Cartolarizzazione del credito e carenza di legittimazione attiva: spunti argomentativi
In proposito di cartolarizzazione del credito la società cessionaria, che agisce per ottenere l’adempimento da parte del debitore ceduto, è tenuta a dare la prova del contratto di cessione da cui si possa ricavare che lo specifico credito, per il quale essa agisce, è stato effettivamente ed inequivocabilmente cartolarizzato.
L’avviso di cessione dei crediti, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, non costituisce prova idonea a dimostrare che il credito vantato rientri tra quelli oggetto del trasferimento.
Tant’è vero che ai fini della prova della cartolarizzazione del credito, in sede giudiziale, è necessario documentare la sussistenza del contratto di cessione intercorso tra il cedente e il cessionario.
Il solo avviso di cessione, infatti, è atto necessario ai fini dell’efficacia della cessione ma non è sufficiente, ex se, a fornire la prova dell’esistenza del contratto di cessione e del suo specifico contenuto.
Tale prova è imprescindibile poiché chi si afferma successore della parte originaria, ha l’onere di fornire la prova documentale della sua legittimazione e, quindi, dell’effettività della cessione del credito.
Al fine di dimostrare di essere titolare del rapporto ceduto, il cessionario è tenuto a documentare il contratto di cessione da cui poter ricavare, inequivocabilmente, che il credito specifico per cui esso agisce è stato effettivamente oggetto di cartolarizzazione.
L’estratto pubblicato in Gazzetta Ufficiale non è da solo sufficiente ad integrare la prova richiesta in capo al cessionario del credito.
Il cessionario, pertanto, è tenuto a documentare, ab origine, che il credito per il quale agisce è compreso tra quelli compravenduti nell’ambito dell’operazione di cessione in blocco giacché, in ogni fattispecie di cessione di crediti, il fondamento sostanziale della legittimazione attiva è legato, per il cessionario, alla prova dell’oggetto della cessione.
La verifica della legittimazione attiva del ricorrente, quale presupposto imprescindibile, implica l’accertamento della qualità di creditore ed impone una valutazione, seppur incidentale, tesa a verificare una condizione dell’azione, indispensabile per potersi dare corso ad una pronuncia nel merito della domanda.
Va per altro evidenziato che l’art. 4 della L. n. 130/1999 (che richiama a sua volta i commi secondo, terzo e quarto dell’art. 58 TUB) prevede, quale ulteriore adempimento, che il cessionario annoti l’iscrizione dell’operazione di cartolarizzazione nel Registro delle imprese.
Adempimento che è da ritenersi cumulativo con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’estratto di cessione.
È bene precisare che, ai fini della prova della titolarità del credito ceduto, è onere del cessionario provvedere e documentare anche l’avvenuto adempimento della registrazione dell’operazione di cessione nel registro imprese.
Pena la carenza di dimostrazione della titolarità del credito ceduto a cui consegue, sul piano processuale, la carenza di legittimazione attiva.
Sull’argomento, è di pregnante interesse la pronuncia resa dal Tribunale di Benevento – Sent. n. 1384/2018 del 07.08.2018 – che, in applicazione delle disposizioni di cui all’art. 58 TUB e dell’art. 4 della L. n. 130/1999, ha dichiarato la carenza di legittimazione attiva in capo al cessionario che non aveva provveduto all’annotazione dell’operazione di cartolarizzazione nel competente Registro delle Imprese cumulativamente all’adempimento della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’estratto di cessione.
Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
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Francesco Fusco
Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Salerno.
Diploma di Master II Livello in “Business and Company Law” Università LUIIS Guido Carli di Roma.
Corso Perfezionamento "Coding for Lawyer e Legal Tech" Università degli Studi di Milano.
Mi occupo, principalmente, di diritto commerciale e societario, contrattualistica, operazioni di ristrutturazione e risanamento aziendale, marchi e brevetti, information technology e privacy.
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