Cartella di pagamento: nulla se non indica le modalità di calcolo degli interessi addebitati
Capita molto spesso che le cartelle di pagamento siano affette da vizi formali. In questi casi il contribuente può percorrere due strade differenti: la prima è impugnare la cartella davanti al giudice, la seconda è chiederne lo sgravio in autotutela.
Lo richiesta di sgravio offre certamente minori garanzie, a meno che si tratti di un vizio palese (nel qual caso è consentito ottenere la sospensione automatica). Il ricorso, invece, presenta il vantaggio di avere davanti un organo imparziale e terzo, quale il magistrato, ma si tratta di una strada tortuosa, lunga e costosa.
Uno dei motivi più frequenti posti a base dell’annullamento delle cartelle di pagamento è la loro incompletezza poiché spesso non indicano i criteri di calcolo degli interessi. Invero, non basta che, nel calcolo delle somme richieste al contribuente sia riportato l’importo dovuto a titolo di interessi, ma deve essere esplicitato anche il criterio di calcolo applicato dall’Esattore, in base cioè a quali aliquote si è arrivati, anno dopo anno, a tale somma.
Come noto, la cartella esattoriale deve indicare: il tributo, con il relativo codice; l’importo del tributo; l’anno di riferimento del tributo; gli oneri di riscossione (quello che un tempo si definiva «aggio»); le spese di notifica; gli interessi distinti dal capitale: non basta la somma complessiva degli interessi dovuti, ma si rende necessaria una chiara indicazione delle modalità di calcolo degli interessi addebitati, specificando quanto meno il tasso applicato e la decorrenza.
Infatti, la cartella di pagamento, in quanto manifestazione di una pretesa impositiva da parte della pubblica amministrazione, deve essere improntata al principio della «trasparenza» imposto dalle norme sul procedimento amministrativo e dallo Statuto del contribuente. Quindi, anche la cartella, al pari di qualsiasi atto della pubblica amministrazione, deve riportare una congrua motivazione e non deve mancare degli elementi essenziali, che consentano al contribuente di verificare se le somme che gli vengono richieste siano corrette o meno. Tale requisito riguarda anche gli interessi riportati nella cartella medesima (cfr. Commissione Tributaria di Isernia, sent. n. 133/01/17).
Nella gran parte delle cartelle difficilmente vengono inseriti dei prospetti specifici per il calcolo degli interessi. Attenzione però: se per alcuni giudici la lacunosa indicazione degli interessi rende nulla l’intera cartella, per altri essa investe solo la parte relativa agli interessi stessi, mentre resta fermo l’obbligo di pagare le imposte e le sanzioni.
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