Cartelle esattoriali: no alla fotocopia autentica prodotta in giudizio dall’AER

Cartelle esattoriali: no alla fotocopia autentica prodotta in giudizio dall’AER

Capita di frequente che nel giudizio avverso l’opposizione di cartelle esattoriali o di impugnazione di estratti di ruolo, il convenuto Concessionario per la Riscossione, attualmente l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, produca in giudizio copia delle relate di notifica di cartelle esattoriali, magari autenticate dagli stessi funzionari della riscossione e ritenute conformi agli originali.

Ebbene, la questione è stata affrontata dai giudici di legittimità, con un’ordinanza pubblicata il 26/01/2018 (n.1974), relativa all’impugnazioni di alcuni ruoli e cartelle esattoriali di un contribuente, che la Commissione Tributaria regionale di Palermo aveva ritenuto essere state ritualmente notificate e prodotte in modo conforme agli originali delle fotocopie delle relate, che il contribuente aveva solo formalmente contestato la conformità agli originali.

In relazione alla quaestio dell’autenticazione, la Corte osserva che  l’articolo 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000 numero 445 prescrive, al comma 2, che l’autenticazione della copia può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l’originale ovvero al quale deve essere prodotto il documento; al comma 3 prevede: “Nei casi in cui l’interessato debba presentare alle amministrazioni o ai gestori di pubblici servizi copia autentica di un documento, l’autenticazione della copia può essere fatta dal responsabile del procedimento o da qualsiasi altro dipendente competente a ricevere la documentazione, su esibizione dell’originale e senza obbligo di deposito dello stesso presso l’amministrazione procedente. In tal caso la copia autentica può essere utilizzata solo nel procedimento in corso.” Dunque solo se il contribuente deve produrre copia di un documento in suo possesso al concessionario della riscossione, che è sicuramente gestore di pubblico servizio, la relativa autentica può essere effettuata da un dipendente del concessionario, con l’unico limite dell’utilizzabilità della copia nel relativo procedimento.

Nel caso in esame, è stata effettuata la produzione da parte dello stesso Concessionario della riscossione di copia di documenti, ossia le relate di notifica delle cartelle impugnate, i cui originali sono detenuti dallo stesso concessionario, per cui in tale ipotesi l’autentica può essere effettuata solo da particolari categorie di soggetti, come il notaio, sindaco, cancelliere, e dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l’originale. Orbene, se anche i funzionari della Riscossione possono considerarsi pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio relativamente alle attività inerenti la stessa Amministrazione di cui fanno parte, ciò non può dirsi relativamente al giudizio di cui è parte lo stesso Concessionario incaricato per la Riscossione, poiché se gli fosse data la possibilità di autenticare i suoi stessi documenti in giudizio, alterando il principio di parità delle armi processuali tra le parti in causa. Secondo gli Ermellini: “non si può affermare che l’agente della riscossione, che è parte di un giudizio ed al quale è richiesto di dare prova dell’espletamento di una attività notificatoria, sia consentito di attribuire autenticità agli avvisi di ricevimento, che costituiscono documenti di provenienza dell’ufficiale postale, dato che l’autenticazione della copia può essere fatta: a) dal pubblico ufficiale dal quale l’atto è stato emesso; b) o presso il quale è depositato l’originale ( come nel caso dei ruoli emessi dall’agenzia delle entrate, nel qual caso il concessionario è autorizzato a rilasciarne copia, nell’interesse dei terzi, ai sensi dell’art. 14 della legge 4 gennaio 1968 n. 15”.

Ed allora se l’ AER produrrà in giudizio una copia autenticata delle relate di notifica, queste ben potranno essere disconosciute dal contribuente ed il giudice potrà decidere si riconoscerle o meno.


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Giuseppe Di Micco

Formazione Giuseppe Di Micco (1986), Avvocato e Ph.D. Ha conseguito la laurea magistrale in Giurisprudenza (LMG/01) con votazione 110 e lode discutendo una tesi in diritto canonico. Durante la pratica forense presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, ha continuato a coltivare l’interesse per il settore del diritto canonico ed ecclesiastico partecipando alle attività culturali ed ai convegni organizzati dalla sezione di Diritto Ecclesiastico e Canonico del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Napoli “Federico II”. Nell’ottobre del 2012 è stato vincitore al concorso pubblico per l’ammissione alle scuole di dottorato di ricerca dell’Università Statale di Milano, in particolare per il dottorato in Scienze Giuridiche – Curriculum in Diritto Ecclesiastico e Canonico, 28° ciclo. Il 29 gennaio 2016 ha conseguito il titolo di dottore di ricerca, superando l’esame finale con la discussione di una tesi dal titolo "Matrimonio e consumazione nei diritti religiosi". Nel novembre 2017 ha partecipato al corso di formazione teorico e pratico tenutosi presso il Tribunale Apostolico della Rota Romana dal Titolo “Il nuovo processo matrimoniale e la procedura super rato” superando le relative esercitazioni con la votazione ed ottenendo il diploma con votazione “Summa cum laude”. Nel 2019, ha frequentato il Corso per la formazione dei Postulatori presso lo Studium della Congregazione delle Cause dei Santi, superando l’esame finale con la votazione 9.5/10 Magna cum Laude probatus Attività professionale ed extra Svolge la professione forense collaborando con studi legali in materia di diritto civile (in particolare in tema di risarcimento danni, riscossione esattoriale, recupero crediti, diritto del lavoro, diritto bancario, diritto di famiglia e delle successioni).Ha collaborato con la cattedra di diritto ecclesiastico, diritto canonico e diritti confessionali del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università “Federico II”.E’ stato tutor presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” per la materia di diritto del lavoro (AA.2018/2019). Collabora, inoltre, per il comitato di redazione della rivista on line Salvis Juribus con commenti a sentenze in materia sia di diritto civile che di diritto ecclesiastico. E’ membro dell’Ordine della Fraternità Francescana Secolare di Afragola (OFS). E’ membro del Consiglio Direttivo dell’Associazione “Le Beatitudini” ODV con sede presso la Pontificia Basilica Minore di S. Antonio da Padova in Afragola (NA) Attività scientifiche Nel maggio del 2016 ha preso parte ad un Campus di Studio presso STILO (RC), organizzato dall’Università Magna Grecia di Catanzaro dal titolo “L’Islam. Dal pregiudizio ai diritti”, prendendo attivamente parte al gruppo di lavoro costituitosi in seno allo stesso, sulla libertà religiosa e integrazione nell’ambito della scuola italiana.E’ stato organizzatore e moderatore del convegno dal titolo “La tutela della famiglia nell’ordinamento secolare e canonico. Aspetti pastorali e riforme processuali”, organizzato il 4 maggio 2018 presso la Pontificia Basilica S. Antonio da Padova Afragola (NA), accreditato presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli Nord, con il patrocinio dell’Associazione forense di Afragola e dell’Unione Giuristi Cattolici Italiani. E’ stato curatore del volume relativo agli atti del Convegno “La tutela della famiglia nell’ordinamento secolare e canonico. Aspetti pastorali e riforme processuali”, pubblicati presso la Key editore nel dicembre 2018. E’ stato coautore del volume “Il Trust. Origine, analisi e aspetti comparativi” (a cura di Francesco Cecaro), pubblicato presso Turisa editrice, Collana Studia Selecta, 2018.

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