“Canonizzazione” del principio dell’affidamento paritario del minore: la giurisprudenza di merito
La sentenza n. 2000 in data 16.05.2017 del Tribunale di Lecce ha riconosciuto in modo definitivo e ufficiale per la prima volta l’affidamento paritario tra genitori separati.
In passato altre sentenze di Tribunali avevano affrontato la medesima questione, ma non vi era ancora stata una pronuncia risolutiva.
Con riferimento al caso di specie il giudice, dopo aver accertato che tra i coniugi fosse cessata qualsivoglia comunione materiale e spirituale, ha stabilito che i medesimi possano mettersi d’accordo liberamente su chi terrà il domicilio del minore, che continuerà a frequentare liberamente entrambi i genitori.
In mancanza di accordo dei coniugi, il minore trascorrerà le giornate dal lunedì al giovedì con un genitore e dal giovedì in poi con l’altro.
L’obbligo del mantenimento del figlio minore spetta a ciascuno dei genitori in modo paritario, ossia ciascuno deve provvedere al vitto e alloggio per il tempo in cui il minore si trovi presso esso.
Ciascuno è, altresì, tenuto a sostenere le spese legate alla convivenza. Per quanto concerne invece tutte le altre spese, entrambi i genitori sono tenuti alla partecipazione ad esse nel valore del 50% ciascuno.
Ancora una volta viene, pertanto, dato rilievo al supremo interesse del minore “a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione ed assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale..”
Per tale motivo viene disposta la permanenza equilibrata del minore con il padre e con la madre, stabilendo che il suo domicilio (inteso, in senso giuridico, quale sede principale dei suoi affari e interessi) sia presso entrambi.
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Mariarosa Signorini
1996 conseguimento della Laurea in Giurisprudenza presso l'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, con la valutazione di 105/110 e discussione della tesi in Istituzione di Diritto Privato, recante il seguente titolo "Interruzione della gravidanza e responsabilità civile del sanitario";
anno accademico 2005/2006 "Master in diritto di famiglia" Scuola Superiore di Amministrazione pubblica e degli Enti Locali;
anno 2007 "Corso di Diritto di famiglia" Alma Mater Studiorum, Facoltà di Giurisprudenza;
anno 2007 "Corso di perfezionamento e aggiornamento per la difesa nel processo minorile" Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna e Fondazione Forense Bolognese;
anno accademico 2007/2008 "Corso di specializzazione in diritto familiare e minorile", Uni.Rimini, CE.S.DI.F. (Centro Studi e Ricerche in diritto familiare e minorile);
In regola con gli obblighi insiti nella formazione continua, ha partecipato ad eventi formativi, seminari e congressi che hanno ad oggetto il diritto familiare e minorile;
è avvocato in Bologna.
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