Carta di credito smarrita: la banca rimborsa anche in caso di denuncia tardiva
Tribunale di Firenze, 19 gennaio 2016
a cura di Rita Mazzacano
Il caso
L’attore conveniva in giudizio l’ente creditizio con il quale aveva stipulato il contratto per l’emissione della carta di credito, nonché il circuito che aveva emesso la carta, al fine di sentire condannare entrambi al rimborso delle somme che gli erano state addebitate a seguito di smarrimento di carta di credito e conseguente utilizzo illecito della stessa.
Le questioni rilevanti nel caso di specie investono: l’onere probatorio e le modalità di applicazione della franchigia.
La normativa di riferimento
Vengono in rilievo:
l’ art. 10, co.2, D.Lgs. n. 11/2010, il quale dispone “Quando l’utilizzatore di servizi di pagamento neghi di aver autorizzato un’operazione di pagamento eseguita, l’utilizzo di uno strumento di pagamento registrato dal prestatore di servizi di pagamento non è di per sè necessariamente sufficiente a dimostrare che l’operazione sia stata autorizzata dall’utilizzatore medesimo, nè che questi abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto con dolo o colpa grave a uno o più degli obblighi di cui all’art. 7” del medesimo decreto;
l’ art. 12, co. 3, del D.Lgs. n. 11/2010, il quale prevede che “Salvo il caso in cui l’utilizzatore abbia agito con dolo o colpa grave ovvero non abbia adottato le misure idonee a garantire la sicurezza dei dispositivi personalizzati che consentono l’utilizzo dello strumento di pagamento, prima della comunicazione eseguita ai sensi dell’art. 7, co. 1, lett. b.), l’utilizzatore medesimo può sopportare per un importo comunque non superiore complessivamente a 150 euro la perdita derivante dall’utilizzo indebito dello strumento di pagamento conseguente al suo furto o smarrimento“;
l’ art. 7, co. 1, lett. b) D.Lgs. n. 11/2010 il quale dispone che “L’utilizzatore abilitato all’utilizzo di uno strumento di pagamento ha l’bbligo di: […] comunicare senza indugio […] al prestatore di servizi di pagamento o al soggetto da questo indicato lo smarrimento, il furto, l’appropriazione indebita o l’uso non autorizzato dello strumento non appena ne viene a conoscenza“;
infine, l’ art. 1, co. 1, n. 5, del D.Lgs. 11/2010 che definisce lo “strumento di pagamento” come “qualsiasi dispositivo personalizzato e/o insieme di procedure concordate tra l’utilizzatore e il prestatore di servizi di pgamento e di cui l’utilizzatore di servizi di pagamento si avvale per impartire un ordine di pagamento“, tra i quali pertanto vi rientra certamente la carta di credito.
La decisione
Il Tribunale di Firenze con sentenza 19 gennaio 2016, si è pronunciato sui due importanti aspetti della questione de qua: l’onere probatorio e le modalità di applicazione della franchigia.
Il D.Lgs. n. 11 del 2010 prevede una ripartizione del rischio connesso all’utilizzo di strumenti elettronici di pagamento che fa ricadere il rischio sull’intermediario, a meno che non risulti una colpa grave del cliente, sul quale resta comunque una partecipazione al rischio per Euro 150,00 (c.d. Franchigia).
Ebbene, sull’onere probatorio il Tribunale, richiamandosi all’art. 10 del richiamato D.Lgs 11/2010, prende atto del fatto che l’attore aveva negato di aver disposto le operazioni oggetto di causa, e che pertanto gravava sulle convenute l’onere sia di fornire la prova della tardività della denuncia, e dunque la violazione dell’art. 7 del D.Lgs. 11/2010, sia dell’aver agito l’attore con dolo o colpa grave.
Sul punto, il Tribunale precisa che non sussiste colpa grave, quando il soggetto utilizzatore si sia accorto, anche dopo un certo lasso di tempo, dello smarrimento o della sottrazione della carta, non sussistendo alcun obbligo giuridico per l’utilizzatore di effettuare controlli periodici al fine di verificarne l’effettivo possesso. Né, aggiunge il Tribunale, può desumersi colpa grave dal fatto che in sede di denuncia penale, l’utilizzatore non ricordi compiutamente le circostanze dello smarrimento o della sottrazione della carta, essendo verosimile e logico, che in casi di sottrazione e smarrimento, l’utilizzatore non se ne accorga nell’immediato, e ciò è coerente con l’altra circostanza sopra evidenziata.
Quanto poi all’applicazione della franchigia di euro 150, salvo disposizioni più favorevoli per l’utilizzatore, il Tribunale afferma che questa vada applicata sul totale delle somme addebitategli, e non sulle singole operazioni.
Per tutto quanto esposto, il Tribunale, si è pronunciato a favore dell’attore, condannando le convenute al rimborso della somma indebitamente sottrattigli, al netto di euro 150 a titolo di franchigia.
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Rita Mazzacano
Rita Mazzacano si è laureata nel 2011 in Giurisprudenza con 110 e lode, presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II, con una tesi in diritto amministrativo. Ha svolto il tirocinio forense presso l'Avvocatura dello Stato di Napoli. Ha conseguito il titolo di Avvocato nel 2014 ed attualmente collabora con uno studio legale che si occupa principalmente di diritto del lavoro.
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