giudice di legittimità, chiosando:”diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un’attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo.” e, ancora più risalente,  la pronuncia del Giudice milanese, Tribunale di Milano, Dott.ssa Silvia Brat,  n. 4195 emessa in data 1.04.2015: “La cancellazione dal registro delle imprese di una società di capitali, così come avviene per le società di persone, ne provoca l’estinzione, indipendentemente dalla sussistenza di rapporti giuridici attivi non ancora definiti in capo all’ente stesso. Tuttavia, ove detti rapporti consistano in mere pretese, a cui non corrisponda nel patrimonio sociale alcun diritto idoneo ad essere iscritto in bilancio, gli stessi devono considerarsi rinunciati da parte della società stessa. Detta rinuncia si configura anche per i diritti di credito illiquidi, in relazione ai quali non sia stata esperita da parte del liquidatore alcuna azione giudiziaria diretta ad ottenere la relativa liquidazione e di cui non si sia tenuto in alcun modo conto in sede di cancellazione della società dal registro delle imprese”.


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Antonello Amari

Praticante Avvocato abilitato
Pr. Avvocato abilitato dell'Ordine di Roma; Amministratore di Condominio; Mediatore Civile e Commerciale; Collaboratore delle seguenti riviste: "Giurimetrica", edita da Alma Iura s.r.l.; rivista online "Exparte Creditoris"; rivista online "Il caso.it".

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