Canone Rai? Anno nuovo, promesse nuove

Canone Rai? Anno nuovo, promesse nuove

Siamo davanti a promesse e tentativi per farsi votare nelle prossima campagna elettorale? Titoli di coda che, nelle ultime ore, preannunciano l’eliminazione dell’impopolare CANONE RAI.

Ma andiamo con ordine.

Il canone televisivo in Italia (o impropriamente canone Rai) è un’imposta (un tributo, consistente in un prelievo coattivo di ricchezza dal contribuente volto a finalizzare servizi pubblici generali) sulla detenzione di apparecchi atti o adattabili alla ricezione di radioaudizioni televisivi nel territorio italiano.

La natura giuridica del canone si basa su quanto disposto dal regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880 relativo alla Disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 5 aprile 1938).

Questo provvedimento non è stato abrogato dal cosiddetto decreto Taglia-Leggi (con cui nel marzo 2010 il Ministro della Semplificazione Normativa Roberto Calderoli ha provveduto ad abrogare circa 375.000 vecchie leggi) poiché è stato incluso fra le norme non suscettibili di abrogazione nella detta forma.

Motivo per cui, in Italia, vale la seguente disposizione:

Chiunque detenga uno o più apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle radioaudizioni è obbligato al pagamento del canone di abbonamento, giusta le norme di cui al presente decreto”.

Non sono chiaramente mancati, negli anni, dibattiti sulla legittimità o meno di detta imposta, tanto che la Corte Costituzionale, intervenuta sulla questione ha ritenuto la stessa “fondata sulla legge, sebbene in un primo tempo sembrava prevalere la configurazione del canone come tassa, collegata alla fruizione del servizio, in seguito lo si è inteso come imposta” (sentenza del 26 giugno 2002 n. 284, Corte costituzionale).

La stessa Corte di Cassazione, nel 2007, ha esplicitato la natura del canone di abbonamento radiotelevisivo come “una prestazione tributaria, fondata sulla legge, non commisurata alla possibilità effettiva di usufruire del servizio de quo” (sentenza del 20 novembre 2007, n. 24010) giustificando l’imponibilità, dunque, esclusivamente dalla detenzione di un apparecchio, indipendentemente dall’effettiva ricezione dei programmi della Rai o dalla mancanza di interesse a riceverne.

La legittimità dell’obbligo è stata confermata da altre successive sentenze della Corte costituzionale e della Corte di Cassazione, ma l’intervento sulla questione non ha esonerato dapprima la stessa Rai che nel 2012 ha dichiarato che “l’imposta è dovuta per il solo possesso di apparecchi atti alla ricezione televisiva e che non è mai stato richiesto il pagamento del canone per altri mezzi come computer, tablet e smartphone anche se collegati ad Internet”, poi l’Agenzia delle entrate la quale ha successivamente chiarito la distinzione tra apparecchi “atti od adattabili” per cui, un apparecchio si intende atto a ricevere i segnali radiotelevisivi se, e solo se, include nativamente gli stadi di un radioricevitore completo: sintonizzatore radio, decodificatore e trasduttori audio/video per i servizi televisivi e solo audio per i servizi radiofonici; un apparecchio si intende invece adattabile a ricevere i segnali radiotelevisivi se, e solo se, include almeno uno stadio sintonizzatore radio ma è privo del decodificatore o dei trasduttori, o di entrambi i dispositivi, che, collegati esternamente al detto apparecchio, realizzerebbero assieme ad esso un radioricevitore completo.

Pertanto, la presenza o meno di un sintonizzatore radiotelevisivo operante nelle bande destinate al servizio di radiodiffusione risulta fattore discriminante per il pagamento o l’esonero dall’imposta.

Di recente, nel 2014 si era sparsa voce che la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo avrebbe dichiarato illegittimo il canone Rai con una sentenza del 30 dicembre 2013. La notizia, accolta favorevolmente da grandissima parte dei contribuenti, è stata immediatamente ripresa, commentata e condivisa da milioni di utenti nei vari Facebook, Twitter e compagnia senza, però, trovare riscontro nei media ufficiali.

Una bufala.

Insomma, probabilmente qualche spensierato si è divertito a illudere i contribuenti che la tassa sulla televisione fosse sul punto di decadere, per effetto della conclamata sentenza europea. Una pronuncia che però, come confermata da Roberto Fico,  presidente della Commissione di Vigilanza Rai e uno dei parlamentari più noti e influenti del MoVimento 5 Stelle non è mai esistita.

Il canone Rai, insomma, è in vigore più che mai e andrà regolarmente saldato.

Ma arriviamo ai giorni attuali.

Il presidente del Pd Matteo Renzi, ha proposto l’abolizione del Canone Rai non senza immediate polemiche e risposta sui social.

Il Ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda ha commentato le dichiarazioni del premier su Twitter, con le seguenti parole: “Confido nel fatto che abolire il Canone Rai a favore di un finanziamento allo Stato non sia la proposta del pd per la prossima campagna elettorale. I soldi in possesso dello Stato sono anche dei cittadini e dunque questa sarebbe solo una presa in giro”.

Anche l’USIGRAI, l’Unione sindacale dei giornalisti Rai ha dato risposta immediata a Matteo Renzi, “Puntuale come un orologio svizzero. Iniziano le campagne elettorali e prende il via l’attacco al Canone Rai. Dove è cessato il canone, il servizio pubblico è nettamente diminuito a favore delle televisioni private. Se questo è l’obiettivo basta dichiararlo apertamente. E’ curioso che prima si mette il canone in bolletta e poi si propone di abolirlo. Vuol dire non avere idee. […]

Al via, insomma, scambi di battute social su un’imposta riconosciuta, legittimata da diverse sentenze e non così facilmente derogabile. Certo è che lavorare sulla possibilità di esonerare alcune classi sociali o determinate categorie potrebbe essere un BUON inizio.


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