Capacità di donare del beneficiario dell’amministrazione di sostegno
Sommario: 1. Amministrazione di sostegno, cenni – 2. Decreto di nomina dell’amministratore di sostegno – 3. Novità in materia di capacità di donare del beneficiario dell’amministrazione di sostegno
1. Amministrazione di sostegno, cenni
La legge 9 gennaio 2004 n. 6 ha introdotto all’ interno del Titolo XII del Libro I del Codice Civile il Capo I rubricato “Dell’amministrazione di sostegno”.
In tal modo il legislatore ha predisposto un apparato normativo avente il precipuo scopo di tutelare quei soggetti privi, in tutto o in parte, di autonomia nell’espletamento delle funzioni di vita quotidiana, cercando di limitarne nella minore misura possibile la capacità di agire. (1)
Orientamenti dottrinali e giurisprudenziali, ormai prevalenti, ritengono che l’istituto in esame si presti ad essere una valida alternativa a misure diversamente limitative, quali interdizione ed inabilitazione.
Fuor di dubbio è compito dell’Autorità Giudiziaria valutare quale tra i rimedi de quibus possa essere maggiormente idoneo per la tutela dell’individuo, nonché degli interessi personali e patrimoniali dello stesso.
L’art 404 cod. civ. prevede che “la persona che, per effetto di un’infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio”.
Dal tenore letterale della norma summenzionata è possibile individuare i presupposti al ricorrere dei quali trova applicazione l’amministrazione di sostegno.
Orbene, è necessario che il potenziale beneficiario versi in una situazione di infermità o menomazione, di carattere fisico o psichico, tale da comprometterne le relative capacità e da non consentire allo stesso di gestire in piena e pacifica autonomia i propri bisogni.
La natura di siffatto impedimento, totale o parziale, temporaneo o permanente che sia, produce molteplici conseguenze, rilevanti al momento della nomina dell’amministratore di sostegno, di cui in prosieguo.
2. Decreto di nomina dell’amministratore di sostegno
L’amministratore di sostegno viene nominato con decreto emesso dal Giudice Tutelare del luogo in cui il beneficiario ha la residenza o il domicilio, annotato a cura del cancelliere nel registro delle amministrazioni di sostegno ai sensi dell’art 49 bis delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, ed altresì a margine dell’atto di nascita del beneficiario ai sensi dell’art 405 comma 8 cod. civ.
La rilevanza del decreto in esame emerge inequivocabilmente in materia negoziale, ove sussiste in capo al Notaio rogante il compito di verificare quali siano gli atti che l’amministratore di sostegno potrà compiere in nome e per conto del beneficiario, agendo pertanto in veste di legale rappresentante,
tanto più quelli che il beneficiario stesso potrà concludere personalmente sebbene assistito.
Il Notaio inoltre, prima della stipula, deve necessariamente accertarsi che il decreto in commento non risulti revocato o modificato.
E’ doveroso altresì precisare che il beneficiario dell’ amministrazione di sostegno ha la facoltà di compiere da solo, senza rappresentanza o assistenza, i cosiddetti atti personalissimi.
Conseguentemente questi potrà redigere testamento, contrarre matrimonio, riconoscere un figlio nato fuori dal matrimonio, nonché stipulare un contratto di donazione. (2)
3. Novità in materia di capacità di donare del beneficiario dell’ amministrazione di sostegno
A lungo si è dibattuto in dottrina circa la sussistenza o meno della capacità di donare del beneficiario dell’amministrazione di sostegno, e sul punto si sono susseguiti diversi orientamenti.
Prima della novella del 2004, da una interpretazione storico-culturale delle norme del codice civile del 1942 in tema di incapaci, era evidente che le stesse mirassero principalmente alla salvaguardia del patrimonio del soggetto piuttosto che alla tutela della persona stricto sensu. (3)
Logicamente chiunque fosse stato giudicato incapace non avrebbe potuto stipulare un valido contratto di donazione.
Successivamente, con l’introduzione dell’istituto dell’amministrazione di sostegno, alcuni autori (4) iniziarono a sostenere di dover escludere a priori la sussistenza in capo al beneficiario della capacità de qua, sulla base del combinato disposto degli art 404 ss. cod. civ. e del tenore letterale dell’art 774 cod. civ.
Il primo comma di quest’ultima norma stabilisce infatti che “non possono fare donazione coloro che non hanno la piena capacità di disporre dei propri beni”.
Pertanto, partendo dal presupposto di poter annoverare il beneficiario dell’amministrazione di sostegno fra i soggetti de quibus, per le argomentazioni suesposte, i sostenitori di siffatta tesi sono giunti a negare la capacità in commento.
Sul dibattito, mai sopito, ha preso posizione la Corte Costituzionale, la quale con sentenza del 10 maggio 2019 n. 114 ha affermato quanto segue. (5)
Secondo la Corte, la posizione giuridica del beneficiario dell’ amministrazione di sostegno differisce da quella degli interdetti e degli inabilitati, soggetti cui si è sempre rivolto il divieto sancito dall’ art 774 c.c, a tal punto da non consentire una applicazione analogica delle norme riguardanti tali istituti.
Pertanto il predetto beneficiario ha in via generale la capacità di donare, ed il riconoscimento della stessa appare in linea con la ratio della novella del 2004, volta a valorizzare tutte le capacità del soggetto non compromesse dalla infermità o menomazione.
Tuttavia, è essenziale comprendere che siffatta capacità viene meno solo ove il Giudice Tutelare decida di limitarla espressamente nel decreto di nomina, attraverso un’applicazione estensiva del divieto sancito dall’ art 774 di cui sopra.
L’approdo interpretativo cui è giunta la Corte Costituzionale è espressione del principio personalista sancito dall’ art 2 della Costituzione, che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali.
Ed è proprio nei rapporti sociali che si ritiene si esplichi la libertà di donare della persona, la cui ingiustificata limitazione configurerebbe una violazione della dignità umana.
Note
(1) Legge 9 gennaio 2004 n. 6, “Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all’istituzione dell’amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizione e di inabilitazione, nonchè relative norme di attuazione, di coordinamento e finali”
(2) GENGHINI, La Volontaria giurisdizione e il regime patrimoniale della famiglia, cit, 717 ss
(3) Consiglio Nazionale del Notariato, Studio Civilistico n. 623-2016/C
(4) CALò, Amministrazione di sostegno, Milano 2004, pag 131 ss
(5) Corte Costituzionale 10 maggio 2019, n. 114
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Sharon Lucia Segreto
Dottoressa Sharon Lucia Segreto.
Nel 2015 ha conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Palermo con la votazione di 110 e Lode .
Ha svolto la pratica forense in uno Studio Legale e presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo.
Nel 2018 ha conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione forense presso la Corte di Appello di Palermo.
Ha svolto la pratica notarile e frequenta prestigiosi corsi di preparazione al concorso notarile.
Nel 2020 ha conseguito l'attestato di "Esperta Legale in Impresa".
Attualmente collabora con uno Studio Notarile.
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