Carte di credito: la responsabilità del possessore in caso di furto

Carte di credito: la responsabilità del possessore in caso di furto

Cass. Civ., sez. I, 7 aprile 2016, n. 6751

a cura di Claudia Tufano

Il legittimo possessore della carta di credito è tenuto ad un obbligo di custodia della stessa, ed in caso di furto deve darne tempestiva notizia alla banca. Se tali obblighi non vengono adempiuti, il titolare della carta è tenuto a risarcire l’istituto emittente per un importo corrispondente agli acquisti fatti dal ladro nelle more della denuncia.

Il fatto

Tizio, legittimo possessore della propria carta di credito prepagata, ricorreva avverso la sentenza di appello pronunciata in favore del convenuto istituto di credito.

I giudici di secondo grado, ribaltando quanto sancito dal giudice di pace, obbligavano il titolare della carta al risarcimento di una somma di denaro corrispondente agli acquisti fatti dal ladro nelle more della denuncia, in virtù del grave inadempimento dei propri obblighi contrattuali relativi al non aver diligentemente custodito la carta nella palestra ove aveva esercitato attività motoria, tanto da subirne il furto, a non aver diligentemente verificato il perdurante possesso della medesima, tanto da essersi accorto del furto solo nella giornata successiva e non aver tempestivamente avvisato la banca dell’avvenuta perdita di possesso. Tizio, pertanto, ricorreva in cassazione.

La decisione

Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente lamentava la violazione del Decreto Legislativo n. 206 del 2005, articolo 56, (c.d. “Codice del consumo”), e segnatamente del suo secondo comma che stabilisce che “l’istituto di emissione della carta di pagamento riaccrediti al consumatore i pagamenti dei quali questi dimostri l’eccedenza rispetto al prezzo pattuito, ovvero l’effettuazione mediante l’uso fraudolento della propria carta di pagamento da parte del professionista o di un terzo, fatta salva l’applicazione del Decreto Legge 3 maggio 1991, n. 143, articolo 12, convertito con modificazioni dalla L. 5 luglio 1991, n. 197”.

A parere del ricorrente questa normativa era applicabile al caso di specie in quanto, pur se riferita ai contratti a distanza, esprimerebbe un principio generale, applicabile a tutte le transazioni effettuate tramite carta di credito.

Il primo motivo di ricorso veniva rigettato. A parer della Corte, il Decreto Legislativo n. 206 del 2005, articolo 56, si applica esclusivamente ai contratti a distanza, ciò che non era oggetto del caso di specie, inoltre, con espressa esclusione, tra vari contratti, di quelli relativi ai servizi finanziari.

Con il secondo motivo di ricorso, l’attore lamentava la violazione dell’articolo 1176 cod. civile, per effetto dell’errore in cui sarebbe incorso il giudice d’appello nell’omettere completamente, in sede di motivazione, la considerazione della negligenza degli esercenti commerciali che avevano disposto e accettato il pagamento tramite uso della carta di credito.

Anche tale motivo veniva rigettato dalla Cassazione, in quanto, la motivazione della sentenza impugnata verteva sulla responsabilità per omessa custodia e per omessa tempestiva denunzia, pertanto risultava irrilevante l’argomento della responsabilità dei terzi che avevano accettato l’utilizzo dello strumento di pagamento.

In conclusione, gli Ermellini, rigettavano il ricorso e precisavano che il titolare di una carta di credito ha l’obbligo di custodire la propria carta di credito e, in caso di furto o smarrimento, anche quello di darne tempestiva comunicazione alla banca per bloccarne l’utilizzo. A quest’ultima spetta, infatti, il risarcimento del danno, per un importo pari agli acquisti fatti dal ladro nelle more della denuncia, conseguente alla negligente nell’adempimento degli obblighi contrattuali.

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Claudia Tufano

Nata a Napoli nel 1987, ha conseguito la laurea in giurisprudenza nel luglio 2012, presso l'Università degli studi Federico II di Napoli, discutendo una tesi in diritto amministrativo dal titolo "Commento alla sent. TAR Umbria n. 23/2010. L'abusivismo edilizio", relatore Prof. Lorenzo Liguori. Da novembre 2012 a maggio 2014 inizia il tirocinio forense presso uno studio legale, occupandosi prevalentemente di contenzioso amministrativo e civile. Nel luglio 2014 consegue il diploma presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali. Nel gennaio 2016 è abilitata all'esercizio della professione forense.

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